Adunanza della Sezione Prima 10 Maggio 2000

N. Sezione 451/2000 La Sezione

 

oggetto:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Quesito in merito alla rilevanza delle deleghe sindacali rilasciate anteriormente al 31.12.1999 ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle OO.SS.

 

 

Vista la relazione prot. n. 63/2000/Segr. in data 12.4.2000 (trasmessa con nota in pari data prot. n. 2476/Ris.Gab.) con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica- chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;

     

VISTI gli atti e udito il relatore;

PREMESSO:

Riferisce l'Amministrazione richiedente che, con nota del 7 gennaio 2000, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica di esprimere parere in ordine alla rilevanza, ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale, per l'anno 2000, delle deleghe per trattenute sindacali rilasciate da parte di lavoratori della Polizia di Stato in favore dei due nuove organizzazioni sindacali (SIULP per la CGIL e SIULP per la UIL).

In particolare, la richiesta di parere si riferisce a deleghe, prive di data, ma consegnate all'amministrazione nel mese di dicembre 1999, nelle quali è espressa la volontà che le trattenute in favore delle nuove organizzazioni sindacali siano operate con decorrenza del 30 novembre 1999, in via principale, trasferendo alle neo costituite OO.SS. le trattenute già oggetto di delega in favore della preesistente organizzazione sindacale (SIULP), cui in precedenza gli interessati avevano aderito e, in subordine, disponendo una ulteriore trattenuta.

Al riguardo, sono stati posti in particolare i seguenti due quesiti:

a) il primo quesito nasce dalla circostanza che il "SIULP per la CGIL" (la cui costituzione è stata formalizzata con atto notarile del 30 novembre 1999), a seguito di provvedimento giudiziario d'urgenza del 21 dicembre 1999 interdittivo dell'uso della sigla SIULP, ha adottato, in data 28 dicembre 1999, la nuova sigla "SILP per la CGIL". Da ciò, la richiesta di parere sul punto "se le adesioni raccolte fino alla data del 21 dicembre 1999 a favore del "SIULP per la CGIL" siano da considerarsi legittimamente acquisite e se, in caso di soluzione positiva, possano e secondo quali modalità conteggiarsi a favore dell'O.S. "SILP per la CGIL", attesa l'intervenuta modifica statutaria";

b) il secondo quesito riguarda la decorrenza da attribuire alle deleghe rilasciate in favore della neo-costituita organizzazione sindacale "SIULP per la CGIL", considerato che esse, come si è detto, si presentano senza data e, tuttavia, contengono una puntuale espressione di volontà dell'interessato nel senso che la trattenuta in favore di tale organizzazione sindacale venga operata a decorrere dal 30 novembre 1999 (e stante il fatto che l'art. 93, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121 dispone in materia che "la delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio").

Con nota del 15 marzo u.s., il Dipartimento della Funzione Pubblica ha trasmesso all'amministrazione istante il richiesto parere.

In tale parere, per quanto concerne il primo quesito, si è espresso l'avviso che l'inibizione dell'utilizzo della sigla "SIULP" per la nuova organizzazione sindacale denominata "SIULP per la CGIL" ed il conseguente mutamento di denominazione (SILP per la CGIL), non possano in alcun modo riflettersi sulla validità delle deleghe rilasciate sino al 21 dicembre 1999, mentre, per quanto concerne il secondo quesito, si è pervenuti alla conclusione che, ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale per l'anno 2000, rilevi, esclusivamente, che la delega sia stata rilasciata anteriormente al 31 dicembre 1999, sia con riferimento alle neo costituite organizzazioni sindacali sia con riferimento alle preesistenti.

Avendo peraltro l'organizzazione sindacale SIULP contestato il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica (rilevando che, con riferimento alla delega, sarebbe significativo che il legislatore abbia utilizzato il concetto di "validità", anziché quello - forse più appropriato - di "efficacia", con la conseguenza di escludere - in ogni caso fino al materiale "rilascio" all'Amministrazione - anche la capacità dell'atto di produrre i suoi effetti giuridici tra le parti ai fini della trattenuta sindacale con una data decorrenza), la Presidenza del Consiglio dei Ministri .- Dipartimento della Funzione Pubblica - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine alle suindicate questioni (segnatamente per quanto concerne le contestazioni mosse dall'organizzazione sindacale SIULP).

CONSIDERATO:

In ordine alle questioni sulle quali il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiesto il parere di questo Consiglio, si rileva quanto segue.

I. Con riferimento al primo aspetto del quesito (sul quale peraltro non sembra siano sorte specifiche contestazioni) non vi è dubbio - ad avviso di questo Consesso - che il tenore delle deleghe rilasciate dal personale interessato è tale da far ritenere consapevolmente espressa la volontà del lavoratore di aderire alla nuova e diversa associazione sindacale in questione, quale che sia la successiva denominazione.

Né peraltro l'inibizione, "medio tempore" intervenuta, dell'utilizzo della sigla "SIULP" per la nuova organizzazione sindacale denominata "SIULP per la CGIL" ed il conseguente mutamento di denominazione ("SILP per la CGIL") appaiono fatti di per sé comunque suscettibili di riflettersi sulla validità delle deleghe rilasciate sino al 21 dicembre 1999 (data dell'inibizione giudiziaria di cui sopra). In proposito si rileva, dalla documentazione esibita, che nell'ambito delle deleghe "de quibus" è stata espressa, in primo luogo, la univoca volontà degli interessati di trasferire in favore della nuova associazione la trattenuta già autorizzata a suo tempo in favore del SIULP (solo in via subordinata richiedendosi una nuova eventuale trattenuta in favore della neo costituita associazione per l'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale di trasferimento del contributo), mentre, in secondo luogo, il mutamento di denominazione non ha comunque comportato (come rilevato dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica) alcun sostanziale cambiamento dal punto di vista giuridico, organizzativo e funzionale in seno alla nuova associazione, poi denominata "SILP per la CGIL", alla quale gli interessati hanno inteso aderire.

II. Con riferimento al secondo aspetto del quesito, si deve concordare preliminarmente con quanto già precisato in materia sia dal Ministero dell'Interno che dal Dipartimento della Funzione Pubblica circa la constatazione che rientra, senza dubbio, in linea di principio nell'autonomia privata individuale (della quale l'adesione ad organizzazioni sindacali è espressione in base ai principi costituzionali al riguardo: cfr. artt. 18 e 39 Cost.) lo stabilire la decorrenza - e , più in generale, la durata (iniziale e finale) - del vincolo associativo.

Deriva da quanto sopra che, in presenza di una clausola specifica della volontà degli interessati di far decorrere gli effetti del predetto vincolo associativo, ai fini della trattenuta sindacale, dal mese di novembre 1999, appare certamente irrilevante la mancata apposizione di una data nella delega (stante anche il fatto che, non essendo richiesta per la delega stessa la sottoscrizione autenticata, la data apposta sarebbe, in ogni caso, priva evidentemente di elementi di certezza).

I dubbi espressi circa la rilevanza ed il significato dell'art. 93, comma 2, della legge 1 aprile 1984 n. 121 (in base al quale, tra l'altro, la delega sindacale "ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio

"), non conducono a concludere, nei casi in questione, per l'irrilevanza delle deleghe comunque rilasciate e pervenute all'Amministrazione (come risulta accaduto nei casi di specie) entro l'anno 1999 ai fini (di valenza pubblicistica) della rappresentatività sindacale a decorrere dal 1° gennaio 2000 (giacchè, come è noto, alla stregua della normativa di settore, la misurazione dell'indice di rappresentatività viene determinata anche dal numero delle deleghe acquisite dalle Organizzazioni entro il 31 dicembre di ogni anno: cfr. pure, in proposito, l'art. 47 bis, comma 7, del d. l.vo n. 29 del 1993 e successive modifiche), né possono far ritenere posticipati gli effetti delle deleghe medesime a tutti i fini (compresi quindi anche quelli amministrativo-contabili degli iscritti nei riguardi delle proprie associazioni).

Posto, infatti, che, al fine pubblicistico della rappresentatività è necessario che la delega sia stata "rilasciata" (ossia "consegnata" all'Amministrazione di appartenenza) anteriormente al 31 dicembre di ogni anno per poter essere legittimamente computata a tal fine nell'anno successivo, la disposizione del citato art. 93, comma 2, della legge n. 121 del 1981, relativa alla "validità" della delega medesima, non può che essere interpretata - al distinto e diverso fine amministrativo-contabile proprio del rapporto privatistico tra iscritti ed organizzazione sindacale - nel senso che l'Amministrazione delegataria opererà la relativa trattenuta (eventualmente anche con una decorrenza anteriore ove ciò sia espressamente richiesto dall'interessato) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio (ossia della consegna all'amministrazione stessa). Al citato termine "validità" va quindi attribuito un significato che tenga conto delle diverse valenze sostanziali (sia di ordine pubblicistico che privatistico) che il vigente ordinamento direttamente attribuisce alle deleghe in campo sindacale, sia alla stregua delle norme costituzionali che delle altre norme in materia.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere.

Per Estratto dal Verbale

Il Segretario della Sezione

Visto

Il Presidente della Sezione