REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter

composto dai signori magistrati:

Luigi Tosti      Presidente

Salvatore Mezzacapo   Componente

Maria Ada Russo    Componente rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12446/1998  proposto da (omissis),

rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 38;

CONTRO

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria; 

per l’accertamento del diritto

dell’istante a ottenere la rettifica della qualifica attualmente posseduta e, segnatamente, a vedersi riconosciuto l’inquadramento nel ruolo del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, quantomeno nella qualifica di Vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici del settore motorizzazione e nel profilo professionale di Vice revisori veicoli a motore; e comunque, sussistendone i presupposti, nella eventuale più elevata qualifica funzionale che la Commissione esaminatrice ritenesse opportuno individuare in capo al ricorrente; in via definitiva ottenere il reinquadramento nei ruoli tecnici ma nella qualifica superiore di Vice perito tecnico – settore motorizzazione e nel profilo professionale di Vice perito tecnico meccanico veicoli terrestri; conseguente attribuzione del maggiore trattamento stipendiale corrispondente alla più elevata nuova qualifica che gli verrà assegnata; interessi e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 21.4.2005 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Ritenuto in fatto

Il ricorrente è entrato a far parte del personale della Polizia di Stato con decorrenza 18.10.1980 e con la qualifica di agente.

Il medesimo è transitato con tale qualifica nel ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato in applicazione del DL 23.10.1996 n. 554, convertito in L. 23.12.1996 n. 653, con DM n. 291/97 in data 4.10.1997, rettificato con successivo Decreto n. 423/1997, in data 30.12.1997.

Fin dal mese di agosto 1981 (anche se ufficialmente solo dal 1986) ha espletato le mansioni di meccanico.

Nel ricorso l’interessato prospetta i seguenti motivi di diritto:

1)violazione della volontà legislativa espressa a mente del disposto normativo di cui agli artt. 46,47,48 e ss. del DPR n. 337 del 1982; nella loro nuova formulazione disposta dalla legge n. 668 del 1986; eccesso di potere per illogicità e travisamento fatti; omessa valutazione presupposti giuridici e illogicità manifesta; violazione principi costituzionali di buona amministrazione e comunque di correttezza e imparzialità amministrativa.

In particolare, viene richiamato l’art. 60 della legge n. 668 del 1986; e il ricorrente sostiene di avere tutti i requisiti di legge previsti per essere inquadrato direttamente nei ruoli tecnici e nella qualifica superiore a quella attualmente rivestita. Inoltre, a suo avviso <la volontà del Legislatore non aveva certo una validità ed efficacia prestabilite e definite nel tempo, come invece l’amministrazione vuole lasciare sottintendere>.

In data 29.10.1998 si è costituita controparte che, in data 7.4.2005, ha depositato memoria nella quale è stata prospettata:

a)inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atti di inquadramento nei termini di decadenza;

b)in particolare, doveva essere impugnato l’originario provvedimento di inquadramento nella qualifica di collaboratore tecnico capo, adottato nel 1997, all’atto del transito del medesimo nei ruoli tecnici della Polizia di Stato;

c)inammissibilità anche della domanda in via subordinata di inquadramento ora per allora nella qualifica di vice revisore tecnico;

d)infondatezza nel merito; l’art. 48 del DPR n. 337 del 1982 prevede espressamente che l’applicazione delle disposizioni in esso contenute avvenga su richiesta del personale interessato; inoltre, la norma presenta il carattere della transitorietà essendo finalizzata a conferire una prima consistenza organica agli istituendi ruoli tecnici, in attesa di procedure concorsuali. Il ricorrente non ha mai prodotto, né nei termini della circolare emanata per regolamentare la procedura di attuazione dell’art. 48, e né successivamente istanza volta ad ottener il citato inquadramento.

All’udienza del  21 aprile 2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione. 
 

Considerato in diritto

La pretesa dell’istante è volta ad ottenere la <rettifica della qualifica posseduta e, segnatamente, a vedersi riconosciuto l’inquadramento nel ruolo del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, quantomeno nella qualifica di Vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici di tutti i settori della P.S., con conseguente attribuzione del maggiore trattamento stipendiale corrispondente alla più elevata nuova qualifica che verrà assegnata; più interessi e rivalutazione monetaria>.

Il ricorso è infondato.

Stante l’infondatezza nel merito del ricorso si può prescindere dal profilo di inammissibilità del ricorso, pure condivisibile,  per mancata impugnazione di atti di inquadramento nei termini di decadenza.

Occorre esaminare la normativa in materia.

L'originario art. 46 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, recante <Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica>, prevedeva che il personale della Polizia di Stato inquadrato nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del decreto stesso, svolgeva attività tecnico - scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati dall'art. 1, poteva accedere, rispettivamente, a domanda e, previo superamento di una prova pratica, ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico del quale svolgeva le mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 50% della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli stessi e secondo le modalità previste negli articoli successivi.

Il successivo articolo 47 disciplinava le modalità di inquadramento.

L'art. 48, poi, rubricato "Inquadramento in un ruolo superiore", contemplava al primo e al secondo comma due diverse ipotesi, la prima di inquadramento in un profilo del ruolo immediatamente superiore a quello individuabile ai sensi dell'art. 46, la seconda di un inquadramento in un profilo (genericamente e non immediatamente) superiore rispetto a quello individuabile ai sensi dello stesso art. 46.

Poteva proporre domanda di inquadramento, ai sensi del citato art. 48, il personale che riteneva di individuare le mansioni svolte, alla data di entrata in vigore del decreto, in quelle proprie del ruolo immediatamente superiore (1° comma) o superiore (2° comma) a quello nel quale sarebbe stato inquadrabile ai sensi dell'art. 46. A tal fine doveva chiedere di sostenere, in luogo della prova pratica prevista dal citato art. 46, la prova pratica per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo superiore (1° e 2° comma) purché in possesso del titolo di studio richiesto dalla legge, per quanto riguarda l'ipotesi disciplinata dal secondo comma.

Il terzo comma dell'articolo in esame stabiliva che l'accertamento delle mansioni sarebbe stato effettuato dalla commissione esaminatrice del concorso, in base agli atti del fascicolo personale dei candidati.

Al quarto comma era previsto inoltre che, nel caso di inidoneità alla suindicata prova pratica, la stessa commissione di concorso avrebbe provveduto ad individuare, in relazione al livello di preparazione dimostrato dal candidato, il ruolo tecnico di possibile inquadramento.

Gli articoli 12 e 60 della legge 10 ottobre 1986 n. 668, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981 n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", hanno sostituito rispettivamente, gli articoli 46 e 48 del D.P.R. n. 337/1982 sopra esaminati.

Il nuovo testo dell'articolo 46 ha previsto che l'accesso ai corrispondenti ruoli tecnici può avvenire, a domanda e previo superamento di una prova pratica, qualora l'attività sia stata svolta da meno di due anni (alla data del 25 giugno 1982), nel limite del 75% della dotazione organica complessiva.

All'originario unico comma, ne risulta aggiunto un altro, col quale si stabilisce che, qualora il numero del personale avente diritto all'inquadramento ora delineato sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento avviene secondo l'anzianità di servizio complessiva ed in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale fruente dell'inquadramento stesso.

Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 48. introdotta dall'art. 60 della L. n. 668/1986, la richiesta di sostenere la prova pratica per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo immediatamente superiore (1°comma) o del ruolo superiore, se in possesso del prescritto titolo di studio (2° comma), essere fatta dal personale che, in base ad atti formali dell'Amministrazione risulti aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della legge (1° novembre 1986), mansioni superiori (1° comma) ovvero mansioni proprie di un profilo superiore a quello spettante ex art. 46.

Il terzo comma del nuovo testo dell'art. 48 prevede che la commissione esaminatrice del concorso effettua l'accertamento delle mansioni, in base agli atti del fascicolo del candidato; il quarto comma, poi, rimette alla suddetta commissione esaminatrice del concorso di individuare il ruolo tecnico di inquadramento per il personale che non abbia superato la prova pratica, col limite dell'impossibilità di attribuire una qualifica funzionale inferiore a quella rivestita nel ruolo di provenienza.

Risulta, anche per questo articolo, aggiunto un comma in cui si prevede la facoltà dei candidati, dopo aver preso atto dell'esito della prova e prima dell'inizio delle procedure di inquadramento, di rinunciare al passaggio nei ruoli tecnici.

Da un completo esame delle due diverse formulazioni degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, ossia di quella originaria e di quella risultante dalla novella apportata dalla legge 10 ottobre 1986 n. 668 emerge che il nuovo testo è senza dubbio profondamente innovativo e non semplicemente modificativo o integrativo del testo originario.

Infatti, mentre originariamente la domanda per l'inquadramento nel profilo del ruolo tecnico "immediatamente superiore" o "superiore" poteva essere avanzata da chi ritenesse di aver svolto mansioni superiori, corrispondenti al profilo del ruolo superiore richiesto, nella nuova formulazione la domanda può essere presentata dal personale che, in base ad atti formali in possesso dell'Amministrazione, risulta aver svolto dette mansioni superiori da almeno due dalla entrata in vigore della legge n. 668/1986 (1 novembre 1986) e non dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 337/1982 (25 giugno 1982), come prescritto in precedenza.

Tutto ciò precisato, nel caso di specie il ricorrente sostiene  a pag. 11 del ricorso che <era ed è in possesso di tali indispensabili requisiti (di legge) e pertanto aveva ed ha il diritto di richiedere di partecipare alla prova pratica per l’inquadramento nell’ambito del Ruolo dei Revisori tecnici>; in altre parole, non dimostra di aver presentato la relativa domanda all’amministrazione e, anzi, fa presumere di farlo contestualmente alla proposizione del presente ricorso.

Inoltre, a pag. 17 del ricorso sostiene – erroneamente – che <l’amministrazione avrebbe dovuto attenersi alla suindicata espressa volontà normativa dovendo meramente configurarsi la sua azione come “atto dovuto” e non minimamente soggetto ad interpretazioni>.

Il Collegio ritiene che le richiamate argomentazioni sono totalmente destituite di fondamento:

a) in primo luogo perché il ricorrente chiede l’applicazione nei suoi confronti  di una normativa transitoria che è chiara nella sua formulazione;

b) inoltre l’interessato non dimostra di avere i relativi presupposti, né di aver presentato la relativa domanda di inquadramento  e, comunque, non sussiste (contrariamente a quanto affermato) alcun obbligo giuridico per l’Amministrazione intimata di procedere al predetto inquadramento.

Le considerazioni che precedono comportano la reiezione del ricorso, mentre le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe n. 12446/1998.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  21 aprile 2005.

PRESIDENTE Luigi Tosti

ESTENSORE  Maria Ada Russo