Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione I ter
Sentenza 4 novembre 2005, n. 10409
RITENUTO IN FATTO
In data 20.12.1996 è stato pubblicato in G.U. il bando del
concorso per n. 780 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato.
Il ricorrente ha presentato domanda e ha sostenuto le prove scritte
superandole.
Con il provvedimento impugnato (verbale di notifica in data 10.10.2003) gli è
stata comunicata la non idoneità al servizio per carenza dei requisiti fisici
previsti dalla normativa vigente (riferito uso occasionale di sostanza
psicoattiva).
Nel ricorso l'interessato ha prospettato:
1) violazione art. 2, 1° comma, n. 2) del d.P.R. n. 904 del 1983; violazione
del bando di concorso; eccesso di potere.
2) evidente illogicità del provvedimento amministrativo.
Con ord. n. 6036 in data 27.11.2003 la Sezione ha accolto la domanda
incidentale di sospensione ritenendo che «la riferita assunzione di sostanza
psicoattiva è occasionale e pregressa».
Successivamente il ricorrente è stato ammesso con riserva al predetto concorso
che ha terminato, superando tutte le prove d'esame.
In data 1.7.2005 il ricorrente ha depositato ulteriore memoria e
documentazione chiedendo, in sostanza, di essere assegnato al Corpo di
Polizia.
All'udienza del 14 luglio 2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come esposto diffusamente in narrativa la presente
controversia è relativa all'impugnazione del giudizio di non idoneità al
servizio per carenza dei requisiti fisici previsti dalla normativa vigente
(riferito uso occasionale di sostanza psicoattiva) di cui al verbale di
notifica in data 10.10.2003 in relazione al concorso per n. 780 posti di
Allievi agenti della Polizia di Stato.
Il ricorso è fondato.
Con le censure prospettate nel ricorso l'interessato ha sostenuto che
l'assunzione di sostanza psicoattiva è avvenuto in un caso isolato e una volta
soltanto e non sono emersi altri elementi negativi.
Con ord. n. 6036 in data 27.11.2003 la Sezione ha accolto la domanda
incidentale di sospensione ritenendo che «la riferita assunzione di sostanza
psicoattiva è occasionale e pregressa»; pertanto, il ricorrente è stato
ammesso con riserva al predetto concorso che ha terminato, superando tutte le
prove d'esame.
La questione di diritto che il Collegio deve esaminare, in sostanza, riguarda
la rilevanza dell'esito favorevole del concorso (cui il ricorrente ha
partecipato in virtù di misura cautelare interinale della Sezione n.
6036/2003) sul giudizio di merito.
Nella vicenda, non vi sono motivi per discostarsi dall'orientamento
manifestato nell'ordinanza cautelare della Sezione.
Come noto, le valutazioni delle prove d'esame da parte delle commissioni
esaminatrici di concorsi a pubblici impieghi sono espressione dell'ampia
discrezionalità tecnica di cui esse dispongono nello stabilire l'idoneità
tecnica e culturale dei candidati, il cui esercizio è stato ritenuto
sindacabile soltanto sotto il profilo dell'eccesso di potere, per illogicità
manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento.
Tuttavia, è carente di motivazione ed è manifestamente illogico il
provvedimento con cui, in un concorso, la commissione giudicatrice adotti un
giudizio di non idoneità (come nel caso di specie) senza tener conto di tutti
i precedenti di comportamento, di carriera e di studio del candidato: è
evidente, che, in queste situazioni il giudizio è si improntato a
discrezionalità tecnica ma è anche sindacabile nel merito.
Con specifico riferimento all'accertamento dei requisiti attitudinali di un
concorrente nell'ambito di un concorso per l'accesso in Polizia la
giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. I, 6 dicembre 2000, n.
11068) ha ritenuto che questo tipico esercizio di discrezionalità tecnica non
sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo inteso a
verificare il rispetto dei criteri propri della scienza diretta all'analisi
della personalità ed all'esternazione di adeguata motivazione circa l'"iter"
logico seguito.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata dal ricorrente in data
1.7.2005 si evince quanto segue:
a) il C. ha frequentato il 160° Corso e ed ha riportato il giudizio di
"segnalato profitto";
b) in data 7.10.2004 ha superato gli esami per patente ministeriale di 1°
grado;
c) non c'è contestazione sul dato che il comportamento contestato abbia
costituito un episodio isolato, non reiterato;
d) l'assunzione occasionale di sostanza psicoattiva era stata riferita dallo
stesso ricorrente in sede di colloquio psico-attitudinale.
Risultando quindi fondate le dedotte censure di eccesso di potere per
illogicità, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del diniego
impugnato e con obbligo dell'Amministrazione di adottare tutti i necessari
atti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma,
Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe
nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendone
giusti motivi.