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ha pronunciato la seguente

Reg. Sent. n.92/2005

Reg. Ric.  n. 14/2004

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto dalla Sig.ra ........ rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Navarra e Francesco Camerini, come da mandato a margine del ricorso per la esecuzione del giudicato nonché della ulteriore procura a margine del presente atto, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in L’Aquila, Via S. Francesco di Paola n. 19

contro

il Ministero della Giustizia in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila presso la quale ex lege si domicilia

per l’attuazione

della sentenza di questo TAR L’Aquila n. 339/2004 designando il Commissario ad acta che, in sostituzione dell’inadempiente Ministero della Giustizia esegua il giudicato mediante rilascio alla interessata del reclamato nulla osta,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla c.c. del 1 Dicembre 2004 il Consigliere Rolando Speca;

Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

La  Sig.ra ......, agente di polizia in servizio presso la Casa Circondariale di ......., espone di avere inoltrato istanza ai sensi dell’articolo 30 del D,Lvo 165/2001 per ottenere il trasferimento alle dipendenze della Università degli Studi di ......

Non avendo il Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, provveduto al rilascio del prescritto nulla osta, in ordine al detto trasferimento, la interessata si vedeva costretta ad adire gli Organi della Giustizia Amministrativa (TAR – Consiglio di Stato) i quali, con le decisioni di cui agli atti, riconoscevano alla istante medesima il diritto alla assegnazione alla Università degli Studi di ....., stante la particolare situazione familiare come dalla ridetta istante rappresentata.

In sede, poi, di esecuzione del giudicato questo TAR, con sentenza n. 339/2004 assegnava al Ministero della Giustizia un termine per adempiere riservando la nomina del Commissario ad acta nel caso di perdurante inadempienza dell’Amministrazione.

Essendosi verificata questa ultima situazione, la parte ricorrente provvedeva al deposito di istanza finalizzata alla nomina del Commissario ad acta.

Il Ministero della Giustizia si è costituito anche se, con relazione depositata in data 10.1.2004, ha rappresentato difficoltà adempitive derivanti da carenza di personale.

D I R I T T O

Il Collegio, considerando che  come rappresentato dalla ricorrente i tentativi di esecuzione del giudicato non hanno sortito effetto, ritiene di dovere accogliere la istanza, dalla ricorrente medesima avanzata ai fini della attuazione della sentenza di questo TAR n. 339/2004, disponendo per la nomina di un Commissario ad acta.

Provvede quindi a nominare quale Commissario ad acta il Direttore Generale del Personale e degli AA.GG. del Ministero della Giustizia (ovvero il funzionario dal medesimo delegato) perché nel termine di trenta (30) giorni, decorrenti dalla notifica della presente decisione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa dell’avvenuto deposito della stessa, provveda in luogo, vece ed a spese del Ministero della Giustizia alla esecuzione del giudicato mediante rilascio in favore della ricorrente del richiesto nulla osta.

Nei termini come dianzi indicati la istanza di parte ricorrente deve essere accolta.

Le spese del presente giudizio, da liquidarsi nella misura di 2000,00 € in favore della parte ricorrente, sono poste a carico del Ministero della Giustizia.

 

P.  Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della istante delle spese di lite che liquida in € 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in L’Aquila addì 15 Luglio 2004, nella Camera di Consiglio del Tribunale Amministrativo con la  partecipazione dei magistrati:

Santo             BALBA                     - Presidente

Rolando         SPECA          - Consigliere,rel.est.

Luciano         RASOLA                  - Cons. 
 
 
 
 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO

IL   15/02/05                                                             Il Segretario Generale

                                      (Dott. Giuseppe Lattanzio) 
 

            TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO - L’AQUILA

            A NORMA DELL’ART.87 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA

            17 AGOSTO 1907 N.642, COPIA CONFORME ALLA PRESENTE E’

  STATA TRASMESSA A: ____________________________________

            __________________________________________________________

            ADDI’ __________________________________

                        IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

 
 

14/2004


 
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO

L’AQUILA