REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha pronunciato la seguente

Sent. n.

Anno 2005

R.g. n. 11427

Anno 2002

 
 

SENTENZA

sul ricorso n. 11427/2002, proposto da xxxxxxxx, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Cosimo Lovelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, in Roma, v. Gonfalonieri, n. 5,

contro

il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12,

per il riconoscimento

dei danni tutti, ivi compreso il danno biologico derivante da mobbing subito durante il servizio, e per il risarcimento del danno derivante da provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, riconosciuto con sentenza del T.A.R. Lazio del 9 maggio 2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Designato relatore alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005 il Consigliere Donatella Scala;

Udito l’avv. Lovelli per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Premette il ricorrente di essere sottufficiale dell’Aeronautica, e di avere svolto, durante il periodo lavorativo prestato presso il 36° Stormo di Gioia del Colle, incarichi richiedenti massimo impegno psichico, quali la destinazione nelle campagne ACMI presso la sede di Decimomannu, ed in missioni all’estero di Squadron Exchange NATO.

Riferisce ancora di essere stato trasferito più volte nell’arco di pochi mesi, e di avere avvertito, a cagione di ciò, alterazione dell’umore, tanto da essere sottoposto a visita specialistica neurologica, presso l’IPAM di Bari, dove gli veniva diagnosticato in data 20/04/1994 “Stato di depressione di tipo presumibilmente reattivo, con stimmate ansiose”.

Il successivo 23 maggio 1994, ricoverato presso la AUSL Taranto 2, gli veniva diagnosticata “Epatopatia cronica ad impronta steatosica in dislipidemia. Nevrosi ansiosa”  

Riferisce di essere stato dapprima posto in aspettativa a causa delle infermità contratte, e di avere ricevuto il parere del Servizio sanitario presso il 36° Stormo circa la dipendenza delle stesse da causa di servizio ordinario, ma di essere poi stato posto in congedo assoluto per infermità senza dipendenza da causa di servizio in data 20 maggio 1996, sulla base dei pareri negativi espressi il 12 dicembre 1996 dall’Istituto Medico Legale di Napoli, ed il 3 giugno 1997 dalla Commissione sanitaria di appello.

A seguito del contenzioso incardinato avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione alla infermità “Persistente stato depressivo reattivo di grado marcato”, questo Tribunale, con sentenza n. 3986/2001 del 9 maggio 2001, accoglieva il gravame avanzato dal ricorrente, annullando il giudizio medico impugnato, avendo rilevato carenze istruttorie in ordine alla incidenza dei frequenti trasferimenti, ritenuti ingiustificati, sulla insorgenza e successiva evoluzione della infermità contratta, nè essendo emersa la valutazione delle conseguenze che detti eventi potevano avere avuto sulla personalità del ricorrente - sottufficiale che aveva costantemente riportato ottime valutazioni e che si era distinto per capacità di lavoro e professionalità – trattandosi di particolari cause stressogene, e di cui non era stata considerata l’influenza.

Introduce, sulla base delle supesposte considerazioni, sia la domanda di risarcimento del danno derivante da provvedimento illegittimo, che del danno biologico derivante da mobbing, per essere stato sottoposto negli ultimi anni di carriera ad attività persecutoria immotivata ed ingiustificata, mirata ad indurre il militare a rinunciare volontariamente a proseguire l’attività lavorativa, attraverso la progressiva emarginazione dal mondo del lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si è ritualmente costituita l’intimata Amministrazione della Difesa che ha eccepito, in rito, l’inammissibilità della domanda risarcitoria, non ricorrendo il pregiudiziale presupposto dell’annullamento degli atti di trasferimento, ed, in subordine, la prescrizione del diritto, per interposta azione giudiziale oltre il quinquennio dall’adozione degli atti ritenuti fonte di danno, l’ultimo dei quali risalente al 1994; nel merito, l’infondatezza della introdotta azione.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, va peraltro rilevata, ai fini del decidere, la insufficienza della documentazione in atti, con riferimento alla questione dedotta in giudizio.

Pertanto, impregiudicata ogni questione in rito ed in merito, va disposto ordine di acquisizione, agli atti del giudizio, della seguente documentazione:

- gli atti relativi alla visita medica effettuata dal Collegio medico legale di cui all’estratto del verbale in data 13 febbraio 2002, con particolare riferimento al riesame effettuato in ordine alla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte “Stato depressivo reattivo”, “Epatopatia cronica” e “Dislipidemia”.  

Della produzione di quanto sopra è fatto carico alla resistente Amministrazione, cui appare congruo assegnare per l’adempimento il termine di giorni trenta, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, riservata al definitivo ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese, ordina al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Direttore pro tempore, di depositare presso la Segreteria della stessa Sezione gli atti, in copia debitamente certificata autentica, di cui in motivazione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte, se precedente.

Fissa l’udienza per la trattazione del ricorso per il 19 ottobre 2005.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 23 febbraio 2005, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Dott. Roberto Politi - Presidente

Dr.ssa Elena Stanizzi                       - Consigliere

Dr.ssa Donatella Scala        - Consigliere, est.

IL PRESIDENTE  L’ESTENSORE