REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL Tribunale amministrativo regionale del Lazio

(Sezione Prima ter), ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4336/90 proposto da xxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto in Roma, Via Banco di Santo Spirito n. 48 (presso avv. Mario D’Ottavi);

CONTRO

il Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento

del provvedimento adottato dal Capo della Polizia in data 11 ottobre 1990, con il quale è stata disposta nei confronti dei ricorrenti  la cessazione dalla frequenza della seconda fase del 21° corso per specialisti di elicottero;

del conseguente provvedimento che risulterebbe essere stato adottato dal Capo della Polizia, di impiego del personale rientrato nei reparti di appartenenza in servizi ordinari e di istituto in relazione alla qualifica rivestita;

degli atti di assegnazione ai ricorrenti di mansioni che non tengono conto dell’idoneità acquisita;

nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del corso già iniziato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di motivi aggiunti depositato il 29 gennaio 1991;

Visti gli atti depositati dalla difesa dell’Amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 17 marzo 2005 il relatore Luigi Tosti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti sono dipendenti dell’Amministrazione di P.S., assegnati, nelle rispettive sedi di servizio,  a mansioni tecniche di manutenzione di elicotteri, ammessi, mediante selezione interna, alla frequenza del XXI corso elicotteristi, articolato in due sessioni, la cui prima fase si è conclusa nel giugno 1990, con esito favorevole degli esami finali.

Dopo un mese dall’avvio della seconda sessione i ricorrenti sono stati colpiti da un provvedimento del Capo della Polizia, di cessazione dal corso e restituzione ai reparti di appartenenza; con successivo ordine di servizio l’Amministrazione ha altresì disposto che i dipendenti restituiti fossero impiegati in attività proprie della qualifica rivestita, senza tenere conto della professionalità acquisita.

Avverso i suddetti atti sono state proposte le seguenti censure:

Violazione dei fondamentali principi in materia di stato giuridico del personale. Carenza assoluta di motivazione, irrazionalità manifesta. In subordine, sviamento dalla causa tipica ed abuso di potere.

L’allontanamento dal corso, dopo il superamento di una selezione ed il positivo esito della prima fase, non giustificato da puntuali esigenze di servizio, è, ad avviso dei ricorrenti, irrazionale e comunque incomprensibile, in quanto non rispondente ai principi di buona amministrazione e lesivo della posizione acquisita dai dipendenti.

I ricorrenti possono solo ipotizzare che la imprevista decisione sia stata originata da un malcelato intento punitivo, a seguito di proteste per il servizio mensa.

Violazione dell’art. 2 della legge 1990 n. 241, che impone all’Amministrazione di motivare i propri provvedimenti.

Con atto notificato il 23 gennaio 1991 i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, rivolti avverso il telex che ha imposto la loro assegnazione  a servizi ordinari di istituto, ed hanno dedotto le seguenti censure:

Abuso e sviamento di potere.

Ai ricorrenti sono stati rivolti atti di contestazione di addebito in relazione a comportamenti tenuti in occasione di una protesta per l’inadeguatezza del servizio mensa: tanto avvalora la già dedotta tesi che gli atti impugnati siano stati determinati da un intento punitivo connotato da sviamento e da un uso improprio del potere esercitato.

D’altra parte, il fugace accenno a carenze di personale, contenuto nel telex rivolto agli Enti di appartenenza, non è sorretto da concreti elementi, volti a superare l’eccezionalità della restituzione durante la frequenza del corso (come previsto anche da una disposizione del relativo regolamento di servizio).

Violazione dei fondamentali principi in materia di stato giuridico del personale nonché dell’art. 36  comma 1 del regolamento di servizio del personale della polizia di Stato di cui al D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782. Eccesso di potere.

La richiamata disposizione regolamentare postula l’assegnazione del personale a mansioni consone alla specializzazione professionale.

Alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 1991 venne respinta la domanda incidentale di sospensiva avanzata contestualmente al ricorso.

L’Amministrazione resistente, in data 21 gennaio 2000, ha depositato un fascicolo i documenti.

Con memoria del 26 febbraio 2005 i ricorrenti hanno illustrato le loro tesi.      

All’udienza del 17 marzo 2005 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Secondo costante giurisprudenza, l’ampio margine di discrezionalità affidato alle Amministrazioni pubbliche  (particolarmente quelle addette alla cura di interessi militari o di ordine pubblico) nella assegnazione e movimentazione del personale comporta l’insindacabilità, da parte del giudice del rapporto, dei relativi provvedimenti, salvi i casi di palese irrazionalità o sviamento.

In siffatte, limitate ipotesi, infatti, emerge un improprio uso del potere di disposizione del personale e quindi la non rispondenza all’interesse pubblico dell’atto di assegnazione o trasferimento.

Nella vicenda in trattazione, i ricorrenti erano stati selezionati, a mezzo di  concorso interno, per la partecipazione ad un corso di elevata specializzazione per elicotteristi ed avevano frequentato, con esito positivo, la prima fase di addestramento, della durata di sette mesi; tuttavia, dopo circa trenta giorni dall’inizio della seconda parte del corso, gli stessi sono stati dimessi dalla Scuola di specializzazione e rinviati ai reparti di appartenenza con un atto a firma del Capo della Polizia, privo di qualsiasi giustificazione.

Nella relazione ministeriale depositata in giudizio il 21 gennaio 2000 si accenna ad esigenze di personale presso le sedi di provenienza dei ricorrenti che avrebbero determinato l’adozione dell’ordine di rientro: ma siffatte esigenze non sono state in alcun modo evidenziate nel provvedimento impugnato, né risulta che siano sopravvenute rispetto alla situazione esistente al momento di avvio del personale al Corso di specializzazione.

Nella stessa relazione si contesta la censura di sviamento, negandosi intenti punitivi sottesi alla determinazione di allontanamento dei ricorrenti dal Corso, ma il contestuale avvio di un procedimento disciplinare per comportamenti di protesta ritenuti riprovevoli sembra conferire valido supporto alle affermazioni dei ricorrenti.

L’atto impugnato risulta quindi affetto da irrazionalità e da difetto di motivazione, non essendo state valutate le ricadute negative sull’interesse pubblico (posto che l’Amministrazione andava a far cessare una situazione di formazione in atto, quando già i dipendenti avevano già positivamente superato la prima fase dell’addestramento) e le stesse aspettative consolidate del personale rimosso.

In definitiva il provvedimento di restituzione agli  Uffici di provenienza non appare rispondente ai principi di buon andamento, anche in considerazione della spesa fino ad allora sostenuta per la formazione dei ricorrenti.

Il ricorso deve essere quindi accolto, con assorbimento  delle censure esposte nei motivi aggiunti proposti avverso i provvedimenti di assegnazione di nuove mansioni nelle sedi operative, provvedimenti che sono travolti dall’annullamento dell’atto di dimissioni dal Corso.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione  Prima Ter- accoglie il  ricorso proposto da xxxxxxxxxxx e dagli altri indicati in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa

Così deciso a Roma, addì 17 marzo 2005 in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Magistrati:

Luigi               TOSTI                             Presidente Estensore

Carlo             TAGLIENTI                     Consigliere 

            Maria Ada        RUSSO                              Referendario