REPUBBLICA ITALIANA N.   74/09   Reg.Dec.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.     586     Reg.Ric.
      Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente ANNO  2007
 
 

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n 586/2007, proposto da

- il MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SERVIZIO SOV.TI, ASS.TI ED AGENTI DIVISIONE I SEZIONE STATO GIURIDICO, la QUESTURA DI MESSINA, il MINISTERO DELLA DIFESA e la COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA DISTACCATA DI MESSINA c/o il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

c o n t r o

@@@@@@@ @@@@@@@ (appellante incidentale), rappresentato e difeso dall’avv. -

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 2195/2006 in data 13 novembre 2006.

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio, con appello incidentale, del signor @@@@@@@ @@@@@@@;

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore alla pubblica udienza del 26 giugno 2008 il Consigliere -per l’appellato;

      Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O    e    D I R I T T O

1. Vengono in decisione l’appello principale dell’Amministrazio-ne e l’appello incidentale del signor @@@@@@@ @@@@@@@ rivolti contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Catania (sez. III) - n. 2195/2006 in data 13/11/2006, che, rigettati gli altri motivi, ha accolto nel merito il ricorso del signor @@@@@@@, sul rilievo che il medesimo, già agente ausiliario della Polizia di Stato, aveva titolo alla definizione della procedura riguardante il trasferimento in corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

      Con memoria del 25 giugno 2008 il signor @@@@@@@ ha dichiarato di non aver interesse e di rinunziare al ricorso e ai motivi aggiunti di primo grado nonchè agli effetti della sentenza n. 2195/ 2006 nonchè all’appello incidentale proposto.

      La rinunzia della parte resistente (nella specie anche appellante incidentale) all'azione intrapresa ed agli effetti in suo favore derivanti dalla sentenza di primo grado impugnata dimostra il venir meno dell'interesse al ricorso. A norma dell'art. 34 comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 ciò conduce all'estinzione del giudizio, la quale comporta l'effetto dell'annullamento senza rinvio della decisione di primo grado (Consiglio Stato, sez. V, 3 agosto 2007, n. 4331).

      Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

P. Q. M.

      Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dà atto della rinunzia di cui in motivazione e annulla senza rinvio la sentenza di primo grado.

      Spese compensate nei due gradi.

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

      Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 26 giugno 2008, con l’intervento dei signori:

-

                            Depositata in segreteria

 il  02 marzo 2009