Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter

composto dai signori magistrati:

Luigi Tosti Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi Componente

Maria Ada Russo Componente rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4183/2005 proposto da M. G.,

rappresentato e difeso dall’Avv. Gian Luca Gismondi ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico Parasacchi n. 200;

CONTRO

Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante p.t.,

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio rifiuto

serbato in ordine alla domanda di legalizzazione di lavoro irregolare presentata dal ricorrente in data 21 febbraio 2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie di costituzione delle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta, alla camera di consiglio del 9.6.2005, la relazione della dott.ssa Maria Ada Russo e uditi altresì gli Avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente in data 21 settembre 2002 ha chiesto alla Prefettura di Roma la regolarizzazione della sua posizione lavorativa e il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

In data 31 marzo 2005 ha notificato apposito atto di diffida.

Tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro.

Nel ricorso l’interessato ha prospettato:

1) violazione di legge per contrasto con art. 33 della Legge n. 189/2002; urgenza del procedimento; richiesta di risarcimento del danno da ritardo.

In data 18 maggio 2005 si è costituita controparte.

All’udienza del 9.6.2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto è indubitabile che – a fronte della richiesta del ricorrente per l’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - si configura un obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione intimata.

Tale protratta inerzia non può sottrarsi ad una valutazione di illegittimità e comporta la necessità di affermare che sussiste l’obbligo di definire il procedimento da parte della competente amministrazione (Prefettura di Roma) – anche in relazione al fatto che dalla data della richiesta (21 settembre 2002) è trascorso un lungo lasso di tempo.

Siffatto obbligo si fonda inoltre sulla legge n. 241 del 1990 (art. 2)[1] che – per quanto non contenga alcuna prescrizione in ordine alla perentorietà del termine e né alla decadenza della potestà amministrativa - pur tuttavia pone un termine acceleratorio per la definizione del procedimento amministrativo.

Per tutte le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi, ai sensi dell’art. 21-bis della legge Tar, come novellata dall’art. 7 della legge 205/2000 [2], alla Prefettura di Roma di assumere un provvedimento espresso sulla istanza del ricorrente entro novanta giorni (90) dalla data di comunicazione/notificazione della presente decisione.

L’impugnativa è, invece, inammissibile in relazione alla pretesa risarcitoria in quanto - poiché questione di natura patrimoniale - la causa non potrebbe - comunque - essere decisa in camera di consiglio, ma richiederebbe la pubblica udienza (cfr., Tar Lazio, Sez. II ter – sent. 28 febbraio 2001 n. 1597, che ha ritenuto - su questione di natura patrimoniale e in tema di accertamento di diritti – che la causa non può essere decisa in camera di consiglio, ma in pubblica udienza, pena una evidente elusione della procedura, con ingiustificata abbreviazione dei tempi processuali e semplificazione della procedura stessa).

Quanto alle spese di giudizio le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Roma di assumere un provvedimento espresso sulla istanza del ricorrente entro novanta giorni (90) dalla data di comunicazione/notificazione della presente decisione.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 1500 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9. 6.2005.

PRESIDENTE Luigi Tosti

ESTENSORE Maria Ada Russo

Depositata in Segreteria il 6 luglio 2005

[1] L'art. 2 L. n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi") dispone quanto segue:

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento é ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma secondo, il termine é di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma secondo sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. Questo comma è stato aggiunto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa").





[2]
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.