REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, composta dai Magistrati:

DOTT. CLAUDIO DE ROSE PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO PEZZELLA CONSIGLIERE

DOTT.NICOLA MASTROPASQUA CONSIGLIERE

DOTT.SSA MARIA TERESA ARGANELLI CONSIGLIERE

DOTT.DAVIDE MORGANTE CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(370/2004/A)

nel giudizio d'appello in materia pensionistica di guerra, iscritto al n. 18171 del Registro di Segreteria, proposto da Omissis avverso la sentenza n. 511/02 in data 7 novembre 2001-6 luglio 2002 del Giudice Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana e nei confronti del Ministero Omissis.

Visti l'atto d'appello, la comparsa di risposta, nonché gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 28 maggio 2004, il Consigliere relatore dott. Daniele Morgante, l'Avv. Domenico Bonaiuti per la parte appellante, nonché la dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'Amministrazione appellata.

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza n. 511/2002 il Giudice Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana, in parziale accoglimento di impugnazione di parte ha riconosciuto alla Omissis, quale ex partigiana combattente, diritto a trattamento pensionistico di guerra di 1° Categ., più assegno di superinvalidità Tab. E, lett. F, sulla base di parere reso in data 18 aprile 2001 dal C.M.L., interpellato in proposito dal Giudice di prime cure.

Sui corrispondenti importi pensionistici dal medesimo Giudice sono stati ritenuti dovuti gli interessi legali, a far data dal primo provvedimento impugnato. Mentre è stata negata la rivalutazione monetaria nell'assunto che parte ricorrente non avrebbe fornito prova dell'allegato maggior danno, neanche per presunzioni connesse all'appartenenza a specifiche categorie.

Avverso l'indicata sentenza ha interposto appello la Omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. D.B. che ha prospettato le seguenti censure:

- omissione e/o mera apparenza della motivazione, meramente adesiva al parere del C.M.L. senza espressione di un motivato convincimento del Giudice sulla scelta operata;

- mancata applicazione della sentenza n. 10/Q.M./2002 delle SS.RR. della Corte dei conti e della L. n. 205/2002 ove è in equivoco il richiamo all'art. 429, co. 3 c.p.c. che consente la congiunta corresponsione della rivalutazione monetaria con la iniziale decorrenza del diritto;

- in subordine violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che nel decidere per la concessione della 1° Categ. Pensionistica il Giudice non poteva ritenere assorbita una domanda giudiziale (proposta con il secondo ricorso) con la quale era stato chiesto il riconoscimento anche degli assegni di superinvalidità.

Chiede, pertanto, il difesore che in accoglimento dello appello, l'infermità sofferta dalla Omissis venga ascritta alla data dell'1.6.1989 alla prima Categ. con assegni di superinvalidità di cui alla Tab. E, lett. G, a vita e dal 1995 1° Categ. più E/F e ciò per ascrizione tabellare essendo prevista l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro nalla 1° Categ. , n. 18 e nella superinvalidità E/G, n. 4 e l'incapacità a qualsiasi attività fisica alla 1° Categ. E/F, n. 8. oltre interessi e rivalutazione, come richiesto.

A seguito dell'appello l'Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 30 aprile 2004 con la quale ha chiesto che il primo motivo di doglianza venga dichiarato inammissibile in quanto afferente a questione di fatto.

La seconda censura, ad avviso dell'Amministrazione, non può trovare fondamento nella pretesa violazione dell'art. 429 c.p.c., in quanto nella specie deve farsi riferimento alla pronuncia n. 4/98/Q.M delle Sezioni Riunite, dal momento che la sentenza appellata riconosce il diritto al miglior trattamento pensionistico con decorrenza 1.6.1989 (giorno di maturazione del diritto) che è anteriore all'entrata in vigore della L. n. 205/2000; di modo che correttamente è stato negato l'ulteriore risarcimento della rivalutazione monetaria, non avendo provato il ricorrente di aver subito un danno maggiore.

Alla pubblica udienza del 28 maggio 2004 l'Avv. Domenico Bonaiuti per la parte appellante e la dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'appellata Amministrazione hanno sviluppato e confermato le considerazioni e le richieste conclusionali rese nei rispettivi atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

Osserva il Collegio che la prima e la terza doglianza svolte dalla difesa appellante alla sentenza impugnata involgono questioni (“apparente motivazione in ordine al non riconosciuto aggravamento di infermità e classifica delle stesse, nonché assorbimento di domanda giudiziale con violazione dell'art. 112 c.p.c. “) essenzialmente “di fatto” e, come tali, sottratte, alla stregua della vigente normativa, al potere cognitorio del Giudice Contabile in grado di appello pensionistico.

Le indicate censure vanno, in conseguenza, dichiarate, inammissibili, nonché, a fronte della comunque resa pronuncia di assorbimento del secondo gravame, rigettata la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c..

Per quanto attiene alla seconda doglianza osserva il Collegio che la questione di diritto con la stessa introdotta ha trovato definizione nella recente sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 10/2002/Q.M. che, in sede risolutiva di apposita questione di massima ha chiarito che l'art. 429,co.3, cod,proc.civ., in virtù del rinvio a tale norma operato dall'art. 5 della L. n. 205/2000, trova applicazione nella sua portata sostanziale e processuale anche in materia pensionistica di guerra e che il c.d. maggior danno da svalutazione monetaria, al pari degli interessi legali, costituisce componente essenziale del credito pensionistico liquidato con ritardo.

Con la richiamata sentenza le SS.RR. hanno, altresì, precisato che il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria stabilito dalla menzionata norma processuale, in relazione a conforme giurisprudenza sul punto (cfr., per tutte, Cass. Sez. lav. 26 gennaio 1995, n. 907), non va inteso in senso “integrale” quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico, bensì “parziale” quale possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi, e che gli indicati accessori costituiscono componenti essenziali legate da automatismo giuridico al credito pensionistico soddisfatto con ritardo; di modo che debbono essere attribuiti d'ufficio dal Giudice, anche in sede d'appello, senz'uopo di costituzione in mora, né di prova del danno, con decorrenza degli interessi medesimi e dell'eventuale credito differenziale da svalutazione, determinato in base agli Indici fissati ex art. 150 disp. Att. cod. proc. civ., dal giorno della maturazione del diritto.

Alla stregua delle estese considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, sugli importi del trattamento pensionistico, quale riconosciuto dal Primo Giudice, deve essere corrisposto alle singole scadenze, a decorrere dall'1 giugno 1989, fino al soddisfo, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolato ex art. 429, co. 3, cod.proc.civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'Indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc., rivalutati anno per anno.

Nulla per le spese del doppio grado.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di Omissis alla corresponsione sugli importi del trattamento pensionistico, quale riconosciuto dal Primo Giudice, alle singole scadenze a decorrere dall'1 giugno 1989 fino al soddisfo, del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolato ex art. 429, co. 3, cod.proc.civ. tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'Indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod.proc.civ., rivalutati anno per anno.

Dichiara inammissibili le residue censure proposte dalla difesa appellante, di cui in parte motiva.

Nulla per le spese del doppio grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2004.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Davide Morgante f.to Claudio De Rose

Depositata in Segreteria il 02/11/2004

IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA

f.to Maria Fioramonti

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi dell'appellato e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

IL PRESIDENTE

f.to Tullio Simonetti

In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'appellato e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

Roma, 02/11/2004

IL DIRIGENTE

f.to Maria Fioramonti