REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha pronunciato la seguente

Sent. n.

Anno 2005

R.g. n.   9651

anno 2004

 
 

SENTENZA

sul ricorso n. 9651/2004, proposto da (omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall’avv. Sabina Ciccotti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, v. Lucrezio Caro, n. 62,

contro

il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

per l’ottemperanza

della sentenza della Sezione I-bis del T.A.R. del Lazio n. 1800/2004, in accoglimento del ricorso n. 15285/1996;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Consigliere Donatella Scala;

Udita l'avv. Ciccotti per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Espone il ricorrente, preliminarmente, che con la sentenza indicata in epigrafe questa Sezione, in accoglimento del gravame proposto dall’odierno ricorrente, ne accertava il diritto alla liquidazione delle ulteriori somme spettanti a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme già liquidate a titolo di premio di congedamento a decorrere dalla data di maturazione del relativo diritto, condannando a tanto la resistente Amministrazione, secondo le modalità indicate nella stessa decisione.

Osserva parte ricorrente che le statuizioni contenute nella decisione anzidetta – esecutiva ex lege – non sono state adempiute dall’Amministrazione, pure avendo notificato in data 30 luglio 2004 all’Amministrazione della Difesa formale atto di diffida ai sensi dell’art. 90 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642.

Sollecita, pertanto, l’adozione delle necessarie statuizioni atte a portare la sentenza sopra citata a piena ed integrale esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta che a tanto provveda in luogo dell’anzidetta Autorità amministrativa.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito l’infondatezza dell’introdotta azione, depositando la nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in data 15 novembre 2004, con cui è stato comunicato l’avvenuta liquidazione il 19 ottobre 2004 in favore del ricorrente della somma di . 2.033,08, a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali conseguenti alla decisione n. 1800/2004.

Con memoria depositata il 4 febbraio 2005, parte ricorrente deduce ulteriormente lerroneità dei conteggi operati dalla resistente Amministrazione, siccome non esaustiva delle somme dovute in esatto adempimento della sentenza n. 1800/04, e come, ancorchè quanto sopra fosse stato puntualmente contestato in via stragiudiziale innanzi ai competenti uffici, nessun esito abbia avuto la richiesta di integrazione del pagamento delle somme ancora spettanti a titolo di interessi e rivalutazione, secondo un prospetto di calcolo, allegato in atti. 

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 9 febbraio 2005.

DIRITTO

Con sentenza n. 1800 del 2004, depositata il 26 febbraio 2004, questa Sezione, in accoglimento del ricorso iscritto al R.G. dell’anno 1996 con il n. 15285, dava atto:

- che al ricorrente, arruolato nell’Arma dei carabinieri in data 20.9.1985, assunto con decorrenza 26.5.1987 il grado di vice Brigadiere, ed, infine, collocato in congedo dal 29.12.1988, ai sensi dell’art. 40, lett. e), legge 31.07.1954, n. 599, (domanda volontaria di rescissione anticipata prima rafferma triennale), spettava all’atto del congedamento il premio previsto dalle norme di settore;

- che la resistente Amministrazione della Difesa aveva provveduto solo a seguito di apposita istanza in data 19 maggio 1993, reiterata in data 27 maggio 1994, ad emettere ordine di pagamento in favore del ricorrente, ai fini della liquidazione del premio di congedamento, rispettivamente di £. 1.718.010 in data 25 gennaio 1994, versato il successivo 11 aprile, e ordine di pagamento di £. 231.970 in data 4 aprile 1996, versato il successivo 18 aprile, ad integrazione di quanto già erogato, in applicazione dei miglioramenti economici previsti per l’equiparazione dei sottufficiali dell’Arma CC agli ispettori di Polizia di Stato, e successivamente, sempre a seguito di espressa richiesta del ricorrente in data 7 maggio 1996, aveva ulteriormente determinato il premio in questione, in applicazione degli artt. 40 e 42, legge 599/1954, con le modalità di cui agli artt. 32 e 40 della legge 958/86, e con l’applicazione dei miglioramenti economici di cui alla legge 216/1992, liquidando ancora l’importo di £. 1.609.395 con assegno non trasferibile del 29 maggio 1996;

- che la resistente Amministrazione aveva proceduto ad un ulteriore calcolo del premio di congedamento spettante al ricorrente, ragguagliandolo all’importo complessivo netto di £. 7.007.295, avendo considerato quale base di calcolo le ultime due mensilità lorde costituite sia dalla voce stipendiale, comprensiva anche dei miglioramenti economici frattanto riconosciuti, che dall’indennità integrativa speciale, con corresponsione della residua quota ancora non corrisposta di £. 3.447.920, di cui all’assegno non trasferibile in data 10 luglio 1996;

- che, acclarato il corretto ed integrale calcolo del premio di congedamento spettante al ricorrente, liquidato secondo le scadenze sopra indicate, al ricorrente medesimo spettavano ancora sulle somme già liquidate con ritardo, ai sensi dell’art. 429, c.p.c., le maggiori somme a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i criteri precisati dal Consiglio di Stato, con la Adunanza Plenaria n. 3, del 15 giugno 1998, calcolando separatamente sull’importo nominale del credito corrisposto, in relazione alle singole date in cui sono stati effettuati i pagamenti, gli interessi e la rivalutazione monetaria, con la conseguenza che sulle somme dovute quale rivalutazione non vanno calcolati né interessi né l’ulteriore rivalutazione, e su quelle a titolo di interesse non vanno computati né interessi né rivalutazione.

In conclusione con la citata decisione è stato disposto:

- l’accoglimento del gravame e la declaratoria del diritto del ricorrente alla liquidazione delle ulteriori somme spettanti a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte tardivamente a titolo di premio di congedamento;

- la condanna della resistente Amministrazione della Difesa alla liquidazione, nei confronti del ricorrente stesso, da calcolarsi sulle somme già corrisposte al ricorrente a titolo di premio di congedamento, a decorrere dalla maturazione del diritto, da considerarsi unitariamente con riferimento al momento dell’avvenuto congedo, (29.12.1988), e, pro quota, fino alle date dei singoli saldi, essendo stato integralmente soddisfatto il credito di lavoro maturato dal ricorrente, secondo quanto emerso pacificamente dagli atti di causa, a mezzo di quattro tranche di pagamenti nel periodo 1994 - 1996.

Assume ora il ricorrente che la richiamata sentenza – immediatamente esecutiva ai sensi di legge – non sarebbe stata eseguita dall’Amministrazione militare, ancorchè formalmente diffidata in tal senso.

Pertanto, con il gravame in esame, sollecita l’adozione delle necessarie statuizioni atte a portare la sentenza stessa a piena ed integrale esecuzione, avuto riguardo al contegno omissivo in proposito osservato dal Ministero della Difesa.

Tanto precisato, viene in considerazione ai fini di cui ne occupa il disposto di cui al V comma dell’art. 33 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come aggiunto dall’art. 10 della l. 21 luglio 2000 n. 205), per effetto del quale “per l’esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il Tribunale Amministrativo Regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’art. 27, I comma, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 e successive modificazioni”.

Nel dare atto della ritualità del gravame – preceduto dalla prevista messa in mora dell’Amministrazione, intervenuta con atto a quest’ultima notificato il 30 luglio 2004 – deve osservare il Collegio che la resistente Amministrazione della Difesa ha depositato agli atti del giudizio la nota in data 15 novembre 2004, con cui si contesta l’attualità dell’inadempimento, avendo provveduto a liquidare in data 19 ottobre 2004 il dovuto a titolo di rivalutazione monetari ed interessi legali conseguenti alla decisone n. 1800/2004.

Il ricorrente, per altrettanto, pur confermando di avere ricevuto assegno pari ad . 2.033,08, contesta che il detto importo sia completamente satisfattivo del diritto come statuito con la sentenza 1800/2004, depositando, per altrettanto, sia i quattro prospetti di liquidazione redatti dallAmministrazione, sia un conteggio di parte relativo alle maggiori somme di cui si tratta.

Dall’esame dei detti documenti emerge, invero, notevole discrasia in ordine ai conteggi effettuati, che conducono ad altrettanto sostanziale differenza quanto ad importo globale a tale titolo calcolato.      

Pertanto, al fine della delibazione in ordine alla fondatezza della dedotta pretesa esecutiva, come statuita con la sentenza n. 1800/2004, ritiene il Collegio, nell’ambito dei poteri al medesimo derivanti dalla giurisdizione estesa al merito, di procedere preventivamente alla valutazione dei detti conteggi, designando a tali fini, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, che a tanto provvederà, anche con l’impiego di personale dal medesimo individuato, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, depositando nei successivi dieci giorni dettagliata relazione dalla quale emergano i motivi della rilevata discrasia, analizzando i diversi criteri di calcolo utilizzati al fine del computo delle maggiori somme spettanti al ricorrente a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, secondo le indicazioni fornite con la decisione della cui esecuzione si controverte.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dispone che il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, anche con l’impiego di personale dal medesimo individuato, provveda alla valutazione dei conteggi inerenti alla liquidazione in favore del ricorrente delle maggiori somme a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo quanto stabilito in parte motiva, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, e che provveda a depositare presso la Segreteria della stessa Sezione gli atti, in copia debitamente certificata autentica, di cui in motivazione, nei successivi dieci giorni.

Fissa la camera di consiglio per la trattazione del ricorso per il 18 maggio 2005.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2005, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Dott. Roberto Politi - Presidente

Dr.ssa Elena Stanizzi                       - Consigliere

Dr.ssa Donatella Scala        - Consigliere, est.

IL PRESIDENTE  L’ESTENSORE