N.  533/09   Reg.Dec. 
 

N.      38      Reg.Ric. 
 

ANNO  2005

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

     Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 38/2005, proposto da

MINISTERO DELLA DIFESA,

in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvo-catura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

c o n t r o

i signori -

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - 14 ottobre 2004, n. 2851.

     visto il ricorso con i relativi allegati;

     visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. -

     visti gli atti tutti della causa;

     relatore il consigliere -

     uditi alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2009 l’avv. dello Stato Tutino per il ministero appellante e l’avv. -

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

     I signori ------si sono arruolati nella marina militare in ferma breve triennale a norma del bando di concorso per l’anno 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale, 12 giugno 1998, n. 45, prestando servizio dal 15 ottobre 1999 al 19 dicembre 2002; dopo tale data hanno iniziato a prestare servizio nella Polizia di Stato avendo vinto apposito concorso quali allievi agenti.

     A seguito del passaggio nella Polizia di Stato hanno chiesto i benefici di cui all’art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed il riconoscimento della posizione assicurativa e previdenziale per il periodo di ferma effettuato ma la richiesta è stata respinta con la motivazione della non spettanza del beneficio per effetto di detto transito.

     Gli interessati, con ricorso al TAR hanno chiesto l’accer-tamento del loro diritto al premio di congedamento di cui al detto art. 40 ed il ricorso è stato accolto dall’adito TAR con la sentenza indicata in epigrafe che viene appellata in questa sede dal Ministero della difesa con richiesta di annullamento, col favore delle spese.

     Si sono costituiti per resistere gli appellati, eccependo la tardività dell’appello, contestando la fondatezza dei motivi e concludendo per il rigetto dell’appello, col favore delle spese.

D I R I T T O

     1. L’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio copia della sentenza appellata che risulta essere stata notificata nei suoi uffici di Catania mediante consegna a mano dell’impiegato incaricato di ricevere le notifiche il 3 novembre 2004.

     Dalla specifica (n. 14) del ricorso in appello risulta che lo stesso è stato affidato per la notifica lunedì 3 gennaio 2005 e, cioè, 61 giorni dopo la notifica della sentenza appellata ma in termini in applicazione della norma che dispone la proroga dei termini scadenti in giorno festivo. L’eccezione di tardività va, perciò, disattesa.

     2. Il ricorso è fondato.

     Gli interessati hanno prestato servizio in quanto arruolati in ferma triennale volontaria a norma del bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 giugno 1998, n. 45. Detto bando, all’art. 15, espressamente prevede che “nel caso di cessazione dal servizio, compete la corresponsione di un premio di congedamento nella misura prevista dalle vigenti disposizioni”.

     La riferita disposizione, va interpretata alla luce del disposto dell’art. 40 della legge n. 958 del 1986, per stabilire la fondatezza o meno della pretesa dell’interessato. Detto articolo, intitolato “premio di congedamento” prevede l’erogazione di un beneficio a favore del personale ed il Collegio deve individuare le condizioni in presenza delle quali il beneficio va erogato.

     Le condizioni sono indicate al comma 3 di detto articolo e consistono nella cessazione dal servizio senza acquisizione del diritto a pensione e, quindi, implicitamente senza possibilità di acquisire il diritto a pensione per effetto della prosecuzione del servizio presso altra amministrazione.

     La disposizione è stata costantemente intesa dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 maggio 2008, n. 2172) nel senso che il premio ha lo scopo di favorire il reinserimento nella vita civile dei soggetti che sono obbligati ad abbandonare il servizio militare senza avere conseguito alcun titolo di pensione e, quindi, non tocca a coloro che transitano ad altra amministrazione e il Collegio non ha motivo di discostarsi da detto univoco orientamento.

     Detta interpretazione è corroborata dalla espressa previsione del bando di arruolamento che, all’art. 15, informa gli interessati del loro diritto al premio in caso di cessazione dal servizio.

     E poichè nella specie non c’è stata cessazione dal sevizio ma transito ad altra amministrazione (dal Ministero della difesa a quello dell’interno), la pretesa degli interessati non può essere condivisa.

     Assorbito quant’altro, il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata.

     Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità della controversia.

P. Q. M.

     Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso in appello di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata.

     Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Palermo l’8 gennaio 2009 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio, con l’intervento dei signori: -

-

                            Depositata in segreteria

il  10  giugno  2009