REPUBBLICA ITALIANA               N.  416     REG. DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO               N.  1588/2004  REG. RIC.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA CALABRIA,

SEZIONE SECONDA

alla presenza dei Signori:

                  ANNO  2005

 
 

LUIGI (omissis) ESPOSITO Presidente

PIERINA BIANCOFIORE Primo Referendario  est.

ROBERTA CICCHESE Referendario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul  ricorso  n. 1588/2004 proposto da (omissis) (omissis)A’, rappresentata e difesa  dall’Avv. Natalina RAFFAELLI  presso il cui studio in Catanzaro alla Via  Case Arse, n. 36 è elettivamente domiciliata,

contro

l’Inps – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio,

e nei confronti di

(omissis) dr. (omissis), (omissis) dr. (omissis), (omissis) dr. (omissis) controinteressati, non costituiti in giudizio,

per  l’accesso

ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241  alla documentazione di cui alle istanze del 29 giugno 2004, 19 luglio 2004, del 26 luglio 2004 e del 20 agosto 2004, del 27 settembre 2004;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2005 la dr.ssa Pierina BIANCOFIORE; uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO   E DIRITTO

Con ricorso  notificato il 3 dicembre 2004 e depositato il 29 dicembre 2004  la ricorrente, medico fiscale in servizio presso l’Agenzia di Produzione INPS di Lamezia Terme, espone di avere presentato in data 29 giugno 2004 una istanza con raccomandata AR  indirizzata  a quell’Istituto per ottenere il rilascio di copia e la documentazione relativa ai giorni di assenza per malattia accumulati. L’istanza veniva reiterata con note del 19 luglio 2004, del 26 luglio 2004 e del 20 agosto 2004. Finchè, alla ulteriore domanda del 27 settembre 2004, con la quale, oltre alla richiesta di documentazione la ricorrente specificava che la documentazione richiesta era strumentale ai fini dell’eventuale azione giudiziaria nei confronti dell’Istituto per danni alla salute, morali ed esistenziali subiti, le veniva recapitata una nota di addebito, mentre l’istanza di accesso non aveva alcun seguito.

Per questa ragione l’interessata ha proposto il ricorso in particolare per ottenere l’accesso alla seguente documentazione:

L’Istituto non si è costituito in giudizio ed il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2005 alla quale il Collegio lo ha trovato fondato.

Come noto l’art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241 consente a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l’accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. L’accesso è poi   escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonchè nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento e per i casi stabiliti dai regolamenti dei quali ogni ente ed istituzione pubblica doveva dotarsi, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In particolare l’art. 24 della L. n. 241 del 1990 stabiliva quattro casi in cui la documentazione relativa poteva essere sottratta all’accesso o consentita a determinate condizioni e questi sono:

a ) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b ) la politica monetaria e valutaria;

c ) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d ) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

In assenza di costituzione del resistente Istituto è da ritenere che il caso riguardante la ricorrente e per il quale può essere opposta una qualche resistenza alla sua richiesta di accesso sia quello di cui all’art. 24 lett. d) della L. n. 241 del 1990 e cioè la riservatezza di terzi, persone e gruppi.

Ciò può evincersi dalla circostanza che alcuni documenti della richiesta di accesso dell’interessata riguardavano i colleghi medici, i loro turni di lavoro e le modalità di assegnazione delle pratiche.

Tuttavia anche in questo caso, stante la lettera del menzionato art. 24,  in ogni caso deve essere garantita agli interessati almeno la visione degli atti che riguardano appunto i terzi e ciò perché, nel caso in esame, viene in evidenza   l’interesse basilare della ricorrente alla difesa della sua posizione in giudizio che, contrapposto alla tutela del cosiddetto  diritto alla riservatezza, è stato ritenuto preponderante da una nota Adunanza  Plenaria del Consiglio di Stato: l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa vigente mediante una limitazione del diritto di accesso di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse. (Consiglio Stato a. plen., 4 febbraio 1997, n. 5).

E poiché nel caso in esame la domanda di accesso presentata dalla ricorrente non appare immotivata, anzi è giustificata dall’esigenza di tutelare la sua posizione tramite un giudizio per danni alla salute, morali e da mobbing che ella assume aver subito, il ricorso va  accolto e per l’effetto  l’INPS di Lamezia Terme dovrà pertanto rilasciare copia degli atti indicati nell’istanza  del 27 settembre 2004,  salvo l’onere della  ricorrente di corrispondere eventuali diritti e spese di riproduzione e di consentire la visione di quelli coperti da riservatezza.

Non essendosi costituito l’Istituto resistente non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto ordina all’INPS di Lamezia Terme di rilasciare alla ricorrente copia degli atti indicati nell’istanza del 27 settembre 2004  salvo l’onere della stessa di corrispondere eventuali diritti e spese di riproduzione e ordina altresì all’Istituto resistente di consentire la visione dei documenti coperti da riservatezza.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2005.

IL GIUDICE EST.  IL PRESIDENTE  
 
 

Depositata in Segreteria il 16 marzo 2005