Casella di testo: A/G 1

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO

L’AQUILA

 

ha pronunciato la seguente

 

Reg. Sent. n._________

Reg. Ric.  n. 180/1991

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 180 del 1991, proposto da Egidio FORTE, rappresentato  e difeso dall’Avv. Renato Simone, con domicilio eletto in L’Aquila, Vico licenze, n. 25;

c o n t r o

l’Ente di Sviluppo Agricolo Regionale (E.R.S.A. ora A.R.S.S.A.), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila;

per il riconoscimento

del diritto al pagamento, in favore del ricorrente, dell’indennizzo dovuto per ferie non godute durante il rapporto di lavoro;

            Visto il ricorso con i relativi allegati;

            Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

            Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

            Visti gli atti tutti della causa;

            Relatore alla pubblica udienza del 12 febbraio 2003 il Consigliere Maria Luisa De Leoni;

            Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;

            Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

            Con ricorso notificato il 21 febbraio 1991, il ricorrente, ex dipendente dell’Ente di Sviluppo Agricolo Regionale (ora A.R.S.S.A.) ha adito questo Tribunale per vedersi riconoscere il diritto al pagamento di un indennizzo per ferie non godute durante il rapporto di lavoro, con interessi e rivalutazione monetaria.

            Il ricorrente precisa che, in veste di dirigente, non avrebbe fruito, per il periodo 1968-1971, di 110 giorni di ferie; successivamente, a seguito i disposizioni dell’Amministrazione, ridottesi a 75 gg.

            A sostegno della propria pretesa, il ricorrente fa leva sul principio costituzionale della irrinunciabilità delle ferie, che si concreta nell’obbligo di godere delle stesse  ovvero, in caso di impossibilità, di usufruire di un compenso sostitutivo.

            Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

            L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, eccepisce, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per avvenuta prescrizione, nonché conclude per il rigetto dello stesso.

D I R I T T O

            Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

            Ritiene il Collegio che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente sia fondata.

            Dalla esposizione in fatto nonché dalla documentazione in atti si rileva che con lettera del 1° gennaio 1983, il ricorrente, in qualità di Coordinatore del Settore, sottopose al Direttore Generale dell’Ente la situazione delle ferie del personale dipendente, tra cui il ricorrente stesso, relativa anche al periodo in questione (1969-1971).

            Osserva il Collegio che il diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo per ferie non godute si prescrive, ai sensi dell’art. 2948 cod.civ., in cinque anni, poiché esso attiene a somme suscettibili di essere pagate in ratei mensili, come qualsiasi emolumento retributivo dovuto al pubblico dipendente.

            Tanto discende dal consolidato orientamento del giudice amministrativo sulla natura dell’emolumento, essendo stato chiarito che il diritto del pubblico dipendente al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende direttamente dal rapporto di lavoro, deriva dal carattere sinallagmatico della prestazione e non ha, pertanto, carattere risarcitorio (cfr. ex multis, Cons. Stato, V sez., 30 marzo 1998, n. 374).

            Criterio informatore di tale disciplina è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un’unica “causa debendi”.

            Tra le tipiche prestazioni periodiche vanno ricomprese, oltre quelle relative alla retribuzione e ad altri emolumenti da pagarsi periodicamente, anche, in particolare, gli emolumenti per lavoro straordinario, festività infrasettimanali e ferie non godute, in ordine ai quali la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui, ad ogni scadenza, matura il diritto.

            Ciò premesso, va chiarito che la materia degli atti interruttivi della prescrizione è caratterizzata da principi di tassatività e tipicità, non essendo ammissibili cause di interruzione della prescrizione al di fuori delle ipotesi espressamente stabilite dalla legge (artt. 2943 e 2944 cod.civ.)

            Orbene nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta alle comunicazioni sopra citate, che si limitano ad evidenziare il problema del mancato godimento delle ferie, ma nulla dicono in ordine al diritto al compenso sostitutivo ed alla necessaria richiesta di pagamento.

Tuttavia, anche a voler ammettere, cosa che peraltro non è configurabile, valore interruttivo agli atti sopra mensionati,  dall’ultima comunicazione relativa al problema “ferie”, che risale al 14 marzo 1972 alla nota  del 1° gennaio 1983, che  richiama l’attenzione dell’Amministrazione sulla questione, sono trascorsi oltre dieci anni.

            Ne deriva  che dal verificarsi della prescrizione  consegue che il ricorso non può trovare accoglimento.

            Le spese, tuttavia, possono essere compensate.

P.  Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

            Spese compensate.

            Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

            Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2003, con la partecipazione dei magistrati:

Santo             BALBA                     - Presidente

Luciano         RASOLA                  - Consigliere

Maria Luisa  DE LEONI                - Consigliere

 

 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO

IL                                                                            Il Segretario Generale

 

                               TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO - L’AQUILA

                               A NORMA DELL’ART.87 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA

                               17 AGOSTO 1907 N.642, COPIA CONFORME ALLA PRESENTE E’

                               STATA TRASMESSA A: ____________________________________

                               __________________________________________________________

                               ADDI’ __________________________________

                                                               IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA