REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha pronunciato la seguente

Sent. n.

Anno 2005

R.g. n. 1386

anno 1998

 
 

SENTENZA

sul ricorso n. 1386/1998, proposto da (((omissis )))) rappresentati e difesi, in virtù di revoca di mandato conferito ai precedenti difensori e di mandati in calce agli atti di costituzione, dagli avv. ti Danilo Romagnino e Stefano Monti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi, in Roma, v. Narni, n. 16, e quanto agli altri (come da allegato elenco) rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto introduttivo, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Athos Valori e Giuseppe Mandara, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via dei Monti Parioli, n. 6,

contro

il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

per l’annullamento

del provvedimento n. 25/R in data 5.04.1997 con cui i ricorrenti sono stati promossi al grado di Vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri anziché al grado di Maresciallo, nonché del bando di concorso emanato dal Ministero della Difesa – D.G. Sott. e Truppe – 1^ Div. – 2^ Sez. in data 1.4.1996 e di ogni atto o provvedimento anteriore, presupposto, susseguente e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la sentenza n. 370/2003 del 22 gennaio 2003;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 2 dicembre 2004 il Consigliere Donatella Scala;

Uditi gli avv.ti Valori, Monti e Romagnino per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza n. 370/2003 del 22 gennaio 2003 questa Sezione dava atto che: “Riferiscono i ricorrenti, tutti Vicebrigadieri dell’Arma dei Carabinieri, di avere frequentato il 1° Corso trimestrale per Vicebrigadieri tenutosi dal 16 settembre al 22 dicembre 1996 in Vicenza, indetto con decreto del Ministero della Difesa del 1° aprile 1996.

Riferiscono, ancora, che nel periodo marzo – giugno ha avuto luogo analogo corso trimestrale concluso con la nomina degli allievi sottufficiali a Maresciallo dei Carabinieri, in virtù dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.

Con ricorso notificato in data 27 gennaio 1998, successivamente depositato il 4 febbraio 1998, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe con cui i medesimi sono stati nominati Vicebrigadieri, ruolo Sovrintendenti, invece che Marescialli, ruolo degli Ispettori, nonché il bando di concorso in data 1° aprile 1996.

I ricorrenti hanno dedotto al riguardo la violazione dell’art. 46, 4° comma, del D. lgs. 12 maggio 1995, n. 198, eccesso di poter per disparità di trattamento, violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita in giudizio in difesa dell’intimata Amministrazione.”

Peraltro, rilevata, ai fini del decidere, l’insufficienza della documentazione in atti, con riferimento alla questione dedotta in giudizio, ed impregiudicata ogni questione in rito ed in merito, veniva disposto a carico del resistente Ministero ordine di acquisizione, agli atti del giudizio, di documenti.

In adempimento della sentenza n. n. 370/2003 del 22 gennaio 2003, in data 8 aprile 2004 la resistente Amministrazione ha depositato:

  1. Provvedimento impugnato n. 25/R in data 5 aprile 1997, con relativa relata di comunicazione ai ricorrenti;
  2. Decreto ministeriale impugnato del 1° aprile 1996 di indizione del 1° corso trimestrale per allievi vicebrigadieri;
  3. Decreto ministeriale di indizione del 6° corso trimestrale per allievi sottufficiali tenutosi nel periodo marzo – giugno 1996;

Con memoria depositata in data 11 novembre 2004, la difesa di parte dei ricorrenti ha rassegnato le conclusive considerazioni in ordine ai fatti di causa, chiedendo l’accoglimento del gravame con annullamento dell’impugnata determinazione

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2005 il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.

Successivamente sono pervenuti alla Sezione, rispettivamente, in data 11 dicembre 2004, memoria depositata in data 18 giugno 2004, ed in data 21 dicembre 2004 atto per motivi aggiunti, pure depositato in data 18 giugno 2004.

Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Collegio ha definitivamente deciso sul ricorso, anche alla luce delle citate sopravvenienze documentali

DIRITTO

Con il gravame in esame i ricorrenti, tutti Vice Brigadieri provenienti dal 1° Corso trimestrale riservato agli appuntati scelti ed appuntati dell’Arma dei Carabinieri, impugnano il provvedimento di nomina dei medesimi al grado posseduto - ruolo dei Sovrintendenti - con anzianità d assegni dal 21 dicembre 1996, nella parte in cui non è stato assegnato il superiore grado di Maresciallo, ruolo Ispettori, come invece ai frequentatori dell’analogo 6° Corso trimestrale.   

Lamentano, al riguardo, come non sarebbe stata tenuta in conto la portata perequativa e di equiordinazione che ha ispirato il legislatore nel riformare, con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, i ruoli ed il reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, applicando la norma transitoria ai soli allievi del 6° corso rimestarle, e non anche ai ricorrenti, frequentatori del 1° corso trimestrale, ancorchè tutti nella medesima situazione di allievi reclutati o da reclutare ai sensi della legge 397/1968, con ultimazione corsi entro il 31 dicembre 1997.

Nè avrebbe rilievo la circostanza dell’intervenuta abrogazione della legge del 1968, a mente dell’art. 45, D. lgs. 198/1995, in quanto la norma transitoria, di cui al successivo art. 46, 4° comma, è estesa espressamente agli allievi già reclutati e da reclutare ai sensi della norma ora abrogata, dunque anche a coloro che siano stati arruolati dopo l’abrogazione della legge, ma all’interno del periodo di ultrattività della stessa.     

L’atto impugnato, si porrebbe, altresì in violazione delle norme di rango costituzionale recanti i principi di eguaglianza e di razionalità, perequazione retributiva, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, avendo determinato l’inserimento in ruoli e gradi diversi militari in analoga posizione di stato ai fini della progressione di carriera, reclutamento ed addestramento, determinando una ingiusta disparità di trattamento.

Ritiene il Collegio, in via preliminare, di prescindere dall’esame della tempestività del gravame – tanto nei riguardi del bando di concorso che ha esplicitamente previsto, a fine corso, l’inquadramento dei vincitori quali vice brigadieri, nel ruolo dei Sovrintendenti che del decreto di nomina nello stesso grado - secondo quanto emerso dal deposito effettuato dalla resistente Amministrazione in esecuzione dell’ordine istruttorio alla medesima impartito, stante l’infondatezza del mezzo di impugnativa.

Al fine della delibazione della presente controversia soccorre l’esame del quadro normativo di riferimento.

Come noto, con il D.L. 7 gennaio 1992 , n. 5 -convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 marzo 1992, n.216- non solo si è provveduto a colmare il vuoto di comparazione ed equiparazione per i sottufficiali dei Carabinieri (secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 277/91), introducendo, altresì, nel solco dell’avviata attuazione della perequazione economica tra le varie forze di polizia, l’unificazione completa, a decorrere dal 1° gennaio 1992, del trattamento economico  (allineato sui livelli VI, VI bis e VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di Polizia sia ad ordinamento miliare che civile, compresi quelli dei Corpi di Polizia che erano stati mantenuti al di fuori della pronuncia della Corte e delle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi (cfr. Corte Cost., ord. 23 giugno 1999, n. 254), ma è stata perseguita anche un’ulteriore e sostanziale omogeneizzazione, mediante il conferimento al governo di una duplice delega legislativa – differenziata per fonte, oggetto, proponenti, principi direttivi e criteri di delega - risalente agli articoli 2 e 3  della citata legge n. 216/92.

La prima delega (contenuta nell’art. 2, comma 1° di detta legge) era volta a definire le procedure per disciplinare, con un unico provvedimento legislativo, i contenuti del rapporto d’impiego delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare,  ai sensi della legge n. 121/81, nonché del personale delle forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva.

Con la seconda delega (di cui all’art.3 della stessa legge) il legislatore dettava univoci criteri direttivi, finalizzati  ad apportare, con più decreti legislativi, le necessarie modifiche agli ordinamenti del personale delle forze di polizia e delle forze armate, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, prevedendo la possibilità di realizzare la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici, attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove necessario, anche mediante la soppressione di qualifiche e  gradi o l’istituzione di nuovi ruoli, qualifiche e gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive esistenti.

La prima delega è stata esercitata con il D. Lgs. 12 maggio 1995, n.195, la seconda  ha avuto attuazione con vari decreti legislativi, tutti adottati in pari data e contraddistinti dai numeri compresi tra il  196 ed il 201.

In particolare, per quanto qui interessa, la disciplina in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri è stata dettata con il decreto legislativo n. 198 del 12 maggio 1995.

In tale nuovo contesto ordinamentale le funzioni ed i compiti dei brigadieri dei Carabinieri – peraltro già differenziate nella portata e contenuto da quelle dei marescialli anche nel precedente ordinamento – sono state definite all’art. 10 mentre quelle del personale appartenente al ruolo degli Ispettori al successivo art. 13, secondo una scelta ritenuta non censurabile dalla stessa Corte Costituzionale che ha ripetutamente sottolineato l’esistenza di un’ampia discrezionalità del Legislatore in tema di inquadramento del personale e di articolazione delle qualifiche specie nel passaggio da un ordinamento ad un altro (cfr. sentt. n. 217 del 1997, n .4 del 1994, nn. 448 e 324 del 1993; ord.za n. 151 del 1999).

Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 63 del 17 marzo 1998, ha affermato che le variazioni dell’assetto organizzatorio della P.A., perseguite con l’esercizio delle menzionate deleghe, si inseriscono in un disegno dichiarato di politica normativa tendente alla razionalizzazione ed all’omogeneizzazione di situazioni ordinamentali, quali quelle delle forze di polizia e delle forze armate che, in una valutazione politica dello stesso legislatore, certamente non palesemente arbitraria o manifestamente irragionevole, dovevano essere ricondotte ad effettivo equilibrio di trattamenti normativi ed economici, evitando alterazioni settoriali e rincorse di rivendicazioni.

Con i successivi articoli 11 e 14, sono state poi dettate le regole per l’immissione nei rispettivi ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori.

L’art. 11, in particolare, ha previsto che i sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri sono tratti mediante due distinti concorsi:

a) nel limite del 70% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, attraverso un concorso interno per titoli riservato agli appuntati scelti per l'ammissione ad un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale;

b) nel limite del 30% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno attraverso un concorso interno per titoli ed esame scritto riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi.

L’art. 14, invece, ha previsto che gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II per il Reggimento Corazzieri, sono tratti:

a) per il 70% dei posti disponibili nell'organico, mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici;

b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico mediante concorso interno, con la seguente ripartizione:

1) un terzo ai brigadieri capi;

2) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;

3) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, previo superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei.

La questione ora posta dai ricorrenti attiene propriamente alla portata della norma transitoria, recata l’art. 46, D. lgs. 198/1995 in esame  - che in tema di inquadramento nel ruolo degli ispettori, dispone che il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei gradi del ruolo ispettori, di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P. S., maresciallo capo, maresciallo ordinario, maresciallo, a seconda della ricorrenza dei presupposti di stato ivi indicati; quanto agli allievi già reclutati e da reclutare ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, che ultimino i corsi sino al 31 dicembre 1997, il quarto comma, art. 46 in esame, ha previsto che gli stessi sono inquadrati, al termine dei relativi corsi e nell’ordine della graduatoria di merito, nel grado di maresciallo dopo il personale già precedentemente inquadrato nello stesso grado secondo quanto sopra indicato - al fine di stabilire se l’Amministrazione resistente ne abbia correttamente, o meno, escluso l’applicazione nei confronti dei medesimi.

Osserva il Collegio che il bando di concorso in data 1° aprile 1996 cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti per l’ammissione al 1° corso trimestrale – successivo, dunque, all’entrata in vigore della novella recata con il D. lgs. 198/1995 - attiene, come evincibile dalle premesse della stessa determinazione, a procedura concorsuale specificamente volta a ricoprire le vacanze nel ruolo dei sovrintendenti, in applicazione del decreto legislativo in esame, con concorso interno e corso di aggiornamento e formazione professionale, secondo quanto previsto dal sopra riportato art. 11.

A tanto segue l’estraneità alla fattispecie che ne occupa della portata transitoria dell’art. 46, applicabile, invece, alla differente ipotesi di quelle dell’inquadramento nel ruolo ispettori in esito a procedure concorsuali ancora in atto all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 14, che disciplina differentemente, secondo quanto sopra riportato, il reclutamento dei sottufficiali destinati a questo ruolo, rispetto alla pregressa normativa, ora abrogata.

Ed invero, la legge 28 marzo 1968, n. 397, disciplinava il reclutamento dei sottufficiali in ferma volontaria, in rafferma e servizio continuativo, prevedendo, in proposito, due modalità: per la metà dei posti disponibili, il superamento di un corso biennale, e per l’altra metà, un corso – concorso per titoli ed esami.  

A conferma di quanto sopra, soccorre anche l’esame del bando di concorso relativo al 6° corso trimestrale, che ha dato titolo ai partecipanti all’inquadramento nel ruolo ispettori, siccome pertinente all’ammissione di allievi sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri ai sensi della legge 397/1968. 

Ed invero, correttamente l’Amministrazione della Difesa ha applicato in questa ipotesi la norma di cui all’art. 46, attenendo solo ad essa procedura del 26 maggio 1994 - anteriore all’entrata in vigore del D. lgs. 198/95, ma non ancora definita, essendo il relativo corso in itinere al momento dell’efficacia della portata innovativa della stessa novella – la ultrattività delle diverse modalità di arruolamento come definiti con  la legge 397/1968.      

Non hanno pregio, pertanto, le censure relative alla violazione delle norme recate con il decreto legislativo 198, né possono essere apprezzate quelle per violazione dei principi di portata costituzionale recati con gli artt. 3, 36 e 97, Cost., in quanto con gli stessi parte ricorrente non denuncia l’illegittimità costituzionale di norme di legge, ma li riferisce ad atti amministrativi, coerenti invece, nella loro portata applicativa, secondo quanto sopra osservato, alla normativa agli stessi pertinente.  

Infine, deve rilevare il Collegio che nemmeno trova idoneo fondamento la lamentata censura per disparità di trattamento, in quanto, come dato evincere dall’esame dei programmi di addestramento, rispettivamente, del 1° corso trimestrale per vicebrigadieri, e del 6° corso trimestrale, divergono gli obiettivi didattici, in coerenza con le diverse funzioni che la legge attribuisce ai sovrintendenti ed agli ispettori.

Infatti, nel primo caso – 1° corso trimestrale – l’obiettivo è quello di formare l’ufficiale di polizia giudiziaria, conferire l’idoneità al comando di uno o più militari e conferire le capacità ad assolvere compiti di carattere operativo, addestrativi e logistico – amministrativo, secondo quanto previsto dall’art. 10, D. lgs. 198/95 con cui sono indicate le funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti; nel secondo caso – 6° corso trimestrale – l’obiettivo didattico attiene propriamente all’ampliamento della preparazione dei frequentatori per metterli in grado di assolvere pienamente le funzioni attribuite ai marescialli e conferire l’idoneità al Comando di Stazione, di unità operativa, addestrativa, nonché a sostituire i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti, funzioni queste proprie del personale appartenente al ruolo degli ispettori, a mente dell’art. 13, D. lgs 198/95.

Conclusivamente, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso, siccome infondato deve essere respinto.

Sussistono, peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2004 – 10 gennaio 2005, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Dott. Cesare Mastrocola                   - Presidente

Dott. Roberto Politi - Consigliere

Dr.ssa Donatella Scala       - Consigliere, est.

IL PRESIDENTE  L’ESTENSORE