Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Terza
composto dai Giudici
Giovanni De Leo - Presidente
Angelo Scafuri - Consigliere rel.est.
Maria Laura Maddalena - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.6548/2000 R.G. proposto da M. V., rappresentato e difeso dall'avv.M. Capece;
c o n t r o
il Comune di Pontecagnano Faiano (n.c.);
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n.40 del 30.6.2000 di cessazione immediata dell'attività di gestione dell'impianto sportivo sito alla via Dei Gladiatori e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi il verbale di accertamento della Polizia Municipale n.5/2000 e del relativo rapporto di servizio n.664 del 2.6.2000;
VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, proprietario di un'area sulla quale è stato realizzato un campo di calcetto gestito da società sportiva, si duole del provvedimento con il quale è stata disposta la cessazione immediata dell'attività per mancanza dell'autorizzazione ex art.86 del R.D.n.773/1931.
A sostegno del gravame l'interessato deduce l'incompetenza del sindaco, la violazione di legge e l'eccesso di potere, evidenziando la natura non pubblica dell'attività in questione.
L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto il profilo di carattere assorbente della non necessità della licenza di pubblica sicurezza.
Il provvedimento, sulla base del rapporto del Comando Polizia Municipale che ha accertato l'esistenza del "campo di calcetto sul quale vengono effettuate partite senza le prescritte autorizzazioni", sancisce la cessazione dell'attività in quanto non munita della "prescritta autorizzazione ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S.".
La struttura in questione è dedicata allo svolgimento del gioco del calcetto mentre non risulta né è stato contestato lo svolgimento, neppure in maniera saltuaria, di manifestazioni sportive ovvero di altri spettacoli di intrattenimento.
Pertanto, in mancanza di specifici elementi contrari - non emergenti anche per la mancata costituzione del Comune - in via generale può dirsi che l'attività dl calcetto è notoriamente ristretta ai partecipanti alla gara.
Ciò stante viene a mancare il presupposto indefettibile per l'applicazione della normativa di pubblica sicurezza, che comunque deve essere riferita a pubblici esercizi.
Invero sebbene l'elencazione delle fattispecie di cui all'art. 86 TULPS[1] sia da ritenersi esemplificativa - con conseguente possibilità dell'interpretazione analogica ed estensiva, per cui oltre alle attività specificamente ed espressamente indicate possono ricomprendersi anche le ipotesi simili, prevalendo non già la ratio sanzionatoria bensì la disciplina amministrativa di particolari attività ritenute meritevoli di una più intensa e penetrante vigilanza da parte delle autorità competenti - nel dato normativo non è dato evincere alcuna fattispecie che sia anche minimamente accostabile a quella in esame, se non, per mera assonanza terminologica, quella di "sale pubbliche per bigliardi o altri giuochi leciti" (lett.G art.86 TULPS), la quale però intuitivamente non può ricondursi alle attività sportive.
D'altro canto, nell'ambito dello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD n.773/1931, si rinviene l'art. 68 [2], il quale assoggetta a licenza di polizia tra gli altri gli "spettacoli di intrattenimento" di vario genere nonché l'esercizio di "circoli".
Ma anche tale disposizione non è applicabile al caso di specie, atteso che in linea generale essa, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 15.4.1970, n.56, riguarda soltanto le attività ricreative organizzate in forma imprenditoriale in luoghi aperti al pubblico e non già quelle esercitate nell'ambito di private associazioni.
In definitiva, non emergendo lo svolgimento di attività ginnico - sportive a carattere di manifestazioni o di intrattenimento pubblico, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione III,
ACCOGLIE
nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.6548/2000 e, per l'effetto, pronuncia l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00.=(millecinquecento,00), sono poste a carico del Comune soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7 luglio 2005.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE
Depositata in Segreteria il 2 novembre 2005
[1] L’art. 86 T.U.L.P.S. ( "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza") è il seguente:
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.
[2] L’art. 68, stesso testo, prevede quanto
segue:
Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.