REPUBBLICA ITALIANA N. 272/09 Reg.Dec.
     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.    1431    Reg.Ric.
     Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente ANNO  2007
 
 

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1431/2007, proposto da

@@@@@@@ @@@@@@@,

rappresentato e difeso dall’avv. -

c o n t r o

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore e la QUESTURA DI @@@@@@@, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliati in Palermo via A De Gasperi 81;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 1/07 del 2 gennaio 2007;

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni appellate;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore alla pubblica udienza del 24 settembre 2008 il Consigliere -

     Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

     Con ricorso n. 3569/1990, il ricorrente, @@@@@@@ @@@@@@@, dipendente della Polizia di Stato chiedeva l’accertamento del diritto al trattamento economico previsto dall’art. 1 l. 10 marzo 1987 n. 100, perchè, dopo essere stato trasferito il 20/7/85 presso la Questura di @@@@@@@, successivamente era stato assegnato presso il Commissariato di @@@@@@@ in data 5/8/85, con la relativa condanna dell’Amministrazione con interessi e rivalutazione sino al soddisfo.

     Si costituiva in giudizio l’intimata Amministrazione deducendo l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

     Con sentenza n. 1/2007 il TAR rigettava il ricorso, e osservava che nel caso di specie, a giudizio del Collegio, non poteva trovare applicazione il beneficio in questione; rilevava che il ricorrente, a seguito di domanda in precedenza presentata, era stato trasferito alla Questura di @@@@@@@, ove aveva assunto servizio il 9/1/1989 e successivamente, con ordinanza interna del Questore del 10/1/1989, era stato assegnato presso il Commissariato di @@@@@@@.

     Tale conclusione era avvalorata dal fatto che la predetta assegnazione era avvenuta con ordinanza del Questore (non contestata) e non già con provvedimento assunto dalla competente autorità centrale, così come richiede l’art. 55, comma 5, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 per il vero e proprio trasferimento.

     Il Giudice di primo grado ha ritenuto infatti non spettasse il beneficio in questione perchè ai sensi dell’art. 32 della l. n. 121 del 1981 la Questura è ufficio provinciale e quindi ha ritenuto di assimilare e, quindi, di estendere la sede di servizio a tutto il territorio provinciale della Questura di pertinenza.

      Appella la citata decisione la parte soccombente deducendo che l’art. 1, c. l, L. 100/1987 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell’arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sosti-tuito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

     Non può essere condiviso il ragionamento del primo giudice volto ad assimilare e, quindi, ad estendere la sede di servizio a tutto il territorio provinciale della Questura di pertinenza.

     Gli intimati si costituiscono per resistere al gravame.

     Alla udienza del 24 settembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

     L’appello è da respingere.

     Il motivo dell’appello della parte soccombente, che deduce la violazione dell’art. 1, c. l, L. 100/1987, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell’arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non può essere condiviso.

     Correttamente il TAR ha ritenuto infatti che non spettasse il beneficio in questione perchè ai sensi dell’art. 32 della l. n. 121 del 1981 la Questura è ufficio provinciale e quindi ha ritenuto di assimilare e, quindi, di estendere la sede di servizio a tutto il territorio provinciale della Questura di pertinenza, come da precedente giurisprudenza di questo Consiglio (dec. 322/2006).

     Conclusivamente l’appello va rigettato e, per l’effetto, confermata l’impugnata decisione.

     Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

     Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 settembre 2008 , con l’intervento dei signori:

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                            Depositata in segreteria

il   22 aprile 2009