N. 169 Reg. Dec.
N. 1702/03 Reg. Ric.
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEDE DI CATANZARO -
Sezione Prima
composto dai magistrati Cesare
Mastrocola, Presidente; Giovanni Iannini, Primo Referendario, Giovanni Ruiu,
Referendario estensore; ha pronunziato
SENTENZA
Sul ricorso n. 1702/03 r.g., proposto
da ....... rappresentato e difeso dall’avv Achille Morcavallo presso il cui
studio in Cosenza, al Corso d’Italia n. 108 elettivamente domicilia;
C O N T R O
il Ministero dell'interno, nella
persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Catanzaro, domiciliataria;
PER L’ANNULLAMENTO
Del decreto n.333.D/110 del Capo
della Polizia , emesso in data 6 ottobre
2003 e notificato al ricorrente in data 7 ottobre 2003, che ha disposto il
trasferimento dello stesso, agente della polizia
di stato in servizio presso la questura di Cosenza, alla questura di Crotone
ai sensi dell’art. 55 commi 4 e 5 del Dpr 24.4.1982 n. 335
Visto il ricorso con
i relativi allegati;
Visti gli atti della
causa;
Relatore alla
pubblica udienza del 28.1.2005, il Referendario Giovanni Ruiu;
Ritenuto in fatto e
in diritto quanto segue
FATTO
Il ricorrente
prestava servizio come assistente di polizia
presso la questura di ....... In data 9.4.2002 .........., fratelli del
ricorrente, sono stati coinvolti in una collutazione con la moglie del
ricorrente ed .........., un individuo con il quale assumevano essa avesse una
relazione. La vicenda si concludeva con un procedimento penale nei confronti
dei suddetti fratelli del ricorrente (uno dei quali in servizio presso la
polizia di stato) per i delitti di cui
all’art. 582, 585, 635 e 703 c.p. Successivamente, militari della guardia di
finanza e dei carabinieri effettuavano una perquisizione nell’abitazione del
ricorrente, di seguito a quella effettuata nell’abitazione dei fratelli,
coinvolti nella collutazione. Seguiva una denuncia per il delitto di cui
all’art . 2 della legge 2 ottobre 1967 n.895, data la presenza nell’abitazione
del ricorrente di un numero eccessivo di munizioni per la pistola di servizio.
Dopo tali fatti lo stesso ........ denunciava il ricorrente per minacce (art.
612 c.p.).
In relazione a tali
avvenimenti il Ministero dell’interno comunicava al dipendente l’avvio
dell’iter procedurale per il trasferimento in altra sede, per “incompatibilità
ambientale” (art. 55 c. 4 e 5 Dpr 24.4.1982 n. 335). Successivamente
interveniva il rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 612 c.p,
seguita dall’archiviazione per il delitto di detenzione abusiva d’armi da
guerra.
In data 6.10.2003 il
Capo della polizia emetteva il decreto
333D/110, con il quale si disponeva il trasferimento del ricorrente alla
questura di .........
Avverso quest'ultimo provvedimento il
Sig. .........presentava ricorso, notificato in data 2.12.03, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria, per i seguenti motivi:
Si è costituita
l’Avvocatura dello stato per il Ministero dell’interno, con dettagliata
memoria ove si afferma l’infondatezza nel merito del ricorso.
Il Tribunale
Amministrativo della Calabria, nella camera di consiglio del 22.1.2004 ha
respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’atto.
Alla pubblica udienza
del 28.1.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda i
motivi sub A è noto, come, per la giurisprudenza largamente
maggioritaria (da ultimo (CdS sez. VI 28.1.2003 n.34, Cds sez. IV 28.05.2003
n. 2970) il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura
disciplinare, essendo solo subordinato ad una valutazione, ampiamente
discrezionale, dei danni che la condotta del dipendente può procurare al
prestigio e alla funzionalità dell’ufficio. Ai fini della legittimità
dell’atto, non è necessario stabilire la responsabilità del dipendente per la
sua condotta, ma è sufficiente la semplice presenza di fatti, attribuibili al
comportamento del dipendente, che possano compromettere il suo servizio in una
determinata sede, creando una situazione che incida sfavorevolmente
sull’andamento e sul prestigio dell’ufficio (Cds. sez. IV, 27.5. 2002 n. 2895).Queste
considerazioni valgono in maniera amplificata per la
polizia di stato che, pur essendo stata smilitarizzata, mantiene un
tasso di discrezionalità superiore alle altre amministrazioni, a fronte dei
delicati compiti svolti. Di conseguenza il giudice amministrativo si deve
limitare ad esaminare la completezza della motivazione e la sua coerenza con
la decisione, senza sindacare le valutazioni di merito dell’amministrazione (Cds
sez VI 23.10.1999 n. 1551)
Considerato quanto
sopra, il provvedimento è sufficientemente motivato, dato che riporta i fatti
ostativi, a giudizio dell’amministrazione, alla permanenza del ricorrente
nella precedente sede di servizio. Ciò indipendentemente dall’esito delle
querele contro il ricorrente stesso, dato che non alla sua colpevolezza è
necessario fare riferimento, ma alla capacità della situazione di creare una
frattura tra il ricorrente e il suo ambiente di lavoro, non consentendo il
corretto andamento dell’ufficio. Se indubbiamente, come afferma il ricorrente,
l’amministrazione non può fare ricorso a mere formule di stile per motivare il
trasferimento di un dipendente, nel caso in oggetto l’amministrazione ha
correttamente esposto i motivi che l’hanno condotta alla decisione, chiarendo
a sufficienza l’iter logico che l’ha condotta all’emissione del provvedimento
impugnato. (Cga 20.1.2003 n. 31) . Nella fattispecie, nell’esercizio del suo
potere discrezionale, ha quindi ritenuto che le vicende che hanno coinvolto il
ricorrente, provocando tra l’altro il suo rinvio a giudizio, integrassero la
previsione dell’art. 55 c. 4 e 5 Dpr 24.4.1982 n. 335
E’ indubbio che il carattere ampiamente discrezionale del provvedimento non significa che esso possa sconfinare nell’arbitrio. Infatti più volte i tribunali amministrativi hanno censurato il trasferimento per incompatibilità ambientale, quando non rispettava i fini previsti dalle norme o era manifestamente illogico o ingiusto (Tar Emilia Romagna-Parma 13.12.2003 n.758). Questo tipo di vizi, in particolare sotto il profilo dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta, non è presente nell’atto impugnato. Difatti le circostanze che sconsigliano la permanenza del ricorrente nella zona di ....., ove la moglie risiede e il Sig. ......., che ha denunciato il ricorrente per minacce, presta attività lavorativa sono correttamente elencate e, nell’ambito dell’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione, la decisione è coerente con i presupposti di fatto.
Non è neanche
ravvisabile una carenza di attività istruttoria dell’amministrazione. Il
trasferimento per incompatibilità ambientale, come più volte ribadito, non ha
natura disciplinare, ed è evidente dagli atti di causa come l’amministrazione
abbia valutato attentamente i presupposti per l’emissione del provvedimento,
tanto che, vista l’archiviazione della denuncia per detenzione abusiva d'armi,
essa ha ritenuto di non dare corso ad alcun provvedimento disciplinare, ma
solo al trasferimento per incompatibilità, riscontrandosi, come già accennato,
l’inopportunità della permanenza del ricorrente nel medesimo comune ove
risiedono sua moglie (in seguito è intervenuta sentenza di separazione) e il
Sig. ......... La valutazione delle circostanze che giustificano il
trasferimento, effettuata più volte, è stata quindi sufficientemente
ponderata.
Il discorso si presenta simile per quanto riguarda i motivi di ricorso sub B. Era nella piena discrezionalità dell’amministrazione attendere gli esiti dei procedimenti in corso per decidere con maggiore ponderatezza sull’opportunità del trasferimento e sull'eventuale emissione di una sanzione disciplinare (che, infatti, è stata per il momento esclusa a causa dell’archiviazione della denuncia per detenzione d'armi da guerra). Dalla documentazione presentata dall’amministrazione resistente, si evince come il procedimento sia iniziato in data 1.7.2002, e come l’amministrazione abbia adottato le sue determinazioni valutando più volte la gravità dei fatti contestati al ricorrente. In ogni caso, anche la valutazione della permanenza della lesione al decoro e al buon funzionamento degli uffici è rimessa all’ampia discrezionalità dell’amministrazione, in particolare nel delicato ambito della polizia di stato.
.
In relazione alle considerazioni fin
qui svolte il ricorso in epigrafe si appalesa infondato e va quindi
rigettato.
Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle
spese di causa.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale
della Calabria, sede di Catanzaro I sezione rigetta il ricorso in epigrafe
Spese compensate.
Ordina all'amministrazione di
eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera
di consiglio del 28 gennaio 2005.
IL
PRESIDENTE
-L’ESTENSORE
Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2005