REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LIGURIA
GENOVA
SECONDA SEZIONE
Registro Ordinanze: 354
Registro
Generale: 273/2005 sr
nelle persone dei
Signori:
MARIO AROSIO Presidente
LUCA MORBELLI Referendario, relatore
ANGELO VITALI Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 16
Marzo 2005
Visto il ricorso 273/2005 proposto da:
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rappresentato e difeso da:
VINCENTI MATTIOLI GIAMPAOLO
ORSI LAURA
con domicilio eletto in GENOVA
VIA CORSICA, 6/3 SC. D
presso
VINCENTI
MATTIOLI GIAMPAOLO
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in GENOVA
V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2
presso la sua
sede
QUESTURA DI GENOVA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in GENOVA
V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2
presso la sua
sede;
per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del
31.12.2004 n. 933 recante il trasferimento per esigenze di servizio
dell’Assistente Capo della Polizia
di
Stato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico
all’Ufficio di Gabinetto – Nucleo Servizi.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
QUESTURA DI
GENOVA
Udito il relatore Ref. LUCA MORBELLI e uditi altresì gli avv. F. Tirio in sostituzione dell’avv. L. Orsi per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato M. Pugliaro per l’Amministrazionre resistente
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 l. 205/2000 e sentite le parti sul punto;
Ritenuta altresì la completezza dell’istruttoria e del contraddittorio;
Rilevato che il provvedimento impugnato si limita a generiche affermazioni in ordine a non meglio specificate difficoltà applicative e relazionali, ed alla asserita compromissione del profitto e dell’affidabilità del ricorrente, senza specificare la ragione per la quale è impossibile il proficuo impiego del ricorrente presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico;
Rilevato, inoltre, che il provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che “a fronte di reiterati interventi svolti dai superiori gerarchici, l’operatore non ha manifestato gli auspicati miglioramenti comportamentali” sembra adombrare una finalità disciplinare e paradisciplinare;
Ritenuto, pertanto, che appare sussistere il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della perpelssità della motivazione atteso che la finalità “disciplinare” è perseguita mediante il traferimento del ricorrente;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
GENOVA , li 16 Marzo 2005
(M. Arosio)
(L.
Morbelli)
T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale
Depositato il 17 MARZO 2005
Il Segretario Generale
Dott.ssa C. SAVINO
N.R.G. 273/2005
N.R.G. «RegGen»