REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO ROMA

SEZIONE PRIMA bis

N ____ Reg. Sent.

N. 11992/2001 Reg. Ric.

composto dai Magistrati:

- CESARE MASTROCOLA  Presidente

- ROBERTO POLITI  Consigliere

- ELENA STANIZZI  I Referendario Rel. Est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 11992/2001 R.G. proposto dal Sig.XXXXXXXXX rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Izzo ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale di questi sito in Roma, Via Cicerone n. 28;

CONTRO

- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

- della scheda valutativa redatta per il periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2000 ed il 22 aprile 2001, relativa al servizio prestato dal ricorrente nell’incarico di Comandante della Brigata di Cavalleria ‘Pozzuolo del Friuli’ ricoperto dal 26 ottobre 2000 all’11 aprile 2001 e a quello prestato a disposizione del Comandante del 1° FOD per incarichi speciali dal 12 aprile 2001 al 22 aprile 2001;

- del giudizio espresso dal compilatore, del giudizio complessivo del primo e del secondo revisore, del giudizio finale e della qualifica di ‘superiore alla media’;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

E PER OTTENERE

- il risarcimento del danno subito;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla Pubblica Udienza del 24 novembre 2003, l'Avv. Raffaele Izzo per la parte ricorrente - Giudice relatore il Primo Referendario Elena Stanizzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Espone in fatto il ricorrente - avente il grado di Brigadiere Generale – di aver riportato il giudizio finale di ‘superiore alla media’ nello specchio valutativo relativo al periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2000 ed il 22 aprile 2001, durante il quale ha svolto l’incarico di Comandante della Brigata di Cavalleria ‘Pozzuolo del Friuli’, ad eccezione che con riguardo al breve periodo intercorrente tra il 12 aprile 2001 ed il 22 aprile 2001, in cui ha prestato servizio a disposizione del 1° FOD per incarichi speciali.

Nel proporre ricorso avverso l’attribuzione di tale qualifica finale, precisa il ricorrente che la medesima qualifica gli è stata attribuita, dai medesimi superiori – con conseguente abbassamento della qualifica apicale di ‘eccellente’ caratterizzante il suo curriculum - anche con riferimento al periodo intercorrente tra il 26 ottobre 1999 ed il 25 ottobre 2000, in cui ha svolto l’incarico di Comandante della Brigata di Cavalleria ‘Pozzuolo del Friuli’.

Avverso l’attribuzione di tale qualifica, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, il cui provvedimento di rigetto è stato gravato da ricorso giurisdizionale.

Nel proporre nuova impugnativa avverso la reiterata attribuzione della qualifica finale di ‘superiore alla media’, deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

- violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla compilazione di documenti caratteristici degli Ufficiali di cui alla legge 5 novembre 1962 n. 1695 ed al D.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431;

- eccesso di potere per errore nei presupposti, ingiustizia, illogicità, incoerenza, carenza di motivazione, contraddittorietà e sviamento;

- invalidità derivata.

Nel riportare, il ricorrente, il contenuto dei giudizi espressi nella gravata scheda valutativa, ne assume innanzitutto l’illegittimità derivata dalle illegittimità inficianti il primo abbassamento di qualifica e fatte valere in sede giurisdizionale, stante l’influenza del precedente giudizio su quello successivamente espresso, costituente reiterazione del primo.

Sotto altro profilo, denuncia altresì parte ricorrente lo sviamento dei giudizi espressi nella gravata scheda analitica dalla loro causa tipica, in quanto caratterizzati da un intento ritorsivo e punitivo, i quali sarebbero inoltre basati su affermazioni prive di riscontro oggettivo o su fatti la cui rilevanza risulta sproporzionata rispetto alle conseguenze che ne sono state tratte.

I contestati giudizi, inoltre, oltre a non tenere nella debita considerazione gli elementi positivi che hanno caratterizzato il periodo di comando in esame, risulterebbero affetti da intrinseca contraddittorietà, sintomo della prevenzione sottesa alle valutazioni espresse.

Procedendo alla analitica contestazione dei giudizi contenuti nella scheda valutativa impugnata, rileva il ricorrente, con riguardo alla valutazione espressa dal compilatore in ordine alle qualità fisiche, morali e di carattere, la costante attenzione verso questioni di dettaglio nonché il ricorso ad aggettivazioni riduttive contrastanti con gli elementi oggettivi caratterizzanti il servizio prestato nel periodo in esame e l’intrinseca contraddittorietà del giudizio.

Contesta, ancora, il ricorrente i giudizi espressi dal compilatore relativamente alle qualità culturali e di carattere ed alle qualità professionali, denunciandone la mancanza di riscontri obiettivi e puntualmente ricostruendo le vicende sottese a tali valutazioni, le quali smentirebbero gli addebiti negativi mossi al ricorrente, rilevando al contempo come nessun rilievo negativo sia stato mosso ad altri comandanti in relazione al verificarsi di eventi negativi di ben più grave entità.

Analoghe contestazioni muove il ricorrente avverso il giudizio complessivo espresso dal compilatore, illustrando, in particolare, i rapporti intrattenuti con i superiori al fine di ricostruirne l’esatta consistenza e di smentire la qualificazione degli stessi, ad opera del compilatore, in termini di conflittualità, rilevando inoltre come lo stesso reputi i risultati raggiunti dal ricorrente di eccellente livello, non ritenendolo peraltro meritevole della qualifica apicale in ragione di rilievi privi di riscontro obiettivo ed ispirati ad intento vessatorio.

Nel procedere all’esame del giudizio espresso dal 1° revisore, il ricorrente evidenzia la prevenzione e l’acredine maturate dallo stesso nei propri confronti, manifestatesi anche nella fiscalità dei controlli operati sulle attività della Brigata comandata dal ricorrente. Ripercorre, inoltre, il ricorrente in termini puntuali le vicende che hanno caratterizzato i rapporti intrattenuti con il predetto revisore, il cui giudizio risulta caratterizzato da particolare puntiglio e da estrema attenzione evidenziante la continua osservazione cui il ricorrente è stato intenzionalmente sottoposto.

Del giudizio espresso dal 2° revisore, il ricorrente mette in luce la mancata valutazione delle qualità e la sbrigatività e contraddittorietà con quanto espresso dal compilatore riguardo ai risultati conseguiti nell’azione di comando svolta.

Nel dedurre, quindi, la inattendibilità e l’intriseca contraddittorietà dei giudizi espressi nella gravata scheda valutativa, il ricorrente evidenzia, ancora, come la qualifica di 'eccellente’ costituisca, nella prassi, un elemento costante e connaturale al grado di generale, normalmente attribuita in assenza di elementi di demerito, laddove una flessione del rendimento viene abitualmente riscontrata mediante la graduazione delle aggettivazioni e le motivazioni espresse nelle schede valutative, cosicché l’attribuzione di una qualifica inferiore, in assenza di fatti particolarmente gravi, si risolve in un apprezzamento intrinsecamente illogico e penalizzante.

Apparirebbe dunque, evidente, in tale ottica, a giudizio del ricorrente, la sproporzione ed il carattere surrettiziamente punitivo del giudizio espresso nei suoi confronti, basato su fatti che, anche se fondati, non consentirebbero comunque l’attribuzione della contestata qualifica.

Chiede dunque il ricorrente l’annullamento della impugnata scheda valutativa, formulando anche richiesta di risarcimento del danno subito con riserva di successiva quantificazione.

L’intimata Amministrazione della Difesa, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituita in resistenza.

Con nota depositata in data 24 novembre 2003, parte ricorrente ha dichiarato di voler soprassedere alla proposta azione di risarcimento del danno.

Alla Pubblica Udienza del 24 novembre 2003, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso la scheda valutativa, recante la qualifica finale di ‘superiore alla media’, redatta nei confronti del ricorrente – avente il grado di Brigadiere Generale - per il periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2000 ed il 22 aprile 2001, relativa al servizio da questi prestato nell’incarico di Comandante della Brigata di Cavalleria ‘Pozzuolo del Friuli’ ricoperto dal 26 ottobre 2000 all’11 aprile 2001 e a quello prestato a disposizione del Comandante del 1° FOD per incarichi speciali dal 12 aprile 2001 al 22 aprile 2001.

Giova far precedere alla disamina in punto di diritto della controversia sottoposta all’esame del Collegio alcune precisazioni in punto di fatto, utili ai fini della migliore comprensione della vicenda.

In tale direzione va ricordato, come già illustrato in parte narrativa, che la medesima qualifica di ‘superiore alla media’ è stata attribuita al ricorrente, dai medesimi superiori, anche con riferimento al periodo intercorrente tra il 26 ottobre 1999 ed il 25 ottobre 2000, in cui ha svolto l’incarico di Comandante della Brigata di Cavalleria ‘Pozzuolo del Friuli’, così determinandosi l’abbassamento della qualifica di ‘eccellente’ sino ad allora riconosciuta al ricorrente

Gravata da ricorso gerarchico la scheda valutativa relativa a tale periodo, lo stesso è stato rigettato dall’Amministrazione della Difesa, ed avverso tale provvedimento parte ricorrente ha adito questo Tribunale con ricorso iscritto al N. 11991/2001 R.G., assunto in decisione alla medesima udienza di discussione fissata per il ricorso in esame.

Poste tali puntualizzazioni, al fine di una organica disamina della controversia sottoposta all’esame del Collegio alla luce delle censure ricorsuali proposte – con le quali vengono denunciati i vizi di violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla compilazione di documenti caratteristici degli Ufficiali di cui alla legge 5 novembre 1962 n. 1695 ed al D.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431, di eccesso di potere per errore nei presupposti, ingiustizia, illogicità, incoerenza, carenza di motivazione, contraddittorietà e sviamento e di invalidità derivata - appare opportuno riportare sinteticamente il contenuto delle valutazioni espresse nei confronti del ricorrente nella gravata scheda valutativa e confluite nell’attribuzione della qualifica finale di ‘superiore alla media’, al fine di riscontrarne la tenuta alla luce delle specifiche e puntuali contestazioni mosse da parte ricorrente.

Premesso che la qualifica finale di 'superiore alla media’ è accompagnata dal giudizio finale secondo cui il ricorrente 'ha instaurato un rapporto conflittuale costante con i Superiori gerarchici, compromettendo, inevitabilemente, la serenità di giudizio e la bontà della sua azione di comando’, viene quindi innanzitutto in rilievo il giudizio complessivo redatto dal compilatore ove viene posto in luce il rapporto conflittuale che il ricorrente ha instaurato con superiori Comandi e Comandanti 'dimostrandosi incline ad una puntuale e puntigliosa reattività, anche quando i fatti richiedevano una più cosciente e, sicuramente più apprezzabile, autocritica. Pur tenendo conto dei risultati conseguiti ‘sul campo’, la comprovata persistenza del suddetto fattore pertinente al carattere, lo qualifica Ufficiale Generale che non ha attinto all’assoluto livello di eccellenza’.

Risalendo agli analitici giudizi espressi dal compilatore in relazione alle singole qualità del ricorrente, poi confluiti nell’illustrato giudizio complessivo, viene in rilievo, quale connotazione negativa rilevata a carico del ricorrente, il riscontro - con riguardo alle qualità fisiche, morali e di carattere – di una 'molta (a volte eccessiva) fiducia e sicurezza in se stesso’, aggiungendo il compilatore che il carattere del ricorrente si è delineato con 'una inopportuna insistenza nel voler sindacare l’operato dei suoi Superiori, con considerazioni che, per quanto mi riguarda, ho giudicato improprie e anche non dovute. Al riguardo, l’insistenza a sollecitare al mio diretto Superiore l'indagine su mie attività di servizio (ai fini di un’eventuale azione disciplinare a mio carico) non mi è apparsa sempre opportuna, sotto il profilo prettamente deontologico. In questo tema devo invece registrare un certo disappunto manifestato nei riguardi del Gen. XXXXXXX da miei Superiori Gerarchici, ai quali egli si era rivolto per ottenere soddisfazione in tema di norme di tratto’

Con riferimento alle qualità culturali ed intellettuali, il compilatore evidenzia che il ricorrente 'ha peccato di sintesi, quando ha inteso produrre valutazioni molto articolate (gravate anche da citazioni inopportune), con particolare riguardo ai tentativi di contestare taluni rilievi a lui formalmente e doverosamente destinati sia dal suo Comandante sovraordinato sia dal Superiore Comandante delle Forze Operative Terrestri. Tra l’altro, un documento a sua firma, fatto pervenire al Capo di SM dell’Esercito, è stato giudicato frutto di una tutt’altro che attenta riflessione’.

Quanto alle qualità professionali del ricorrente, il compilatore rileva che la Brigata comandata dal ricorrente ha assolto i compiti assegnati in campo addestrativo ed operativo guadagnandosi compiacimenti e apprezzamenti ed il ricorrente ha aumentato sia il numero di disposizioni impartite sia delle attività di verifica, sottolineando però come tale attività di verifica sia risultata insufficiente in un particolare impiego dei Lagunari. Rileva, ancora, il compilatore che 'è aumentata la severità dell’Ufficiale in materia disciplinare, nei riguardi di alcuni diretti dipendenti (avrei però gradito una più generosa azione preventiva). Un incidente con arma da fuoco (accaduto presso il dipendente Reparto Comando), che fortunatamente non ha avuto esito letale, poteva forse essere evitato se a tutti i livelli fosse stata attuata un’adeguata azione preventiva. Nel merito della gestione di eventi non ho inteso condividere i tentativi di sistematico dirottamento di cause e responsabilità al Comando Superiore o ai Comandi dipendenti, con esclusione ‘per principio’ del livello Brigata’.

Il 1^ revisore ha rassegnato un giudizio di concordanza con quello espresso dal compilatore, evidenziando che 'dopo aver preso conoscenza degli esiti della sua precedente vautazione caratteristica, il Brig. Gen. XXXXXXX ha dato avvio ad una contrapposizione pervicace ed ininterrotta nei confronti della linea gerarchica con il deliberato proposito di inificiarne la credibilità in tutte le sedi possibili – inclusa la cerimonia pubblica del suo cambio – contestandone la competenza, la capacità di giudizio e l’onestà di intenti. Peraltro, nel peridodo considerato, la sua azione di comando ha continuato a non essere esente da rilievi. Più di una volta sono dovuto intervenire direttamente per ripristinare una corretta gestione del personale ed assicurare il pieno rispetto delle direttive da me impartite. Nei circa sei mesi in esame, le Unità della Brigata hanno svolto normale attività addestrativa, incluso l’approntamento dei contingenti per il Teatro Balcanico, con risultati nel complesso soddisfacenti. Solo in virtù di quest’ultima considerazione non riduco ulteriormente la qualifica in precedenza da me attribuita’.

Anche il giudizio di concordanza del 2^ revisore pone in luce l’instaurazione, da parte del ricorrente, di 'un rapporto conflittuale costante con i Superiori gerarchici, compromettendo, inevitabilmente, la serenità di giudizio e la bontà della sua azione di comando’ che costituisce, come visto, il contenuto del giudizio finale espresso nei confronti del ricorrente.

Dalla lettura dei giudizi espressi nella gravata scheda valutativa, nei termini sopra riprodotti, emerge come la reiterazione dell’abbassamento di qualifica attribuita al ricorrente trovi il proprio principale e quasi esclusivo fondamento nella conflittualità – rilevata da tutti gli estensori della scheda valutativa – che ha caratterizzato i rapporti del ricorrente con i Superiori gerarchici nel periodo di riferimento.

Riservandosi il Collegio di procedere più avanti all’esame della effettiva consistenza di tale rilevato profilo, anche alla luce delle risultanze emergenti dalla documentazione versata al fascicolo di causa, non ci si può esimere dal rilevare innanzitutto, stante la sua eclatante evidenza, come non sia rinvenibile alcun supporto motivazionale né alcun oggettivo riscontro – da ricercarsi mediante il puntuale esame dei giudizi analitici espressi nella scheda valutativa – alla compromissione della serenità di giudizio e della bontà dell’azione di comando del ricorrente, compromissione che, come riportato nel giudizio finale – il quale riproduce pedissequamente quello espresso dal 2^ revisore – deriverebbe ‘inevitabilmente’ dal rapporto conflittuale costante instaurato dal ricorrente con i Superiori gerarchici.

Trattasi di affermazione che, sostanzialmente, si basa su di un teorico quanto astratto assioma, secondo cui un rapporto conflittuale con i Superiori comprometterebbe ex se ed ‘inevitabilmente’ la serenità di giudizio e la bontà dell’azione di comando del ricorrente, quale automatica conseguenza di un fattore che in sé nulla ha a che vedere quantomeno con la bontà dell’azione di comando e dal quale, comunque, non possono discendere in via aprioristica considerazioni negative relativamente a profili che attengono ad ambiti diversi da quello che ne costituisce la premessa.

In sostanza, l’affermazione contenuta nel giudizio finale circa la negativa azione di comando - che, stante la sua gravità giustificherebbe, ove fondata, l’attribuzione della contestata qualifica finale - è del tutto apodittica e generica, non essendo dato di rinvenire, dal contenuto complessivo della scheda valutativa ed escluso che la rilevata conflittualità sia idoneo supporto causale e motivazionale, puntuali ed oggettivi riscontri alla negativa rappresentazione della serenità di giudizio e della bontà dell’azione di comando svolta dal ricorrente, risolvendosi pertanto tale affermazione in una immotivata ed ingiustificata illazione.

Circoscrivendo, per il momento, l’esame della controversia sottoposta al vaglio del Collegio al contenuto della scheda valutativa – riservandosi di procedere solo successivamente al vaglio di quanto ivi rappresentato alla luce della documentazione versata al fascicolo di causa - deve rilevarsi difatti che, dal contesto dei giudizi espressi nei confronti del ricorrente, gli unici riferimenti concreti cui poter ricondurre i rilievi negativi, contenuti nel giudizio finale, circa la serenità di giudizio e la bontà dell’azione di comando del ricorrente, sono rinvenibili nel giudizio espresso dal compilatore circa l’insufficienza dell’attività di verifica con riferimento all’impiego dei Lagunari, e nel verificarsi di un incidente con arma da fuoco il quale, secondo quanto espresso dal compilatore 'poteva forse essere evitato se a tutti i livelli fosse stata attuata un’adeguata azione preventiva’.

Soffermando l’attenzione su tale ultima affermazione, il Collegio ne rileva la genericità e la natura meramente ipotetica, non contenendo alcuna indicazione circa l’imputabilità dell’evento a responsabilità diretta del ricorrente e circa l’effettiva consistenza delle supposte - ed ipotetiche – mancanze nell’adozione di azioni preventive.

Deve, inoltre, rilevarsi, in proposito, che l’episodio cui si fa cenno si è risolto senza conseguenze se non per la scalfittura di un tramezzo, risultando quindi di minima rilevanza, cosicché appare sproporzionato il rilievo ad esso attribuito nel giudizio del compilatore, la cui affermazione circa l’insufficienza dell’azione preventiva non è peraltro sostenuta da alcun riscontro di tipo oggettivo.

Con riguardo invece al cenno, contenuto nel giudizio in esame, alla insufficiente attività di verifica da parte del ricorrente in un particolare impiego dei Lagunari, trattasi di considerazione che non trova coerente e puntuale riscontro nella documentazione depositata in atti.

In disparte la genericità dell’addebito della vicenda in questione alla responsabilità del ricorrente, peraltro aprioristicamente ritenuta indicativa di insufficiente attività di verifica, risulta dalla relazione redatta dal ricorrente in data 8 marzo 2001 – in relazione alla quale non sono state rappresentate contestazioni da parte degli organi competenti - che il reggimento Lagunari è stato assunto alle dipendenze del Comando diretto dal ricorrente solo in data 1 dicembre 2000, ed il breve lasso di tempo intercorso tra l’ingresso di tale reggimento ed il suo utilizzo non ha – a giudizio del Collegio giustificatamente ed inevitabilmente - consentito la completa verifica della esattezza dei dati comunicati sui relativi Quadri, cosicchè tale verifica si è basata giocoforza sui dati forniti dal reggimento, che sono poi risultati non essere compiutamente aggiornati, laddove la verifica a campione effettuata non ha evidenziato controindicazioni all’impiego del personale inserito negli elenchi né la sussistenza di divergenze tra le banche dati e la situazione reale, pur presente.

In merito alla vicenda, risulta inoltre l’avvenuto adempimento da parte del ricorrente di tutte quelle attività volte a dare attuazione alle direttive impartite (in particolare la direttiva n. 26), quali l’acquisizione dal Comandante del reggimento dell’elenco del personale da escludere dalla missione in quanto privo dei prescritti requisiti e della assicurazione dell’avvenuta applicazione della direttiva, il controllo a campione dei dati contenuti nelle banche dati, l’attribuzione della priorità agli accertamenti sanitari ed alle vaccinazioni, la sostituzione del personale inidoneo o abbisognevole di ulteriori accertamenti.

Successivamente al verificarsi di eventi evidenzianti carenze ed inadempienze, il ricorrente ha disposto la sostituzione del personale privo dei requisiti inviato in missione e l’invio tempestivo dei dati da parte dei Reparti dipendenti, ha richiesto chiarimenti circa l’estensione temporale per la ricerca dei dati disciplinari e sanitari ed ha inviato rapporto disciplinare a carico del Comandante di reggimento.

Inoltre, con nota del 21 luglio 2000 del Comandante delle Forze Operative Terrestri Gen. Ardito (1^ revisore della gravata scheda valutativa), inerente l’impiego del personale fuori area, è stato disposto che prima di ogni partenza i Comandanti interessati debbano far pervenire allo scrivente attraverso la linea gerarchica l’assicurazione scritta sulla formazione dei contingenti, con ciò presupponendo ed attestando che i compiti di verifica spettano al Comandante in partenza.

Ne discende che in ordine ai rilievi di cui alla nota del 2 marzo 2001 del Gen. Quintana (compilatore della scheda valutativa) circa il mancato rispetto della direttiva n. 26, è stata fornita dal ricorrente ampia giustificazione che, nella dettagliata rappresentazione della realtà, non lascia intravedere responsabilità e negligenze imputabili al ricorrente, né a tali spiegazioni sono seguite contestazioni da parte della linea gerarchica.

Sempre con riferimento alla azione di comando del ricorrente, negativamente valutata nel giudizio finale in ragione della conflittualità dei rapporti con i Superiori gerarchici, viene in rilievo quanto espresso dal 1^ revisore, il quale afferma che l’azione di comando del ricorrente ha continuato a non essere esente da rilievi, richiedendo più volte il proprio diretto intervento al fine di ripristinare una corretta gestione del personale ed assicurare il pieno rispetto delle direttive impartite.

Verificando tali affermazioni sulla base della documentazione versata al fascicolo di causa, emerge dalla nota datata 8 marzo del Gen. Ardito - facente seguito a quella del ricorrente del 2 marzo 2001 recante relazione sulle decisioni adottate in materia di istanze di trasferimento del personale - che lo stesso è intervenuto su questioni inerenti il trasferimento del personale, contestando al ricorrente di non aver convocato personalmente i richiedenti al fine di accertare la realtà delle situazioni rappresentate, e ricordando la presenza di 4 VSP nella c.p.g. di leva non inclusi nel piano di reimpiego, nonché il mancato rispetto della direttiva n. 26 in materia di impiego del Lagunari, che ha richiesto il proprio intervento.

Rinviando a quanto già sopra esposto e chiarito circa la vicenda inerente l’impiego dei Lagunari, e premesso, sotto il profilo sistematico, che non spetta al Collegio entrare nel merito delle singole vicende afferenti il servizio del ricorrente e le modalità del suo svolgimento, tuttavia, nell’ambito e nei limiti del sindacato di legittimità rimesso a questo Tribunale, non può non tenersi conto, al fine del vaglio delle censure ricorsuali proposte, delle risultanze emergenti dagli atti di causa.

In tale direzione non può non tenersi presente che non risulta sussistere un obbligo di convocazione diretta dei soggetti proponenti istanze di trasferimento e, per come illustrato da parte ricorrente e non contestato dall’Amministrazione resistente, la quale non ha inteso costituirsi in giudizio, il ricorrente ha agito nel rispetto delle prerogative dei vari livelli di comando acquisendo informazioni mediante colloqui diretti con i Comandanti interessati.

Con riguardo alla contestata presenza dei VSP, vengono in rilievo i dettagliati chiarimenti offerti dal ricorrente con nota del 7 febbraio 2001 al Comandante del 1° Comando delle Forze di Difesa Gen. Quintana (compilatore della scheda valutativa), il quale con nota del 19 febbraio 2001, preso atto di tali chiarimenti e delle pertinenti dichiarazioni testimoniali, non ha dato seguito al procedimento disciplinare avviato a carico del ricorrente con nota del 1° febbraio 2001 ed ha concluso nel senso di una non corretta interpretazione delle direttive inerenti tale impiego, il che non può costituire notazione negativa circa l’attività di comando espletata dal ricorrente, non potendo alla stessa attribuirsi rilievo tale da comprometterne la relativa valutazione, costituendo la non corretta interpretazione di direttive o simili, una ipotesi che rientra in un fenomeno fisiologico non imputabile a soggettiva responsabilità, soprattutto in presenza – in linea generale - di direttive non univoche o suscettibili di diverse interpretazioni (cosa che nella fattispecie in esame non è dato sapere).

Sul punto, peraltro, va richiamato quanto già sopra esposto circa i chiarimenti offerti dal ricorrente nella nota datata 8 marzo 2001 in merito all’osservanza della direttiva n. 26.

Residua, inoltre, in tale nota del 19 febbraio 2001 del Gen. Quintana, una contestazione circa le argomentazioni offerte dal ricorrente circa la presenza dei VSP all’affermato scopo di incontrare il COMFOTER e di assistere alla cerimonia di chiusura della compagnia, asserendo che tale incontro non rientrasse nei programmi e non fosse prevista alcuna cerimonia di chiusura, ma trattasi, a giudizio del Collegio, di questione di dettaglio non idonea a dare consistenza e ragionevole riscontro alle notazioni negative contenute nella gravata scheda valutativa ed al giudizio finale ivi espresso a carico del ricorrente.

Ma al di là di questo, che attiene al dettaglio della valutazione del servizio prestato dal ricorrente, da vagliarsi da parte del Giudice alla luce delle risultanze documentali al fine di verificare la legittimità dei giudizi negativi riportati nella gravata scheda valutativa, non può il Collegio non rilevare, ancora una volta, la genericità della negativa valutazione espressa dal 1^ revisore circa l’azione di comando svolta dal ricorrente, qualificata come 'non esente da rilievi’, senza peraltro supportare tale affermazione dall’indicazione delle circostanziate mancanze addebitabili al ricorrente, fatta eccezione per il richiamo alla necessità di ripetuti interventi diretti 'per ripristinare una corretta gestione del personale ed assicurare il pieno rispetto delle direttive impartite’, il che, alla luce delle risultanze documentali, si è verificato per questioni di dettaglio e – richiamato quanto sopra precisato circa la consistenza dei fatti contestati al ricorrente – rientra negli specifici compiti della linea gerarchica, cui può attribuirsi rilievo solo in presenza di gravi e reiterate mancanze, nella specie insussistenti e, comunque non documentate.

Dalla disamina sin qui svolta, emerge quindi come il giudizio negativo finale espresso nella gravata scheda valutativa, segnatamente nella parte inerente la bontà dell’azione di comando svolta dal ricorrente, non risulta supportato da adeguata motivazione, mancando anche nei giudizi analitici espressi dal compilatore ed in quelli complessivi del 1^ e del 2^ revisore la specificazione delle puntuali ragioni dello stesso in riferimento a circostanze o dati concreti – al di fuori quindi di apodittiche affermazioni – di cui occorre dare conto con sufficiente puntualità sia con riferimento alla effettiva consistenza di tali fatti ed alla inequivoca imputabilità degli stessi all’operato dell’ufficiale valutato.

Né, come dianzi illustrato, i riferimenti concreti rinvenibili nei giudizi espressi nella gravata scheda valutativa trovano coerente e puntuale riscontro nella documentazione depositata in atti, nè concernono fatti e circostanze di consistenza tale da legittimamente giustificare l’adozione dei contestati giudizi e l’attribuzione della qualifica finale di ‘superiore alla media’, la quale, quindi, sotto il profilo esaminato, appare sproporzionata ed affetta da incongruenza ed illogicità.

Non può, peraltro, rinvenirsi il fondamento dei negativi rilievi, espressi nel giudizio finale, circa la bontà dell’azione di comando e la serenità di giudizio del ricorrente nella sussistenza di un rapporto conflittuale costante con i Superiori gerarchici - conflittualità enfatizzata in tutti i giudizi riportati nella gravata scheda valutativa – trattandosi di un profilo che, anche se comprovato ed in ipotesi – ma sul punto ci si soffermerà più avanti – imputabile esclusivamente al ricorrente, non può incidere automaticamente ed in modo inequivocabilmente concludente su tali aspetti, almeno nella direzione di giustificare l’attribuzione della qualific di 'superiore alla media', nel senso peggiorativo implicito del suo conferimento, attestante una valutazione negativa del complessivo atteggiarsi del rendimento del ricorrente.

In proposito, non può inoltre non ricordarsi, su di un piano generale, che i giudizi da esprimersi nelle schede valutative devono attenersi al carattere di globalità, e quindi di sintesi, nei confronti dell’ufficiale da valutare, laddove nella fattispecie in esame vengono posti in evidenza solo taluni profili e vicende di dettaglio e di carattere episodico.

Dispone, difatti, l'art. 1 della legge 5 novembre 1962 n. 1695, che gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza siano sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici, quali la scheda valutativa, lo specchio valutativo ed il rapporto informativo.

Il successivo art. 2 prevede altresì che i giudizi espressi nella scheda valutativa per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa si concludono con l’attribuzione di una delle seguenti qualifiche: 'eccellente', 'superiore alla media', 'nella media', 'inferiore alla media', 'insufficiente'.

Il regolamento attuativo, approvato con D.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431, ha stabilito che i documenti caratteristici riguardanti il personale militare hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo, dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento dato dall'ufficiale, rilevando le qualità da questo dimostrate.

A tale scopo, la procedura per la compilazione della documentazione caratteristica degli ufficiali, contenuta nelle “istruzioni per i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa” prevede che nei giudizi complessivi ciascuna autorità debba mettere in risalto, in un quadro unitario e sintetico, gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura dell'ufficiale, alla luce delle qualità dimostrate e del rendimento fornito nell'espletamento dell'incarico, avendo altresì cura di specificare l'eventuale attività di rilievo svolta dall'ufficiale nel periodo cui si riferisce la scheda valutativa, con attribuzione di una delle qualifiche previste dalla normativa in vigore, che assicuri l'esistenza del necessario rapporto di armonia e di conseguenza tra i giudizi espressi e la qualifica attribuita (T.A.R. Lazio – Roma - Sez. I bis - 13 luglio 2000 n. 5871; 9 agosto 2002 n. 7104).

Ciò posto, la contestata carenza nell’azione di comando – nella necessaria valutazione complessiva e globale - trova contrappeso, se non smentita, nel giudizio espresso dal compilatore circa le qualità professionali del ricorrente, laddove afferma che la Brigata da questi comandata 'ha assolto i compiti assegnati in campo addestrativo e operativo e non sono mancati compiacimenti e apprezzamenti’, mentre nel giudizio complessivo fa cenno ai 'risultati conseguiti “sul campo”’, con ciò contraddicendo – attraverso tali attestazioni positive sul complessivo rendimento del servizio - quanto invece riportato nel giudizio finale in ordine all’azione di comando svolta dal ricorrente.

Il giudizio espresso in proposito dal 1^ revisore, circa lo svolgimento da parte della Brigata comandata dal ricorrente di 'normale attività addestrativa, incluso l’approntamento dei contingenti per il Teatro Balcanico, con risultati nel complesso soddisfacenti’, se da un lato non riesce a spiegare in cosa consisterebbe la compromissione della bontà dell’azione di comando del ricorrente evidenziata nel giudizio finale né rende conto della riduttiva aggettivazione utilizzata, dall’altro sembra sottovalutare – nel definirla solo ‘soddisfacente’ – la consistenza di tale attività che ricomprende l’acquisizione da parte della Brigata comandata dal ricorrente di due nuovi reggimenti, l’approntamento di un contingente di circa 700 uomini per il Kosovo, l'avvicendamento di uno squadrone di volontari in ferma annuale in Bosnia, il superamento con il giudizio finale di ottimo della periodica ispezione all’organizzazione per la sicurezza, lo scioglimento della compagnia genio della Brigata con trasferimento del personale e versamento dei materiali, il trasferimento dell’Ufficio Amministrazione della Brigata, la corretta chiusura della contabilità di fine anno del Comando Brigata e di otto reparti dipendenti.

Non sono, inoltre, rinvenibili elementi idonei a confortare la negativa valutazione dell’azione di comando svolta dal ricorrente nel giudizio complessivo del 2^ revisore il quale, come accennato, ha contenuto identico a quello del giudizio finale, ed individua quale unica causa della compromissione dell’azione di comando e della serenità di giudizio del ricorrente nella conflittualità dei rapporti dallo stesso instaurati con i Superiori gerarchici.

Di talchè non è dato in alcun modo evincere, dal contenuto complessivo della scheda valutativa impugnata, in che cosa sarebbe consistita la rilevata compromissione dell’azione di comando e della serenità di giudizio del ricorrente, non potendo la stessa attribuirsi unicamente ed automaticamente alla sussistenza di un rapporto di conflittualità con i Superiori gerarchici, soprattutto quando, come avviene nella fattispecie in esame, tale conflittualità non si sia tradotta in comportamenti o abbia dato luogo ad episodi tali da richiedere l’adozione di pertinenti misure sanzionatorie.

Né la sussistenza di tale conflittualità e l’eventuale addebitabilità esclusivamente al ricorrente costituiscono ragioni sufficienti a delineare quel complessivo detrimento - sintetizzato nell’attribuzione della qualifica finale di ‘superiore alla media’ - della figura di un ufficiale valutato con il grado di eccellenza sino al 25 ottobre 1999.

Fermo quanto sopra illustrato, preme peraltro al Collegio, a meri fini di completezza della trattazione della controversia in esame, sottolineare come il carattere di conflittualità dei rapporti intercorsi tra il ricorrente ed i Superiori gerarchici si è mantenuto sempre nell’ambito della correttezza formale, tanto da non aver dato luogo ad alcun provvedimento disciplinare, e, dalla documentazione versata al fascicolo di causa, emerge in capo ai Superiori gerarchici un atteggiamento estremamente fiscale ed attento nei riguardi del ricorrente con particolare riferimento a questioni di dettaglio e, in capo al ricorrente, un atteggiamento altrettanto fiscale e attento al dettaglio che, ad una valutazione ab externo, appare di natura difensiva e sollecitato ed imposto dalla conseguente necessità di fornire dettagliati chiarimenti e spiegazioni, cosicché la conflittualità più volte richiamata nella gravata scheda valutativa sembra caratterizzare anche l’atteggiamento tenuto dalla linea gerarchica o, quantomeno, dalla stessa sollecitata.

Coordinando quanto sin qui illustrato in considerazioni di sintesi, i rilievi formulati nella gravata scheda valutativa non appaiono adeguatamente motivati attraverso l’indicazione puntuale dei fatti che giustifichino l’attribuzione della qualifica finale di ‘superiore alla media’, dando conto della loro effettiva consistenza e della loro imputabilità all’operato del ricorrente, né tali rilievi trovano coerente e puntuale riscontro motivazionale nella documentazione depositata al fascicolo di causa, che anzi offre risultanze di senso contrario, risultando pertanto la qualifica finale attribuita affetta da illogicità ed incongruenza, nonché priva di adeguata motivazione, non essendo indicati né essendo rinvenibili elementi idonei a confortare il giudizio espresso nei confronti del ricorrente, ed essendo i singoli giudizi basati su fatti che, anche se fondati, non giustificherebbero, in ragione della loro consistenza, l’attribuzione della contestata qualifica finale.

Deve, quindi, disporsi, in accoglimento del gravame in esame ed assorbiti i profili di censura non esaminati, l’annullamento della gravata scheda valutativa.

Stante la dichiarazione di parte ricorrente, depositata al fascicolo di causa, di voler soprassedere in ordine alla proposta azione di risarcimento del danno subito, il Collegio è esonerato dal pronunciasi sulla stessa.

Spese e competenze di giudizio possono equamente compensarsi tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

- Roma -Sezione Prima bis-

Pronunciando sul ricorso N. 11992/2001 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata scheda valutativa relativa al periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2000 ed il 22 aprile 2001.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2003.

Dott. Cesare MASTROCOLA - Presidente 

Dott.ssa Elena STANIZZI – Relatore Estensore