as/ REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

N.1362/03 R.G.R.

N. 235 Reg. Sent.

ANNO 2004

 
 

- SEZIONE SECONDA -

nelle persone dei Signori:

Roberto          Pupilella   Presidente f.f.   

Sergio             Fina      Consigliere, rel. ed est.

Floriana          Rizzetto           Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1362/2003 R.G.R., proposto da XXXXXXXXXX  rappresentato e difeso dagli Avv. P. Verani Masin e R. Maoli, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Genova, via Corsica n 2/11;

-ricorrente-

CONTRO

Il Ministero dell’Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato con domicilio eletto in Genova, via Brigate Partigiane n 2;

-resistente-

per l’annullamento

dei provvedimenti: nota n. 559- B3 /7.13.2./ 2941 dell’11.7.2003 emesso dalla Direzione Centrale AA. GG Polizia di Stato – Servizio Reparti Speciali- telegramma  n 64463066 del 23.7.2003 Servizio Sovr.Assis. e Agenti; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12.02.2004, relatore il cons. Sergio Fina, l’Avv. A. Mozzati per delega dell’avv. R. Maoli per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Gerardis per l’amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

E’ impugnato il provvedimento di revoca dell’incarico di comandante della squadra nautica di XXXXXXX, emesso dal dirigente del servizio reparti speciali del Ministero dell’Interno.

Il ricorso è fondato in relazione alla dedotta violazione dell’art.7 della L. 241/1990.

La determinazione ministeriale, pur non rientrando nella categoria dei trasferimenti per incompatibilità ambientale, si concretizza, tuttavia, in un atto di rimozione del ricorrente, ispettore superiore della Polizia di Stato, dall’incarico di comandante della squadra nautica per motivi inerenti al governo del personale e, principalmente, secondo quanto si desume dalla proposta organizzativa avanzata dal Questore di Savona, per la scarsa autorevolezza dimostrata nella conduzione del reparto e per il clima di tensione che si sarebbe creato tra superiore gerarchico e subordinati.

L’allontanamento dell’ispettore che non è relativo ad un incarico generico, ma si connette ad un servizio speciale per il quale è richiesto una specifica idoneità, incide, per tale sua natura, in via immediata e diretta, sulla sfera del medesimo e, in particolare, sul suo prestigio personale all’interno dell’amministrazione e, in modo negativo, sulle sue qualità e capacità professionali.

Per tali ragioni il provvedimento assunto doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, al precipuo scopo di porre in grado l’amministrazione, attraverso la partecipazione del privato, di raccogliere tutti gli elementi utili ad una ponderata valutazione della posizione del dipendente.

Ne discende l’illegittimità del connesso provvedimento di trasferimento d’incarico del ricorrente, mentre vanno ritenuti assorbiti tutti gli ulteriori motivi d’impugnazione.

Le spese possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti;

spese compensate;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa;

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 12.02.2004         

Roberto  Pupilella Presidente f.f.

Sergio  Fina  Consigliere, estensore. 
 
 
 

      Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

       Depositato in Segreteria il 10 MAR. 2004

                                    Il Direttore di Segreteria

                                      (Dott.ssa C. SAVINO)