N. 0132

ANNO 2004

REG. DEC.

N.914 Reg. Ric.

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.914 del 1997 proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentati e difesi dall’avv. Felici Ranieri ed elettivamente domiciliati in Ancona, p.zza Cavour n.29 (presso la Segreteria del TAR);

contro

- il MINISTERO DELL’INTERNO, non costituito;

- il MINISTERO DEL TESORO (ora Ministero dell’ Economia e delle Finanze) non costituito;

per l’accertamento

- del diritto alla liquidazione nella misura completa  (giorno festivo = indennità di £ 9.900 lorde a turno + £ 2000 lorde ad ora/giorno feriale-turno notturno= indennità di £ 9.900+£ 2000 lorde ad ora)dell’ indennità prevista dall’ art. 43 del dpr 31 luglio 1995 n.395, di recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995;

- del diritto alla liquidazione di interessi e rivalutazione;

   Visto il ricorso con i relativi allegati;

   Viste la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

   Visti gli atti tutti della causa;

   Relatore, alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2004, il Consigliere Giancarlo Giambartolomei;

   Uditi, altresì, l’avv. Ranieri Felici per i ricorrenti

   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 1° luglio 1997 i nominati in epigrafe, in servizio nel Corpo della Polizia di Stato, introducono un’azione volta all’accertamento del loro diritto a percepire l’indennità prevista dall’art. 43 del dpr 31 luglio 1995 n.395 (riguardante il personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria) nella misura intera e completa, da liquidarsi per il periodo di vigenza del decreto medesimo e secondo i turni ed i servizi effettuati da ciascuno di loro.

      Per la precisione, mediante una sua interpretazione, i ricorrenti attribuiscono all’ art. 43 del dpr n.395 del 1995 il contenuto che segue:

a) al personale che presta servizio in un giorno festivo competono a titolo di indennità di presenza £ 9.900 lorde per ciascun turno e £ 2000 lorde per ciascuna ora indipendentemente se svolto di giorno o di notte;

b) anche al personale che presta servizio in giorno feriale in turno di notte tra le ore 22.00 e le ore 06.00, competono sempre a tale titolo indennitario £ 2000 per ciascuna ora e £ 9.900 per ciascun turno, al lordo delle ritenute fiscali.

      Nella memoria depositata il 26 gennaio 2004 i ricorrenti hanno aggiunto l’ipotesi di turno svolto in giorno festivo e nel contempo con orario notturno (ore 22.00-6.00), turno per il quale rivendicano la corresponsione di £ 9.900 (turno festivo) + £ 9.900 (turno notturno) + £ 2000 per ogni ora di servizio .

2.- La pretesa non ha fondamento ed il ricorso è infondato.

      Recita l’art. 43, co.1, del dpr n.395 del 1995:

      "A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno festivo ed a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6.00, sono corrisposte, rispettivamente, £ 9.900 lorde per ciascun turno e £ 2.000 lorde per ciascuna ora”.

      L’interposto avverbio “rispettivamente” (è dato leggere nel vocabolario dello Zingarelli: “rispettivamente = relativamente= in relazione a= rispetto a”) lascia chiaramente intendere che il legislatore ha inteso distinguere e diversamente remunerare l’indennità per turno festivo da quella per turno notturno in giorno feriale.

      Per ogni turno festivo va corrisposta al dipendente la somma di £ 9.900 lorde; per ogni turno notturno, svolto dalle 22.00 alle 6.00, £ 2000 lorde ad ora.

      Nel caso in cui il turno notturno inizi alle ore 22.00 di un giorno festivo prevalente è il carattere notturno del servizio (avuto riguardo al numero di ore prestate in giorno feriale) e va corrisposta la sola indennità oraria.

      Nell’ulteriore (e rara) ipotesi in cui si succedano due giorni festivi ed il turno corra dalle 22.00 alle 6.00, a cavallo delle due giornate,al dipendente spetta l’indennità di £ 9.900 lorde per turno festivo e l’indennità di £ 2000 ad ora per turno notturno.

      Diversa è l’infondata richiesta dei ricorrenti ad avviso dei quali spetterebbe loro la corresponsione per due volte dell’indennità di £ 9.900 (£19.800) e l’ aggiunta di £ 2000 ad ora.

      Conforta la lettura data alla disposizione di cui all’art. 43,co.1, del dpr n.395 del 1995, sopra richiamata,che fa decorrere il beneficio dal 1° novembre 1995, il contenuto delle norme contrattuali successivamente intervenute per modificare (in aumento), con diversa decorrenza, l’ammontare delle due distinte indennità.

      Il primo comma dell’art. 17 del dpr 10 maggio 1996 n.359 (accordo che riguarda il biennio 1996-1997) ridetermina nella misura lorda di £ 2.300 per ciascuna ora, ed a decorrere dal 1° gennaio 1997, l’indennità dovuta al “personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6”, mentre il secondo comma, con la diversa decorrenza del 1° ottobre 1996, ridetermina in £ 11.500 l’indennità dovuta per ogni turno al personale che presta servizio in un giorno festivo.

      La differenza di disciplina e la diversificazione tra le due indennità è rinvenibile anche: nel successivo dpr 167 marzo 1999 n.254 (il cui co.1° dell’art. 51 aumenta la sola indennità per turno notturno), nel dpr 9 febbraio 2001 n.140 (i cui co. 1 e co.2 dell’art. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ridetermina l’ammontare dell’indennità notturna e dell’indennità per turno festivo, rispettivamente, in £ 6.000 per ogni ora, ed in £ 19.000 per ogni turno); nel dpr 18 giugno 2002 n.164 il cui co.1° dell’art. 51 fissa in euro 4,10 per ciascuna ora l’indennità per turno notturno.

3.- Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

      Le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche RESPINGE il ricorso.

      Compensa le spese.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

      Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2004, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Giancarlo Giambartolomei - Presidente f.f.,est.

Dott. Luigi Ranalli - Consigliere

Avv. Liana Tacchi  - Consigliere 
 

      Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 18 MAR. 2004

      Ancona, 18 MAR. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE