REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Prima ter-  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2897/2001, proposto da (omissis) (omissis),   rappresentata e difesa dagli avv.ti Ada Tuozzi e Ettore Cerasa, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via del Vicinale n.43;

contro

il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

per l'annullamento

del decreto del Dipartimento di pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale 10 novembre 2000, con il quale è stata respinta l’istanza della ricorrente, proposta in data 12 dicembre 1986, volta ad ottenere l’equo indennizzo con riferimento alla patologia “carcinoma bronchiale” riportata dal coniuge deceduto (omissis) (omissis);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria 22 giugno 2004 n.6058;

Vista la relazione depositata il 21 febbraio 2005 dal Direttore della medicina legale dell’Azienda ASL Roma D, incaricato dell’attività di verificazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005 il magistrato relatore Luigi Tosti e udito altresì l’avv. Roberto Eufrate, delegato, per la ricorrente;

Rilevato che, a sostegno del ricorso, erano state dedotte censure di erronea o almeno insufficiente valutazione dei fatti risultanti dagli atti del procedimento, in ordine alla denegata dipendenza da causa di servizio dell’infermità letale del coniuge della ricorrente;

Considerato che l’atto impugnato è motivato per rinvio alle considerazioni espresse nel verbale sfavorevole 24 agosto 1995 n. 662 della Commissione medico ospedaliera presso l’Ospedale militare di Roma e nel parere del CPPO del 16 maggio 1997;

Rilevato che nel verbale della C.M.O. l’esclusione della dipendenza era così giustificata “non emergono eventi di servizio tali da assurgere a causa o concausa efficiente al determinismo della patologia richiesta”;

Rilevato che il Comitato per le pensioni privilegiate, nella seduta del 16 maggio 1997, si era limitato a fare proprie le motivazioni addotte dalla CMO;

Visti i documenti allegati al ricorso ed in particolare i pareri favorevoli al riconoscimento espressi in data 21 aprile 1994 da un medico principale della Polizia di Stato e in data 11 maggio 1994 da un Commissario della Questura di Roma;

Vista l’ulteriore documentazione depositata dalla ricorrente in data 28 febbraio 2004 ed in particolare:

la decisione 8 aprile 2003 della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale del Lazio – che accoglie, ai fini della concessione della pensione privilegiata, il ricorso proposto dalla Sig.ra (omissis) avverso il diniego motivato con riferimento agli stessi pareri sopra indicati;

Letta la relazione 16 febbraio 2005 del Dott. (omissis) (omissis), incaricato della verificazione disposta con ordinanza collegiale n. 6058 del 2004, nella quale si evidenzia, tra l’altro, che “il Sig. (omissis) (omissis) ha prestato servizio nella Polizia di Stato, nel periodo compreso tra dicembre 1950 e 1985 ...durante il quale insorgeva la neoplasia polmonare con metastasi che lo conduceva al decesso nel luglio 1986” e che lo stesso “ è stato costantemente impegnato in attività esterna con esposizione continua ad agenti ambientali inquinanti e potenzialmente cancerogeni”;

Considerato che il suddetto specialista, richiamata l’incidenza degli agenti ambientali inquinanti nell’insorgenza e nel determinismo delle patologie tumorali, e valutata la prolungata esposizione dell’ex dipendente a fattori nocivi e l’accertata inalazione di agenti inquinanti, ritenuto, in tale contesto, di scarsa rilevanza il consumo di sigarette ha concluso la sua relazione nel modo seguente

“Il Sig. (omissis) (omissis) ebbe a contrarre per causa di servizio una neoplasia polmonare che è stata la causa del decesso”; 

Ritenute pienamente condivisibili le conclusioni del suddetto specialista e di conseguenza fondate le censure dedotte dalla ricorrente, con riguardo al vizio di eccesso di potere per errata valutazione dei fatti;

Ritenuto quindi di accogliere il ricorso, con annullamento dell’atto impugnato e salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in ordine alla domanda di equo indennizzo;

Ritenuta l’esistenza di giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, ponendo invece a carico dell’Amministrazione soccombente il compenso per le spese di verificazione, già determinato in € 1000 (mille) nell’ordinanza istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione  Prima Ter- accoglie il ricorso proposto come in epigrafe da (omissis) (omissis) e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, nei termini indicati in motivazione.

Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.

Pone a carico del Ministero dell’Interno le spese di verificazione, liquidate in € 1000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2005, con l'intervento dei Magistrati:

Luigi              TOSTI                     Presidente Estensore

Carlo             TAGLIENTI               Consigliere

Maria  Ada     RUSSO                      Referendario