REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LIGURIA

GENOVA  
 

SECONDA  SEZIONE  
 

Registro Ordinanze: 354

            Registro Generale: 273/2005 sr 
 
 

nelle persone dei Signori: 
 

MARIO  AROSIO  Presidente

LUCA  MORBELLI  Referendario, relatore

ANGELO  VITALI  Referendario 
 

ha pronunciato la seguente  
 

SENTENZA 
 

nella Camera di Consiglio del 16 Marzo 2005  
 

Visto il ricorso 273/2005 proposto da:

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rappresentato e difeso da:

VINCENTI MATTIOLI GIAMPAOLO

ORSI LAURA

con domicilio eletto in GENOVA

VIA CORSICA, 6/3 SC. D

presso

VINCENTI MATTIOLI GIAMPAOLO   
 

contro 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA STATO 

con domicilio eletto in GENOVA

V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2

presso la sua sede 
 
 

QUESTURA DI GENOVA  

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA STATO 

con domicilio eletto in GENOVA

V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2

presso la sua sede; 
 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del 31.12.2004 n. 933 recante il trasferimento per esigenze di servizio dell’Assistente Capo della Polizia di Stato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico all’Ufficio di Gabinetto – Nucleo Servizi. 
 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: 
 

MINISTERO DELL'INTERNO

QUESTURA DI GENOVA  
 

Udito il relatore Ref. LUCA MORBELLI e uditi altresì gli avv. F. Tirio in sostituzione dell’avv. L. Orsi per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato M. Pugliaro per l’Amministrazionre resistente

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 l. 205/2000 e sentite le parti sul punto;

Ritenuta altresì la completezza dell’istruttoria e del contraddittorio;

Rilevato che il provvedimento impugnato si limita a generiche affermazioni in ordine a non meglio specificate difficoltà applicative e relazionali, ed alla asserita compromissione del profitto e dell’affidabilità del ricorrente, senza specificare la ragione per la quale è impossibile il proficuo impiego del ricorrente presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico;

Rilevato, inoltre, che il provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che “a fronte di reiterati interventi svolti dai superiori gerarchici, l’operatore non ha manifestato gli auspicati miglioramenti comportamentali” sembra adombrare una finalità disciplinare e paradisciplinare;

Ritenuto, pertanto, che appare sussistere il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della perpelssità della motivazione atteso che la finalità “disciplinare” è perseguita mediante il traferimento del ricorrente;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M. 
 

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

    GENOVA , li 16 Marzo 2005

    IL PRESIDENTE                                                                 L’ESTENSORE

          (M. Arosio)                                                                        (L. Morbelli) 
 
 
 
 

                   T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale

                   Depositato il 17 MARZO 2005

                                         Il Segretario Generale

                                          Dott.ssa C. SAVINO 
 
 

N.R.G.  273/2005


 

N.R.G.  «RegGen»