REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4108 del 1996, proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ----

contro

Azienda Unita' Sanitaria Locale n. 1 di Agrigento (subentrata ex lege alla U.S.L. n. 11), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

per la condanna dell’Azienda sanitaria al pagamento delle somme dovute a titolo di spettanze retributive per il lavoro prestato nel periodo gennaio 1991- settembre 1991 nel progetto obiettivo “raccolta rifiuti speciali e incenerimento” alle dipendenze della USL n. 11 di Agrigento, quantificate in Lire 19.221.000;

in subordine, per la condanna al pagamento della suddetta somma a titolo di arricchimento senza causa, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/11/2009 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato l’8 ottobre 1996 @@@@@@@ @@@@@@@, premesso di essere dipendente della U.S.L. n. 11 di Agrigento, ha prospettato di aver effettuato le prestazioni lavorative stabilite nell’ambito del progetto obiettivo “ Raccolta rifiuti speciali e incenerimento”, approvato con delibera n. 2526 del Comitato di gestione.

A titolo di compenso per le prestazioni lavorative svolte tra il gennaio 1991 e il settembre del medesimo anno, il ricorrente ha chiesto il pagamento di lire 19.221.000, dapprima mediante atto stragiudiziale notificato all’Unità sanitaria locale e successivamente, restando inesitato quest’ultimo, mediante il presente ricorso.

2. L’Azienda sanitaria non si è costituita in giudizio.

3. Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2009 il collegio ha trattenuto la causa a sentenza.

4. Il ricorso è manifestamente infondato e la prospettazione svolta talmente lacunosa, per nulla circostanziata ed indimostrata da rendere ardua la qualificazione della domanda proposta dal ricorrente, non essendo chiaro se questi rivendichi il pagamento di spettanze retributive diverse – per la qualità e quantità del lavoro prestato- rispetto a quelle ordinariamente corrisposte, ovvero rivendichi pagamenti “ulteriori” (cd. straordinari) rispetto a quelli ordinari.

4.1. In primo luogo, il Collegio osserva che il @@@@@@@ invoca l’art. 2126 c.c. al fine di vedere riconosciuto il lavoro svolto nel periodo di tempo gennaio 1991- settembre 1991 per conto dell’ente per cui lavorava, nell’ambito del progetto indicato in epigrafe e in relazione al quale nulla gli sarebbe stato corrisposto per le “prestazioni particolari” eseguite.

La suddetta disposizione tutela il lavoratore in caso di cd. prestazioni di lavoro “ di fatto”, imponendo la retribuzione dell’attività svolta anche nel caso in cui il lavoro sia stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro.

Per giurisprudenza costante e consolidata, ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 2126 c.c., il rapporto di lavoro deve essere dichiarato nullo (perché costituitosi in violazione dei divieti legali). La suddetta norma, pertanto, non riguarda l'ipotesi di svolgimento in via di fatto di attività lavorativa nell'ambito del pubblico impiego, attribuendo rilevanza alle prestazioni di fatto comunque effettuate in esecuzione dello stesso, in quanto opera in funzione di conservazione dei valori giuridici ed economici del negozio colpito da un giudizio di disvalore ordinamentale, il che non ricorre nel caso di specie (da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. I, 07 maggio 2009, n. 4870; Cons. Stato sez. IV, 24 aprile 2009 n. 2626).

4.2. Parimenti, neppure è invocabile l’art. 36 Cost., in base al quale l’ente pubblico avrebbe l’obbligo d'integrare il trattamento economico del dipendente nella misura corrispondente alla qualità - quantità del lavoro effettivamente prestato.

Infatti, tale norma, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria (decisione n. 22/99), non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego concorrendo, in detto ambito, altri principi di pari rilevanza costituzionale (artt. 97 e 98 Cost.), in forza dei quali la valutazione del rapporto d'impiego pubblico non può essere ridotta alla pura logica del rapporto di scambio (Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2003 n. 480) e comunque nell'esercizio dei propri poteri d'organizzazione (art. 97, comma 1 Cost.) l'amministrazione potrebbe, per esigenze particolari di buon andamento dei servizi, prevedere anche la possibilità d'assegnazione temporanea di dipendenti a mansioni diverse, finanche superiori, rispetto alla qualifica originariamente rivestita, senza però diritto a variazioni del trattamento economico (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen, decisione 4 settembre 1997 n. 20).

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere, concordemente a quanto sostenuto dall'Alto Consesso, che "nell'ambito del pubblico impiego è la qualifica e non le mansioni il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita, considerato anche l'assetto rigido della Pubblica amministrazione sotto il profilo organizzatorio, collegato anch'esso, secondo il paradigma dell'art. 97, ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica" (A.p. n. 22/99).

In sostanza, nessun diritto può essere vantato dal lavoratore pubblico quando venga adibito a mansioni diverse o superiori rispetto a quelle ordinariamente svolte.

4.3. Qualora il lavoratore rivendichi invece il pagamento di attività lavorative svolte in aggiunta a quelle normali, si rientra nell’ambito delle cd. prestazioni straordinarie che, per giurisprudenza costante e consolidata, non sono retribuibili in mancanza di apposita formale autorizzazione, necessaria per verificare le effettive ragioni di pubblico interesse ad una prestazione lavorativa eccezionale, anche in presenza di precipue ragioni organizzative cogenti, in qualche modo ascrivibili a scelte della amministrazione (sul punto Cons. Giust. Region. Sic., decisione 5 maggio 2009 n. 348; 20 marzo 2009 n. 120; Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2672; sez. VI, 23 maggio 2008, n. 2494; sez. VI, 13 maggio 2008, n. 2217; sez. V, 17 febbraio 2004 n. 587; T.a.r. Palermo, sez. II, 31 luglio 2009 n. 1399 e giurisprudenza ivi menzionata), e ciò in virtù dell’art. 97 della Costituzione, oltre che, per il caso concreto, nell’art. 34 D.P.R. n. 761/1979 (sullo stato giuridico del personale delle UU.SS.LL.).

Nella specie, il ricorrente non solo non ha allegato alcun tipo di documentazione a supporto della propria richiesta, ma non ha neppure chiarito a quale titolo avrebbe diritto alla corresponsione delle somme in domanda.

4.4. Parimenti inapplicabile si palesa l'art. 2041 Cod.civ., in ragione della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa, come tale inapplicabile alla richiesta di pagamento di spettanze retributive nei confronti della p.a. (cfr., Cons. Stato, 2626/2009, cit.; sez. IV, 05 agosto 2005 , n. 4172; sez. VI, 22 gennaio 2001 n. 177) nonché della inesistenza della effettiva diminuzione patrimoniale, che non sussiste nel caso di prestazione connessa al rapporto di impiego da parte di pubblico dipendente (Cons. Stato, sez. IV, 05 agosto 2005, nn. 4171 e 4172).

5. Stante la mancata costituzione dell’ente intimato, nulla si dispone in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, dichiara manifestamente infondato il ricorso in epigrafe e per l’effetto lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11/11/2009 con l'intervento dei Signori Magistrati:

-

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO