TRASFERIMENTO DI AUTORITA’
E GUARDIA DI FINANZA
T.AR. Abruzzo, L’Aquila, 15 dicembre 2004, n. 1363
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO
L'AQUILA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Sig. A. B. rappresentato e
difeso dall'Avv. Francesco Calcagni, come da mandato in calce
all'atto di ricorso, con domicilio eletto in L'Aquila, Via Angioina
n.30, presso lo studio dell'Avv. Stefano Lopardi
contro
il Ministero delle Finanze - Comando Generale della Guardia di
Finanza in persona dei legali rappresentanti rappresentati e difesi
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila presso la quale
ex lege si domiciliano
per l'annullamento
1) del provvedimento n. 7331 dell'11.03.2002 del Reparto Tecnico
logistico Amministrativo Abruzzo della Guardia di Finanza;
2) per l'accertamento della decorrenza decennale della indennità di
missione ex L. 10.3.1987 n. 100 con condanna del Ministero della
Guardia di Finanza alla corresponsione in favore dell'istante del
connesso beneficio economico;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia
e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie prodotte dalle part a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa ;
Relatore alla pubblica udienza del 29 Gennaio 2004 il Consigliere R.
Speca;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Con ricorso notificato in data 18.09.2002 l'istante, appartenente al
Corpo della Guardia di Finanza, precisa che il gravame ha per oggetto quanto
in epigrafe specificato e deduce, quali motivi di impugnazione, l'eccesso di
potere e la violazione di legge.
Richiamato e precisato che nel caso di specie si è trattato di un
trasferimento d'autorità, per motivi di servizio e dunque collegato
all'interesse pubblico, ha chiesto la corresponsione della indennità di
missione in relazione alla quale riafferma la spettanza.
Sostiene, infatti, che la indennità di missione attiene ai trasferimenti
d'ufficio e che tale caratteristica non viene meno per il semplice fatto che
l'interessato sia stato invitato ad esprimere preferenze o gradimento.
Chiede quindi l'istante, con riferimento alla L. 29.3.2001 n.86, che venga
accertato e dichiarato che il cambiamento di sede operato nei suoi confronti
ha la connotazione del trasferimento d'autorità; con consequenziale condanna
del Ministero delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza
al pagamento della indennità di missione in favore dell'istante medesimo
nella misura come prevista dalla richiamata legge n. 86/2001, con interessi
sino al saldo (tenendo presente che la prescrizione decennale applicabile
nella specie opera, come anno di inizio, dall'agosto 1994 e come anno di
richiesta dal luglio 2002, di deposito del presente ricorso).
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L'Avvocatura dello Stato ha depositato in data 6.12.2003 relazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base alla quale si ritiene
valida la applicazione, da parte della Amministrazione, della prescrizione
quinquennale atteso che la legge 100/87 comporta mere operazioni di tipo
automatico, con esclusione di valutazioni discrezionali.
Chiede quindi la reiezione del ricorso siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 29 Gennaio 2004 la causa è passata in decisione.
1-La pretesa azionata dal Sig. A. B., appartenente al Corpo della Guardia
di Finanza, è diretta all'annullamento della nota n. 7331 del Reparto
Tecnico Logistico Abruzzo della Guardia di Finanza, nonché all'accertamento
ed alla declaratoria del carattere decennale della prescrizione della
indennità di missione di cui alla L. n. 100 del 10.03.1987, con condanna del
Ministero delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza al
pagamento, in suo, della indennità di missione nella misura di cui alla L.
n. 86 del 29.03.2001, con interessi legali e con vittoria di spese diritti
ed onorari.
2- Per quanto concerne la impugnativa della già menzionata nota n. 7331
dell'11.03.2002 - concernente i benefici economici connessi alla L.
18.12.1973 n. 836 del personale trasferito al termine dei corsi di
formazione - va detto che la impugnativa stessa è inammissibile.
Con il provvedimento in questione l'Amministrazione interessata ha
comunicato che "provvederà con la massima tempestività a diramare le
eventuali disposizioni che dovessero pervenire" e che, inoltre, si
provvederà all'inoltro delle istanze "per prosieguo di competenza".
Tutto ciò sta ad indicare che il provvedimento stesso non ha carattere
autoritativo attuale, ma è piuttosto da considerare come atto di natura
interlocutoria in quanto rimette ad ulteriori e definitivi provvedimenti
ogni definitiva determinazione in materia.
Dal che consegue la inammissibilità del gravame avverso il provvedimento
anzidetto.
3 - Nel merito il ricorso è fondato.
Ritiene infatti il Collegio che nel caso di specie trattasi di un
trasferimento di autorità operato dalla Amministrazione nei confronti
dell'istante il quale è stato assegnato, come egli stesso assume, ad una
nuova e diversa sede di servizio in piena accordanza con il pubblico
interesse.
Non risulta infatti che l'istante medesimo sia stato assegnato in relazione
ad un suo interesse o per venire incontro a sue esigenze di carattere
squisitamente personale.
Va anzi precisato che la natura autoritativa del trasferimento in parola
certamente non viene meno per il fatto che tale trasferimento possa essere
stato accompagnato da una richiesta di "assenso" o di "gradimento".
Questo Tribunale, peraltro, ha già avuto modo di precisare, in situazioni
del tutto analoghe, che deve configurarsi come trasferimento "d'autorità"
quello nel quale sussista una oggettiva prevalenza dell'interesse pubblico
rispetto a quello collegato a situazioni soggettive e personali
dell'interessato.
Senza dire, poi, che in ordine al trasferimento in parola, ritenuto
"d'autorità", da parte della resistente Amministrazione non risulta siano
state avanzate eccezioni di rilievo.
4 - Le argomentazioni che precedono inducono quindi a ritenere che al
ricorrente spetti la corresponsione della indennità di missione che dallo
stesso viene rivendicata sia ai sensi della L. 10.3.1987 n. 100, come pure
ai sensi della L. 29.03.2001 n. 86.
Né potrebbe ritenersi intervenuta una prescrizione del diritto alla
liquidazione di tale emolumento avendo questo Tribunale avuto già modo di
precisare i termini di operatività della prescrizione la quale, in ogni
caso, non può ritenersi intervenuta nella situazione in esame.
In conclusione il ricorso va dunque in parte dichiarato inammissibile ed
accolto per il resto dichiarandosi che all'istante competa la corresponsione
della indennità di missione nella misura come prevista dalla L. n. 86 del
29.03.2001.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti
concorrendo giuste ragioni.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, L'Aquila, in parte dichiara inammissibile
e per il resto accoglie l'epigrafato ricorso nei termini come specificati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa. Così deciso in L'Aquila, addì 29 Gennaio 2004, nella Camera di Consiglio del
Tribunale Amministrativo, con la partecipazione dei Magistrati: Santo BALBA Presidente Rolando SPECA Consigliere,Relatore,est. Luciano RASOLA Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 DIC. 2004.