REPUBBLICA ITALIANA    N.  102 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    Anno 2005
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE    N.   480   Reg.Ric.
PER LA BASILICATA    Anno 1999

 
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da .......rappresentato e difeso dall'Avv. prof. Vito Bellini e dall’Avv. Giuseppe Cristiani e con gli stessi elettivamente domiciliati in Potenza  alla via Mazzini n. 69

CONTRO

Il Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso cui “ope legis” domicilia

per l'annullamento

del decreto ministeriale- dipartimento della P.S.- Dir. Centr. del Pers. n. 333 C/3386 notificato il 13/4/99, con il quale non è stata accolta la proposta di promozione alla qualifica superiore per merito straordinario del ricorrente

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l' atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 16 dicembre 2004 - relatore il magistrato Pennetti -;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Il ricorrente, dirigente della squadra mobile della Questura di ........, è stato protagonista di una operazione antimafia, denominata “Penelope”, conclusasi con successo, in particolare con l’arresto di numerosi esponenti della criminalità e la sottoposizione ad indagine di molti altri.

Il Ministero gli ha conferito un encomio solenne e, a sua volta, il Questore di ....... ha espresso parere favorevole “per la promozione per merito straordinario del citato commissario……..avendo dimostrato di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento per assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore”.

Poiché col decreto impugnato quest’ultima proposta non è stata accolta, il ricorrente, col presente gravame, deduce i seguenti motivi:

-violazione e falsa applicazione degli articoli 33 e 74 del d.p.r. n. 335 del 24/4/82- carenza assoluta di motivazione- difetto di istruttoria- contraddittorietà.

Si sostiene che benché, nella fattispecie, l’operato professionale del ricorrente si sia contraddistinto sia per le eccezionali capacità professionali evidenziate e sia per aver corso grave ed effettivo pericolo di vita (requisiti richiesti in via alternativa dall’articolo 74 citato) il Ministero, col provvedimento impugnato, si è limitato a recepire il parere contrario del consiglio di amministrazione (che ha dichiarato insussistenti i detti presupposti) senza aggiungere alcuna motivazione  con riguardo all’ampia proposta formulata dal Questore.

Va pure aggiunta la contraddittorietà della p.a. che, col provvedimento impugnato, ha negato la sussistenza dei presupposti predetti mentre, con l’encomio solenne, ha dato atto al ricorrente “dell’elevata capacità professionale ed acume investigativo” dimostrati.

Si è costituita l’amministrazione intimata che resiste e chiede il rigetto del gravame.

Alla publica udienza del 16 dicembre 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

D I R I T T O

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il provvedimento impugnato è motivato “per relationem” al parere del consiglio di amministrazione del 22/12/98 il quale, dopo avere dato atto del parere contrario (all’accoglimento della proposta di promozione per merito straordinario) della commissione per l’attribuzione delle ricompense, ha a sua volta pure espresso parere contrario per le proposte (formulate dal Questore di ....... per tutto il personale segnalato) atteso chè da esse “non emergono elementi tali da giustificare l’attribuzione del massimo riconoscimento nei confronti del personale interessato”.

Ciò detto risulta quindi infondata la prima censura, formulata a carico del provvedimento ministeriale, poiché legittimamente il Capo della Polizia ha adempiuto all’obbligo di motivazione tramite rinvio adesivo a quanto dichiarato dall’organo cui, ai sensi dell’art. 68 del d.p.r. n. 335/82, spetta proprio la competenza sulle questioni attinenti lo stato giuridico del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (cfr. pure Cons. St., IV, 28/2/92 n. 236).

Omette poi il ricorrente di considerare che, preventivamente, la commissione per le ricompense, nella seduta del 20/3/98, aveva già esaminato la proposta del Questore con un sostanziale rigetto atteso chè aveva proposto nei suoi confronti la diversa ricompensa dell’encomio solenne che, ai sensi dell’art. 68 ultimo comma del regolamento di servizio di p.s. (d.p.r. 28/10/85 n. 782),  viene conferita “al dipendente che, in operazione di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa”.

Ne consegue che il Capo della Polizia ha evidentemente inteso condividere il giudizio insito nell’opzione della commissione per le ricompense che, nella fattispecie, ha ritenuto di individuare, in capo al ricorrente, meriti di consistenza diversa da quella di cui all’art. 74 del d.p.r. n. 335/82   (ancorché l’encomio solenne, a tenore della rubrica dell’art. 68, rientri, al pari della promozione, fra le ricompense “per meriti straordinari e speciali”).

Ne consegue pertanto l’insussistenza del denunciato vizio di contraddittorietà atteso chè proprio la motivazione dell’attribuzione dell’encomio solenne rappresenta il principale elemento giustificativo del rigetto della proposta di promozione.

Né il Collegio può condurre il proprio esame giudiziale fino a valutare la correttezza delle conclusioni raggiunte dagli organismi ministeriali predetti e ciò sia perché il ricorrente, all’indomani del deposito, in data 24/11/04, della documentazione di parte resistente, non ha formulato motivi aggiunti a carico di dette conclusioni e sia perché, comunque, si finirebbe per impingere nel merito di scelte non sindacabili dell’amministrazione.

Tardive e comunque inammissibili devono infine essere giudicate le censure nuove formulate  dal ricorrente con  memoria del 16/11/04 non notificata alla controparte.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il tribunale amministrativo regionale per la basilicata

definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 16 dicembre 2004, dal

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:

Giancarlo Pennetti   Presidente  F.F. – Estensore

Giuseppe Buscicchio  Componente

Giulia Ferrari    Componente

Il Presidente  F.F. - l’Estensore

Depositata  in  Segreteria  il 19 Febbraio 2005

(Art.55, L. 27-4-1982, n.186) Il Segretario Generale