REPUBBLICA ITALIANA                                         

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA*NAPOLI*SEZIONE QUARTA* composto dai magistrati:

SEZIONE QUARTA composto dai magistrati:

n. 495/04  
   
  271
anno 2000
dott. Nicolò Monteleone   * presidente
dott. Ugo De Maio         * consigliere rel.
dott. Pierluigi Russo   * referendario

 
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 271\2000 reg. gen. proposto da ..........., rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Lamberti ed elettivamente domiciliato con il medesimo in Napoli alla via Mattia Preti n. 10,

c o n t r o

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ex lege domicilia alla via Diaz n. 11,

p e r  l ' a n n u l l a m e n t o

previa sospensione, del provvedimento prot. n. C\122 del 25.10.1999 della direzione centrale del personale del predetto Ministero, con cui non è stata accolta l’istanza del ricorrente di trasferimento a Caserta ai sensi dell’art. 37, c. 5°, della legge n. 104\92; e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore all'udienza pubblica del 22.10.2003 il cons. De Maio;

Udito l'avv. Lamberti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

F A T T O

      Con ricorso, notificato il 3.1.2000 al Ministero dell’Interno e depositato il successivo 12, ............. espone di essere dipendente di ruolo del Ministero dell’Interno dal 10.4.1996 e di prestare servizio quale coadiutore presso la Scuola Allievi Agenti di Pubblica Sicurezza di Alessandria.

      Aggiunge di aver contratto matrimonio in data ........ in ........ con ........., dove ha stabilito il proprio domicilio familiare nel predetto Comune nell’appartamento, dove la moglie abita con il padre ..........., portatore di handicap grave, giusta certificato della competente Commissione medica.

      Precisa di aver presentato in data 30.1.1999 domanda di trasferimento a Caserta ai sensi dell’art. 33, c. 5°, della legge n. 104\92, al fine di prestare assistenza al familiare predetto.

      Precisa altresì che tale istanza veniva respinta con provvedimento del Ministero dell’Interno – Direzione centrale del personale prot. n. C\122 del 25.10.1999, nella considerazione che “dalla documentazione prodotta non risulta l’effettiva convivenza del sig. ............ con il soggetto portatore di handicap”.

      Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento predetto, deducendo un unico motivo d’impugnazione.

      Resiste l’Amministrazione intimata con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

      Con ordinanza 16.2.2000 n. 862 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.

      Con memoria depositata il 25.5.2002 il ricorrente ha vieppiù illustrato le proprie ragioni evidenziando che il requisito della convivenza, oppostogli con il provvedimento impugnato, è stato espunto dall’ordinamento dall’art. 19 della legge n. 53\2000.

      In esito all’ordinanza istruttoria 12.2.2003 n. 753 l’Amministrazione resistente con nota prot. n. 2003-472-U del 24.3.2003 ha rappresentato che il ricorrente ha presentato in data 25.2.2000 una nuova domanda di trasferimento a Caserta ex art. 33, c. 5, della legge n. 104\92, così come modificato dall’art. 19 della legge n. 53\2000, e che tale domanda, dopo nuova istruttoria, è stata respinta con provvedimento prot. C\781 del 22.1.2001, in atti, nella considerazione che: “dagli accertamenti esperiti risulta che nel Comune di Maddaloni, dove risiede il portatore di handicap, vivono anche la moglie ed altri tre figli del medesimo. Pertanto nei confronti del signor Falcone non può essere applicato il beneficio previsto dalla citata norma, in quanto non è stato possibile rilevare l’unicità di assistenza in via continuativa ed esclusiva ad opera dell’istante”.

      L’avvenuto deposito degli atti in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 753\2003, veniva comunicata al procuratore costituito del ricorrente in data 28.3.2003.

      Con memoria depositata il 5.4.2003 l’Amministrazione resistente ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, comunque l’inammissibilità ed infondatezza del gravame, concludendo in conseguenza.

D I R I T T O

      1- Va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito proposta dall’Amministrazione resistente, in quanto, ai sensi del comb. disp. dell’art. 68, c. 2, e 2, c. 4, della legge n. 29\93,nel testo introdotto dagli artt. 33 e 2 della legge n. 656\93, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative al rapporto d’impiego del personale della Polizia di Stato, cui il ricorrente appartiene quale coadiutore presso la Scuola Allievi Agenti di P.S. di Alessandria.

      2- Il ricorso è improcedibile per carenza d’interesse.

      Osserva il Collegio che il ricorrente ha presentato in data 2.5.2000, in atti, una nuova istanza di trasferimento a Caserta, ex art. 33, c.5, della legge n. 104\92, alla luce della modifica legislativa introdotta dall’art. 19 della legge n. 53\2000. Tale nuova domanda è stata respinta con il provvedimento del 22.1.2001, in atti, dopo nuova istruttoria e con diversa motivazione rispetto a quella posta a base dell’impugnato provvedimento di diniego. Ciò composta che l’interesse del ricorrente si sposta sull’annullamento del nuovo provvedimento di diniego lesivo della sua pretesa al trasferimento nella sede di servizio richiesta. Il che determina la carenza sopravvenuta dell’interesse alla decisione del presente ricorso, con conseguente improcedibilità dello stesso.

      3- Le spese di lite, sussistendo equi motivi, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P. Q. M.

      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania*Napoli*Sezione quarta*dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

      Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2003. 
 

            presidente          *

            consigliere est.   *