Ric.  N. 657/2003  R.G.R.   Sent. n.11/2004Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costituito da:

Vincenzo Sammarco- Presidente

Enzo Di Sciascio - Consigliere

Oria Settesoldi  - Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 657/2003 proposto da ******, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Trampus, domiciliato presso il suo studio in Trieste, Via Donota n. 3;

c o n t r o

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, ed il Capo della Polizia rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege ;

p e r

l’annullamento del provvedimento dirigenziale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale delle Risorse Umane, Servizio Sovr.ti e Agenti, 1. Divisione, n. 333-D/55529-339 dd. 25.09.2003, di rigetto della domanda di transito nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, ovvero nei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno e di altre Amministrazioni dello Stato o, in alternativa, di essere collocato in pensione;  
 

      Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;

      Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Uditi, nella camera di consiglio del  22 gennaio 2004 - relatore il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;

      Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con la precedente sentenza n. 718/2003 questo T.A.R., in accoglimento di ricorso presentato dal medesimo ricorrente ha annullato il decreto del Capo della Polizia, n. 333 – D 55529 dd. 17.06.2003, con il quale era stata disposta la cessazione dal servizio del ricorrente affermando quanto segue:

“ … con il presente ricorso il ricorrente impugna in via principale il provvedimento con cui è stata decretata la sua cessazione dal servizio nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza per mancato possesso del requisito dell’idoneità all’attitudine al servizio di polizia in quanto dichiarato non idoneo in attitudine dalla Commissione competente ad accertare la permanenza dei requisiti attitudinali di cui al D.P.R. 904/1983.

Considerato che l’ inidoneità in attitudine riscontrata dalla commissione competente ad accertare la permanenza dei requisiti attitudinali di cui al D.P.R. 904/1983  non può che riferirsi ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e non può quindi ritenersi causa di cessazione dal servizio presso l’amministrazione della Pubblica Sicurezza se non a seguito della negativa conclusione del procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 9 del DPR 339/1982, come esattamente dedotto dalla parte ricorrente nell’ambito della prima censura di ricorso.”; 

     Considerato che prima del deposito della citata sentenza interveniva  il decreto in epigrafe, impugnato con il presente ricorso, con il quale viene rigettata la domanda del ricorrente di passaggio ad altri ruoli;

     Preso atto dell’intervenuto passaggio in giudicato della succitata sentenza n. 718/2003, come dichiarato a verbale dalla parte ricorrente;

      Ritenuto pertanto che, come già affermato con la precedente sentenza n. 718/2003, la situazione del ricorrente rientri nell’ambito di applicazione della normativa ex D.P.R. 24.4.1982, N. 339 “ Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato”, che ha chiaramente riguardo a tutte le ipotesi di sopravvenuta inidoneità di personale in servizio. Il suddetto decreto delegato, infatti, risulta emanato in virtù della delega conferita al governo dall’art. 36, punto XX della legge 1.4.1981 n. 121 per la “determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli “, per cui, essendo la delega chiaramente intesa a comprendere anche le situazioni diverse dall’inidoneità per motivi di salute, vi rientra sicuramente anche la sopravvenuta accertata carenza dei requisiti attitudinali;

     Ritenuto pertanto che la censura di violazione della normativa citata si riveli fondata;

      Ritenuto che il ricorso vada quindi trattenuto in decisione per la definizione nel merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della l. 1034/1971 come modificati dalla l. 205/2000, ravvisandone il Collegio la manifesta fondatezza;

     Ritenuto che le spese seguano la soccombenza e siano liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

      Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere al ricorrente le spese e competenze del presente giudizio liquidate in complessivi euro. 2.000,00.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

      Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il   22 gennaio 2004.

f.to Vincenzo Sammarco - Presidente

f.to Oria Settesoldi - Estensore

f.to Eliana Nardon - Segretario

Depositata nella segreteria del Tribunale

il 26 gennaio 2004

f.to il Segretario Generale