Ric.  N 125/2005  R.G.R.   Sent. n.240/2005 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costituito da:

Vincenzo Borea - Presidente

Oria Settesoldi  - Consigliere, relatore

Vincenzo Farina   - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n 125/2005 proposto da xxxxxxxxxxx, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Srubek Tomassy, Francesco A. Magni e Raffaele Esti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trieste, Via Cicerone n. 4;

c o n t r o

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria;

p e r

l’annullamento – previa sospensione dell’esecuzione – del provvedimento ministeriale dd. 21.01.2005, con il quale  è stata  respinta l’istanza della ricorrente di assegnazione temporanea alla Questura o alla Sezione Polizia Stradale di Gorizia; 
 

      Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Uditi, nella camera di consiglio del 7 aprile 2005 - relatore il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;

      Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

       Con la precedente sentenza di questo Tribunale n. 706/2004 era stato accolto il ricorso proposto dalla medesima ricorrente avverso la decisione di non accogliere la sua richiesta di ottenere l’aggregazione prolungata o assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 26.3.2001 n. 151  sulla tutela delle lavoratrici madri, nel testo introdotto dall’art. 3, 105° comma, della L. 24.12.2003 n. 350, prima alla Questura di Gorizia e quindi alla Sezione Polizia postale di Gorizia, essendo il padre del bambino in servizio a Gorizia, presso la predetta Questura.

In tale occasione il T.A.R. affermava, in primis, che l’istituto dell’assegnazione temporanea di cui sopra doveva ritenersi applicabile anche all’ipotesi di spostamenti da effettuarsi nell’ambito della medesima amministrazione e, in particolare, anche nell’ambito della Polizia di Stato, ma che non sussisteva un diritto soggettivo ad ottenerla.

       In particolare, poi, non si riteneva sufficientemente motivato il diniego affermante che sono state valutate le esigenze di servizio dell’ufficio al quale l’interessata è in forza e ritenute non preminenti quelle degli uffici per i quali viene chiesta l’assegnazione” in quanto la mancanza di riferimenti concreti atti ad ancorare una siffatta motivazione alle risultanze di una concreta istruttoria, ne faceva una sostanziale manifestazione di volontà potestativa.

Con l’atto in questa sede impugnato l’amministrazione, in asserita ottemperanza alla sopracitata sentenza di questo T.A.R., afferma di aver proceduto al riesame dell’istanza e nuovamente decide per il rigetto “vista la situazione organica dell’ufficio di appartenenza della ricorrente e di quelli richiesti. Tenuto conto che il commissariato di Merano deve far fronte tutto l’anno a gravosi servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di controllo del territorio per la presenza costante di turisti e personalità, ritenute assolutamente non preminenti le esigenze di servizio degli uffici richiesti rispetto a quelle dell’ufficio al quale l’interessata è in forza.  Valutato che il ripianamento della vacanza nell’organico della sezione polizia postale di Gorizia non risulta essere un’esigenza attuale dell’amministrazione.  Tenuto conto delle concrete esigenze di servizio di quell’ufficio.  Considerata l’impossibilità di procedere alla sostituzione della dipendente in caso di accoglimento dell’istanza..”

Con il presente ricorso la ricorrente sostiene, in buona sostanza, che la motivazione nuovamente non farebbe seguito all’espletamento di una istruttoria e che sarebbe contraddittoria e sostanzialmente assente, in quanto l’assunto secondo cui il Commissariato di Merano dovrebbe far fronte tutto l’anno a “gravosi servizi d’ordine” sarebbe immotivato e contrastante con il fatto che ha un surplus di organico, per cui anche il trasferimento della ricorrente vi lascerebbe comunque un numero di addetti superiori a quelli previsti.

Rileva il Collegio che di fatto la motivazione addotta a sostegno dell’impugnato diniego non è che la reiterazione con una maggior diffusione di parole della precedente apodittica motivazione di preminenza delle esigenze di servizio di un ufficio rispetto ad un altro, senza alcuna indicazione di fatti concreti che supportino un’affermazione che, così come è stata proposta, risulta indimostrabile ed inverificabile.  Tra l’altro non si può negare la contraddittorietà intrinseca di ritenere che, in una situazione in cui risulta incontestato che il Commissariato di Merano abbia un surplus di personale rispetto all’organico si possa poi affermare di ritenere impossibile la sostituzione della ricorrente in caso di accoglimento dell’istanza.  E’ infatti evidente che la previsione del secondo comma dell’art. 42 bis del d.lgs n. 151/2001 secondo cui “ Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione “ non riveste alcuna pratica rilevanza nell’ipotesi in cui si dia corso all’applicazione della norma all’interno della medesima amministrazione e, a maggior ragione, quando si sposti temporaneamente una persona da un ufficio per la cui dotazione di personale l’amministrazione ha già dimostrato di ritenersi svincolata dalle previsioni di organico.

Va pertanto ribadito che l’amministrazione, nell’utilizzo del suo potere discrezionale di valutare la domanda della richiedente, deve tenere nella debita considerazione che la finalità perseguita dalla legge di cui viene chiesta l’applicazione, cioè quella di favorire i genitori , risponde, come tutta la normativa sulla tutela della lavoratrici madre, al precetto posto dall’art. 31 della Costituzione e deve quindi analizzare con particolare attenzione la situazione dell’ufficio di provenienza onde verificare, dandone specificamente conto in motivazione, se ed in che termini l’accoglimento della domanda della ricorrente porterebbe all’ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da indurre a ritenere che le esigenze di servizio debbano avere priorità rispetto alla tutela della maternità costituzionalmente sancita.

Il ricorso si rivela pertanto fondato e da accogliere salvo per la parte concernente la domanda, reiterata nelle conclusioni, di accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione di cui trattasi.

Ciò premesso ritiene il Collegio che il ricorso vada trattenuto in decisione per la definizione nel merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della l. 1034/1971 come modificati dalla l. 205/2000,  per  la manifesta fondatezza.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

      Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il  7 aprile 2005.

f.to Vincenzo Borea - Presidente

f.to Oria Settesoldi - Estensore

f.to Eliana Nardon - Segretario

Depositata nella segreteria del Tribunale

il 26 aprile 2005

f.to Segretario Generale.