Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione prima, sentenza n. 9246/2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Prima Sezione

nelle persone dei Magistrati:

Dott. Pasquale de Lise Presidente

Dott. Germana Panzironi Componente

Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore

ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. 1034/1971, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7500 del 2005, proposto da

S. A. ed altri,

rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Stefania Masini presso la quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

per il riconoscimento

del diritto a percepire la indennità prevista dall’art. 8 della L. 455/1985, per le somme maturate fino al 31 dicembre 2004 e per quelle da corrispondere a partire dal 1° gennaio 2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla camera di consiglio del 12 ottobre 2005 - giudice relatore il dott. Roberto Caponigro – l’Avv. Maria Stefania Masini per i ricorrenti e l’Avv. Carlo Sica per l’Avvocatura dello Stato;

Visti gli artt. 21 e 26 della L. 1034/1971;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.I ricorrenti, appartenenti alle Forze di Polizia e assegnati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 33 L. 400/1988, espongono che fino al 31 dicembre 1993 è stata corrisposta ai dipendenti delle Forze di Polizia assegnati presso la Presidenza del Consiglio l’indennità c.d. "di Presidenza" prevista dall’art. 8 L. 455/1985.

Espongono altresì che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 537/1993, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha interrotto la corresponsione della predetta indennità ritenendo che questa fosse annoverabile tra i "trattamenti accessori" per i quali l’art. 3, co. 63, della L. 537/1993 ha introdotto il divieto di cumulo.

A sostegno della loro pretesa evidenziano che:

l’indennità pensionabile di Polizia prevista dall’art. 43 della L.121/1981 [1] ha natura di emolumento con caratteri di generalità, corrispettività, fissità, continuità e decorrenza e, pertanto, è elemento necessario dello stipendio ed ha natura di trattamento retributivo di base;

l’art. 8 della L. 455/1985 dispone che al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuita un’indennità mensile non pensionabile stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con il Ministro del Tesoro;

il presupposto per l’applicazione dell’indennità c.d. "di Polizia" è l’appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato, mentre l’indennità c.d. "di Presidenza" è, diversamente dalla prima, strettamente collegata al servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il divieto, ex art. 3, co. 63, della L. 537/1993 [2], per tutti i pubblici dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo di cumulare compensi o indennità corrisposti dall’Amministrazione di appartenenza è limitato ai trattamenti "analoghi" e, quindi, ai trattamenti economici aventi la medesima funzione, ipotesi questa non ravvisabile nella fattispecie in esame trattandosi di voci tra loro intimamente diverse.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2005, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 26 della L. 1034/1971, in quanto è manifestamente fondato.

La Sezione, in adesione alla giurisprudenza formatasi sul punto, ha già avuto modo di chiarire che l’indennità corrisposta agli appartenenti alla Polizia di Stato in forza dell’art. 43 della L. 121/1981 non ha carattere accessorio ma costituisce parte integrante della retribuzione e, quindi, nonostante il nomen juris, non può essere ritenuta un’indennità non avendo natura di beneficio straordinario o aggiuntivo né funzione compensativa per l’esercizio di specifiche mansioni, sicché la stessa è cumulabile con l’indennità di presidenza di cui all’art. 8 della L. 455/1985 (T.A.R. Lazio, Roma, I, 9 maggio 2005 n. 3439).

Il ricorso, pertanto, va accolto, con riconoscimento del diritto dei ricorrenti all’indennità da loro rivendicata ed alla conseguente corresponsione dei relativi ratei mensili maturati.

Le somme di cui risulteranno creditori i ricorrenti dovranno inoltre essere maggiorate, a far tempo dalla data di loro maturazione ed esigibilità e fino alla data dell’effettivo soddisfo, di interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti maturati antecedentemente al 1° gennaio 1995 ovvero dei soli interessi legali per i crediti maturati da tale data in poi.

Infatti, l’art. 22, co. 36, della L. 724/1994, che ha esteso l’applicabilità dell’art. 16, co. 6, della L. 412/1991 (per il quale l’importo dovuto a titolo di interessi legali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione di valore del suo credito) è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

3. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità prevista dall’art. 8 della L. 455/1985 e condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione fino alla data dell’effettivo soddisfo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005.

Dott. Pasquale de Lise Presidente

Dott. Roberto Caponigro Estensore

 

 

Depositata in Segreteria il 21 ottobre 2005

1] L’art. 43 L. n. 121/1981("Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza") stabilisce al comma terzo che il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.





[2]
L’art. 3 , comma 63, L. n. 537/1993 ("Interventi correttivi di finanza pubblica") è il seguente:

I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.