N.1156/04  
 
               Reg. Sent.
  REPUBBLICA    ITALIANA    
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Prima  

 
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.4055 del 1996 proposto da XXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’ avvocato L.Bruno Molinaro, con il quale domicilia ex lege in Napoli presso la segreteria del T.A.R. ,

CONTRO

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ex lege in Napoli alla via A. Diaz n.11,

                                              nonché contro

INPDAP, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Renato Magaldi con domicilio eletto in Napoli alla via Toledo n.106,

per l’annullamento

del provvedimento di cui alla nota del Ministero dell’Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza (Direzione Centrale del Personale/Servizio Trattamento di pensione e di previdenza- Divisione 3^- Sezione 2^), in persona del Ministro p.t., del 18.5.95 prot.n.333/H/P7 recante rigetto dell’istanza con la quale in data 10.4.95, il ricorrente aveva chiesto che nell’indennità di fine rapporto venisse inclusa anche la indennità pensionabile di polizia di cui all’art. 5 del DPR 69/1984, e per l’accertamento e pagamento.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’INPDAP;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2003, il  Dott. Sergio De Felice;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Il ricorrente, Sovrintendente capo della Polizia di Stato, 7^ livello, in quiescienza dal 1.5.1991, inoltrava una istanza nella quale chiedeva la inclusione nella indennità di fine rapporto della indennità pensionabile di "Polizia” di cui all’art. 5 del DPR 1984 n.69.

Impugna il su indicato atto di diniego, deducendo i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili

Il ricorrente sostiene che la c.d. indennità di polizia, stante la sua pretesa natura retributiva, debba essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 38 DPR 1032/1973.

Il Ministero dell’Interno e L’INPDAP si sono  costituiti  chiedendo il rigetto del ricorso.

D I R I T T O

Deve osservarsi in via preliminare di rito che la legittimazione passiva nella controversia de qua spetta sia all’INPDAP, cui farebbe carico l’eventuale obbligo di pagamento delle somme richieste, sia al Ministero dell’Interno, atteso che, ai sensi dell’art. 37 DPR 1032/1973, l’amministrazione alla quale l’iscritto appartiene versa al Fondo di Previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio, sicché aumentando la base contributiva per effetto del computo della indennità in questione, aumenterebbe anche il valore assoluto del versamento cui è tenuta l’amministrazione.

La indennità pensionabile di polizia ex DPR 69/1984 di cui il ricorrente chiede il computo ai fini della indennità di buonuscita ex art. 1032/1973 è determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità nonché alle responsabilità e al rischio connessi al servizio e, correlandosi alle modalità della prestazione lavorativa, ha natura retributiva.

Sulla base della sua natura retributiva, un primo indirizzo giurisprudenziale aveva affermato che essa dovesse essere senz’altro inclusa, così come la indennità di impiego operativo prevista dalla L.78/1983 per il personale militare delle forze armate, tra le indennità utili alla definizione della base contributiva ai fini del calcolo della indennità di buonuscita, e ciò in quanto, avendo il primo comma dell’art. 38 DPR 1032/1973 stabilito che la base contributiva è costituita dall’80% dello stipendio, paga o retribuzione annui, la inclusione in essa delle indennità con caratteristiche retributive non avrebbe richiesto una esplicita indicazione.

In merito, peraltro, la intervenuta decisione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 17 settembre 1996 ha escluso che dalla riconosciuta natura retributiva della indennità di polizia discenda implicitamente la commutabilità ai fini della indennità di buonuscita, considerato che di detta indennità è espressamente stabilita la sola pensionabilità e che non sussiste una corrispondenza biunivoca necessaria tra la pensionabilità di un emolumento e la sua inclusione nella indennità di buonuscita.

Su tale aspetto, la Corte Costituzionale con sentenza n.278 del 27.6.1995, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 DPR 1032/1073 e della L.78/1983, nella parte in cui non consentono di comprendere l’indennità operativa nella base di computo della indennità di buonuscita, ha specificato che, così come non è sufficiente addurre la natura retributiva di un trattamento economico aggiuntivo per ritenere costituzionalmente illegittima la non pensionabilità, allo stesso modo il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento, in quanto pensionabile, debba essere anche necessariamente incluso nella buonuscita.

La indennità di buonuscita corrisposta agli ex dipendenti dello Stato ha una funzione chiaramente previdenziale e non costituisce una forma di retribuzione differita; la sua misura è connessa all’ampiezza della base contributiva e la determinazione degli elementi che compongono quest’ultima è riservata esclusivamente alle valutazioni discrezionali del legislatore che provvede ad indicarli specificamente.

La base contributiva di calcolo di tale indennità è attualmente costituita dall’80% dello stipendio annuo, dalla tredicesima mensilità e dagli assegni e indennità tassativamente indicati dall’art. 38 DPR 1032/1973 tra cui non è compresa l’indennità di polizia.

In definitiva, la pretesa del ricorrente non è fondata in quanto l’art. 38 DPR 1032/1973 precisa che concorrono a formare la base contributiva soltanto gli assegni e le indennità specificamente indicati, nonché, come norma di chiusura, quelli previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale, mentre l’indennità di polizia non è compresa tra quelle specificamente indicate né le disposizioni normative che la disciplinano, ne contemplano l’utilizzabilità ai fini previdenziali.

La indennità di polizia non può farsi rientrare, per il solo fatto di avere natura retributiva, nella voce stipendio, paga o retribuzione di cui al citato art. 38 DPR 1032/1973, e ciò in quanto questa tripartizione non sembra voler includere nel concetto di retribuzione ogni emolumento che non rientri tra gli stipendi o le paghe o che abbia carattere di continuità.

Il termine retribuzione contenuto nell’art. 38 DPR 1032/1973 non è comprensivo di qualsiasi emolumento continuativamente erogato a corrispettivo dell’opera prestata.

Ciò che rileva, ai fini della idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva della indennità di buonuscita, non è la natura retributiva o meno ma il dato formale e quindi il regime impresso a ciascun emolumento, e nella specie nessuna disposizione di legge prevede la computabilità ai fini dell’indennità di buonuscita della indennità di polizia.

In definitiva, nella liquidazione dell’indennità di buonuscita INPDAP spettante al personale della Polizia di Stato non è computabile l’indennità pensionabile di polizia (in tal senso anche C. Stato, VI; 1998, n.1521, e T.A.R. Campania, III n.4230/2002).

Le considerazioni che precedono impongono la reiezione del ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I, rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del   17 dicembre 2003, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Giancarlo  Coraggio           Presidente

Dott.Luigi Domenico  Nappi       Componente

Dott. Sergio De Felice                 Componente,est.