N.  169        Reg. Dec.

N.  1702/03 Reg. Ric.

          ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

SEDE DI CATANZARO - Sezione Prima 
 

composto dai magistrati Cesare Mastrocola, Presidente; Giovanni Iannini, Primo Referendario, Giovanni Ruiu, Referendario estensore; ha pronunziato 
 

SENTENZA 
 

Sul ricorso n. 1702/03 r.g., proposto da ....... rappresentato e difeso dall’avv Achille Morcavallo presso il cui studio in Cosenza, al Corso d’Italia n. 108 elettivamente domicilia; 
 

C O N T R O 
 

il Ministero dell'interno, nella persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Catanzaro, domiciliataria; 
 

PER L’ANNULLAMENTO 
 

Del decreto n.333.D/110 del Capo della Polizia , emesso in data 6 ottobre 2003 e notificato al ricorrente in data 7 ottobre 2003, che ha disposto il trasferimento dello stesso, agente della polizia di stato in servizio presso la questura di Cosenza, alla questura di Crotone ai sensi dell’art. 55 commi 4 e 5 del Dpr 24.4.1982 n. 335 
 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 
 

Visti gli atti della causa; 
 

Relatore alla pubblica udienza del 28.1.2005, il Referendario Giovanni Ruiu; 
 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue 
 
 

FATTO 
 

Il ricorrente prestava servizio come assistente di polizia presso la questura di ....... In data 9.4.2002  .........., fratelli del ricorrente, sono stati coinvolti in una collutazione con la moglie del ricorrente ed .........., un individuo con il quale assumevano essa avesse una relazione.  La vicenda si concludeva con un procedimento penale nei confronti dei suddetti fratelli del ricorrente (uno dei quali in servizio presso la polizia di stato) per i delitti di cui all’art. 582, 585, 635 e 703 c.p. Successivamente, militari della guardia di finanza e dei carabinieri effettuavano una perquisizione nell’abitazione del ricorrente, di seguito a quella effettuata nell’abitazione dei fratelli, coinvolti nella collutazione. Seguiva una denuncia per il delitto di cui all’art . 2 della legge 2 ottobre 1967 n.895, data la presenza nell’abitazione del ricorrente di un numero eccessivo di munizioni per la pistola di servizio. Dopo tali fatti lo stesso ........ denunciava il ricorrente per minacce (art. 612 c.p.). 
 

In relazione a tali avvenimenti il Ministero dell’interno comunicava al dipendente l’avvio dell’iter procedurale per il trasferimento in altra sede, per “incompatibilità ambientale” (art. 55 c. 4 e 5 Dpr 24.4.1982 n. 335). Successivamente interveniva il rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 612 c.p, seguita dall’archiviazione per il delitto di detenzione abusiva d’armi da guerra. 
 

In data 6.10.2003 il Capo della polizia emetteva il decreto 333D/110, con il quale si disponeva il trasferimento del ricorrente alla questura di ......... 
 

Avverso quest'ultimo provvedimento il Sig. .........presentava ricorso, notificato in data 2.12.03, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, per i seguenti motivi: 
 

  1. Violazione di legge e/o eccesso di potere per mancanza e/o insufficiente e inadeguata motivazione, per non avere l’amministrazione specificato in maniera adeguata i motivi del trasferimento. Ulteriore eccesso di potere per carenza di attività istruttoria, per non avere l’amministrazione adeguatamente indagato sui fatti oggetto del procedimento.

 
 

  1. Violazione del principio di buona amministrazione e di correttezza nell’azione della pubblica amministrazione. Sviamento di potere. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. Ulteriore difetto di motivazione. Queste violazioni sono, secondo il ricorrente, legate ala  mancata valutazione da parte dell’amministrazione dell’attualità dei motivi del trasferimento, al momento dell’emissione del provvedimento.

 

Si è costituita l’Avvocatura dello stato per il Ministero dell’interno, con dettagliata memoria ove si afferma l’infondatezza nel merito del ricorso. 
 

Il Tribunale Amministrativo della Calabria, nella camera di consiglio del 22.1.2004 ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’atto. 
 

Alla pubblica udienza del 28.1.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 
 
 

DIRITTO 
 

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda i motivi sub A è noto, come, per la giurisprudenza largamente maggioritaria (da ultimo (CdS sez. VI 28.1.2003 n.34, Cds sez. IV 28.05.2003 n. 2970) il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, essendo solo subordinato ad una valutazione, ampiamente discrezionale, dei danni che la condotta del dipendente può procurare al prestigio e alla funzionalità dell’ufficio. Ai fini della legittimità dell’atto, non è necessario stabilire la responsabilità del dipendente per la sua condotta, ma è sufficiente la semplice presenza di fatti, attribuibili al comportamento del dipendente, che possano compromettere il suo servizio in una determinata sede, creando una situazione che incida sfavorevolmente sull’andamento e sul prestigio dell’ufficio (Cds. sez. IV, 27.5. 2002 n. 2895).Queste considerazioni valgono in maniera amplificata per la polizia di stato che, pur essendo stata smilitarizzata, mantiene un tasso di discrezionalità superiore alle altre amministrazioni, a fronte dei delicati compiti svolti. Di conseguenza il giudice amministrativo si deve limitare ad esaminare la completezza della motivazione e la sua coerenza con la decisione, senza sindacare le valutazioni di merito dell’amministrazione (Cds sez VI 23.10.1999 n. 1551) 
 

Considerato quanto sopra, il provvedimento è sufficientemente motivato, dato che riporta i fatti ostativi, a giudizio dell’amministrazione, alla permanenza del ricorrente nella precedente sede di servizio. Ciò indipendentemente dall’esito delle querele contro il ricorrente stesso, dato che non alla sua colpevolezza è necessario fare riferimento, ma alla capacità della situazione di creare una frattura tra il ricorrente e il suo ambiente di lavoro, non consentendo il corretto andamento dell’ufficio. Se indubbiamente, come afferma il ricorrente, l’amministrazione non può fare ricorso a mere formule di stile per motivare il trasferimento di un dipendente, nel caso in oggetto l’amministrazione ha correttamente esposto i motivi che l’hanno condotta alla decisione, chiarendo a sufficienza l’iter logico che l’ha condotta all’emissione del provvedimento impugnato. (Cga 20.1.2003 n. 31) . Nella fattispecie, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha quindi ritenuto che le vicende che hanno coinvolto il ricorrente, provocando tra l’altro il suo rinvio a giudizio, integrassero la previsione dell’art. 55 c. 4 e 5 Dpr 24.4.1982 n. 335  
 

E’ indubbio che il carattere ampiamente discrezionale del provvedimento non significa che esso possa sconfinare nell’arbitrio. Infatti più volte i tribunali amministrativi hanno censurato il trasferimento per incompatibilità ambientale, quando non rispettava i fini previsti dalle norme o era manifestamente illogico o ingiusto (Tar Emilia Romagna-Parma 13.12.2003 n.758). Questo tipo di vizi, in  particolare sotto il profilo dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta, non è presente nell’atto impugnato. Difatti le circostanze che sconsigliano la permanenza del ricorrente nella zona di  ....., ove la moglie risiede e il Sig. ......., che ha denunciato il ricorrente per minacce, presta attività lavorativa sono correttamente elencate e, nell’ambito dell’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione, la decisione è coerente con i presupposti di fatto.

 

Non è neanche ravvisabile una carenza di attività istruttoria dell’amministrazione. Il trasferimento per incompatibilità ambientale, come più volte ribadito, non ha natura disciplinare, ed è evidente dagli atti di causa come l’amministrazione abbia valutato attentamente i presupposti per l’emissione del provvedimento, tanto che, vista l’archiviazione della denuncia per detenzione abusiva d'armi, essa ha ritenuto di non dare corso ad alcun provvedimento disciplinare, ma solo al trasferimento per incompatibilità, riscontrandosi, come già accennato, l’inopportunità della permanenza del ricorrente nel medesimo comune ove risiedono sua moglie (in seguito è intervenuta sentenza di separazione) e il Sig. ......... La valutazione delle circostanze che giustificano il trasferimento, effettuata più volte,  è stata quindi sufficientemente ponderata. 
 

Il discorso si presenta simile per quanto riguarda i motivi di ricorso sub B. Era nella piena discrezionalità dell’amministrazione attendere gli esiti dei procedimenti in corso per decidere con maggiore ponderatezza sull’opportunità del trasferimento e sull'eventuale emissione di una sanzione disciplinare (che, infatti, è stata per il momento esclusa a causa dell’archiviazione della denuncia per detenzione d'armi da guerra). Dalla documentazione presentata dall’amministrazione resistente, si evince come il procedimento sia iniziato in data 1.7.2002, e come l’amministrazione abbia adottato le sue determinazioni valutando più volte la gravità dei fatti contestati al ricorrente. In ogni caso, anche la valutazione della permanenza della lesione al decoro e al buon funzionamento degli uffici è rimessa all’ampia discrezionalità dell’amministrazione, in particolare nel delicato ambito della polizia di stato.

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In relazione alle considerazioni fin qui svolte il ricorso in epigrafe si appalesa infondato e va quindi rigettato. 
 
Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa. 
 
 

P. Q. M. 
 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro I sezione rigetta il ricorso in epigrafe 
 

Spese compensate. 
 

Ordina all'amministrazione di eseguire la presente sentenza. 
 

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 28 gennaio 2005. 
 
 

IL PRESIDENTE                                                                        -L’ESTENSORE 
 
 
 

Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2005