N.0935

ANNO 2005

REG. DEC.

N. 756 Reg. Ric.

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 756 del 2001 proposto da ....., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Discepolo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona alla Via Matteotti n.99;

contro

- il CAPO della POLIZIA, in persona del titolare pro-tempore dell’Uf-ficio, non costituito in giudizio;

- il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n.29, è domiciliato ex lege;

- la COMMISSIONE ESAMINATRICE del concorso interno a n. 1122 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

di ........., nonché di tutti i candidati inclusi nella graduatoria della suddetta procedura concorsuale, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della graduatoria del concorso interno a n.1122 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, e dei relativi atti di approvazione, adottati in data ignota al ricorrente e da lui conosciuti nel luglio 2001, nella parte in cui al ricorrente medesimo è stato attribuito un punteggio insufficiente a classificarlo come vincitore, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

   Visto il ricorso con i relativi allegati;

   Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

   Viste le proprie ordinanze 24 ottobre 2001, n.492, 5 dicembre 2001, n. 550 e 13 aprile 2004, n. 99;

   Visti i motivi aggiunti proposti dal ricorrente con atto notificato il 31.1.2002, l’1.2.2002 e il 28.2.2002, depositato il 14.3.2002;

   Visti gli atti tutti della causa;

   Relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

   Udito l’avv. Maurizio Discepolo per il ricorrente;

   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

      Con decreto del Capo della Polizia in data 4.12.2000 è stato indetto un concorso interno, per titoli, a n. 1122 posti per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui 336 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo.

      La Commissione esaminatrice del predetto concorso, con verbale n. 2 in data 28.3.2001, ha fissato i criteri di massima generali e quelli specifici di tutti i settori professionali, ad eccezione del settore dell’in-formatica, ed una volta acquisita la documentazione relativa ai concorrenti ha proceduto alla valutazione dei titoli.

      Con D.M. in data 5.7.2001 è stata approvata la graduatoria del concorso, successivamente pubblicata, in data 10.7.2001, nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Interno (supplemento straordinario 1/15).

      Il suddetto provvedimento, unitamente a quelli presupposti e connessi (ivi compreso il decreto d’indizione della procedura con-corsuale ed il D.M. 15 gennaio 1998, n. 57, recante le modalità di svolgimento della medesima) è stato impugnato, con atto notificato il 3 e il 5.10.2001, depositato il 15.10.2001, dal sig. Cervellini Daniele, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, successivamente integrati mediante la proposizione di motivi aggiunti.

      Costituitosi in giudizio il Ministero dell’Interno, ha dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

      Con ordinanza 24 ottobre 2001, n. 492, il Tribunale ha disposto l’espletamento di incombenti istruttori e con successiva ordinanza 5 dicembre 2001, n. 550, ha accolto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, e per l’effetto ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione tecnico-professionale in ar-gomento, infine con ordinanza 13 aprile 2004, n. 99 il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nelle forme della notifica per pubblici proclami, nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria della suddetta procedura concorsuale.

DIRITTO

1.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.- Il Collegio ritiene fondate, in primo luogo, le censure di cui al motivo B1 (violazione e falsa applicazione del D.M. Interno 18 luglio 1985 ed eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà mani-festa, sviamento di potere e della causa tipica) dedotte nei confronti del bando di concorso.

      Ai sensi del D.M. 18 luglio 1985, nel ruolo dei revisori tecnici sono previste distinte figure professionali ascritte alla figura di vice revisore tecnico, e per ciascuna di esse è previsto uno specifico profilo professionale, presupponendosi in capo a ciascuna figura professio-nale il possesso di particolari professionalità nell’ambito di ciascuno dei settori tecnici individuati dalla denominazione del profilo.

      Con il bando oggetto di impugnazione, invece, è stato previsto (art. 1) che al concorso possono essere ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici e collaboratori tecnici provenienti da pro-fili professionali omogenei a quello per il quale concorrono, precisandosi inoltre (art. 2) che per tutti i posti di vice revisore tecnico le corrispondenze tra i posti messi a concorso ed i profili professionali delle varie qualifiche del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici vengono definite in termini identici per tutti i profili professionali di ogni singolo settore. Ciò significa che ad ognuno dei candidati che hanno maturato esperienza in una qualsiasi delle specializzazioni è stato consentito di accedere a tutti i concorsi per vice revisore tecnico del settore nel quale il profilo di appartenenza è ricompreso. Vale a dire, in termini pratici, che nel settore motorizzazione l’operatore tecnico manutentore di aeromobili può concorrere (e risultare vincitore) per i posti di vice revisore tecnico elettricista, carrozziere e carpentiere navale, nel settore equipaggiamento l’operatore tecnico manutentore addetto ai natanti può concorrere per i posti di vice revisore tecnico armaiolo, nel settore telecomunicazioni l’operatore tecnico manutentore di impianti ed apparecchiature radioelettriche, televisive, di amplificazione e registrazione può concorrere per i posti di vice revisore tecnico radiotelegrafista-goniometrista.

2.1.- Tanto non può essere ritenuto ammissibile, producendo conseguenze palesemente irragionevoli.

      Osserva il Collegio che l’art. 15 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 337 definiva le mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici, affermando che detto personale “svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito di direttive di massima ricevute”. Nella fattispecie, è possibile che molti vincitori del concorso si troveranno a svolgere un’attività professionale completamente diversa rispetto a quella in precedenza svolta, con pregiudizio allo stesso interesse pubblico, in considerazione del sostanziale azzeramento dell’esperienza e delle specifiche cognizioni acquisite nel ruolo degli operatori tecnici e collaboratori tecnici, ed in spregio al principio per cui nei concorsi interni deve attribuirsi rilievo alla professionalità acquisita nello specifico settore di appartenenza.

      Aggiungasi, in relazione allo specifico interesse del ricorrente, che l’ampliamento a dismisura della platea dei concorrenti per ognuno dei settori contemplati dal bando, per profili omogenei che non tengono in debito conto la formazione, la capacità lavorativa e l’esperienza acquisite nei profili professionali di precedente appartenenza, riduce notevolmente la possibilità di risultare vincitori, in particolare per gli aspiranti provenienti dai profili professionali di maggiore specializzazione, che si vedono costretti a concorrere (eventualmente con esito sfavorevole) con altri operatori e collaboratori tecnici in possesso di minore qualificazione, che hanno la possibilità di collocarsi in graduatoria in posizione pozione, perché in possesso di maggiori titoli, ancorché non attinenti alle specifiche mansioni del posto da occupare.

2.2.- L’Avvocatura dello Stato obietta che è l’Amministrazione dell’Interno che deve provvedere, con decreto ministeriale, a fissare di volta in volta la compatibilità tra il profilo di provenienza e quello cui si aspira di accedere, e che tanto è stato effettuato nel decreto ministeriale con cui è stato indetto il concorso in questione.

      L’obiezione non coglie nel segno.

      Non si nega che, ai sensi della vigente normativa, all’Ammini-strazione dell’Interno spetti, in occasione delle singole procedure concorsuali indette per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici, la facoltà di fissare la compatibilità tra il profilo di provenienza e quello cui gli interessati aspirano di accedere (l’art. 3, comma 1, del regolamento approvato con D.M. 15 gennaio 1988, n. 57 dispone infatti che “sono ammessi al concorso gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono che abbiano compiuto, al 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono le vacanze, almeno quattro anni di effettivo servizio”); si vuole solo dire che tale facoltà deve essere esercitata secondo criteri logici e razionali, nel rispetto del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

      E non è chi non veda, nella fattispecie che occupa, come sia fuori da ogni logica la possibilità, consentita dal bando de quo, di concorrere a posti di profili professionali eterogenei rispetto all’attività specialistica svolta nelle qualifiche di operatore e collaboratore tecnico (si pongano a mente gli esempi sopra menzionati) ancorché ritenuti omogenei dall’Amministrazione, ed ascritti al medesimo settore, con la conseguenza che candidati in possesso di specifica professionalità si vedono postergati rispetto ad altri aspiranti che possono vantare una minore conoscenza specialistica in un determinato profilo, ma sono in possesso di maggiori titoli, pur non attinenti alle mansioni del posto per cui si concorre. E ciò, come si è detto, in palese contrasto con la ratio delle procedure concorsuali interne, secondo cui devono essere valorizzate la professionalità e l’esperienza acquisite nello specifico settore di competenza.

3.- L’accoglimento della censura esaminata è di per sé integralmente satisfattivo dell’interesse del ricorrente, comportando l’annullamento del bando della procedura concorsuale e di tutti gli atti successivi del procedimento, compresa la graduatoria finale ed i relativi atti di approvazione.

      Il Collegio, peraltro, ritiene palesemente fondate le censure di cui al motivo C (violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e disparità di trattamento) in relazione alla determinazione dell’Amministrazione di riaprire i termini per la presentazione della documentazione da allegarsi alle domande di partecipazione.

      Si deve evidenziare, in proposito, che l’art. 3 del bando aveva stabilito che le domande di partecipazione al concorso, con allegata la documentazione relativa ai titoli di cui all’art. 4, avrebbero dovuto essere prodotte entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso, e quindi entro il 27.1.2001.

      Con circolare in data 20.12.2000 prot. n. 333-B/13E.6 è stato altresì stabilito che gli uffici presso i quali le domande erano state inoltrate avrebbero dovuto farle pervenire entro il termine, espressamente dichiarato perentorio, del 16.2.2001.

      Con successiva circolare del 19.5.2001, di identico numero di protocollo, è stato affermato che “Continuano a pervenire documenti integrativi della posizione giuridica degli aspiranti al concorso in oggetto, a corredo delle domande acquisite. Atteso che si rende necessario perfezionare la procedura concorsuale entro brevissimo termine, si richiama l’attenzione delle SS.LL. affinché vengano completati i prescritti adempimenti entro e non oltre il 31 maggio p.v. mediante l’invio di tutta la documentazione. Si precisa che l’eventuale carteggio inviato oltre il suddetto termine non potrà essere preso in considerazione”.

      La circolare da ultimo trascritta dimostra che, nell’ambito della procedura concorsuale de qua, sono state alterate le condizioni di partecipazione tra i concorrenti, determinando da un lato un’implicita sanatoria della documentazione pervenuta successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto (che, se allegata alle domande, sarebbe dovuta pervenire al Ministero entro il 16.2.2001) e dall’altro riaprendo espressamente tali termini, che sono stati rifissati molto a breve (la circolare reca la data del 19.5.2001, e stabilisce che l’invio della documentazione debba essere completato entro il 31.5.2001), sicché, tenendo conto dell’incertezza circa la conoscibilità di tali ulteriori disposizioni, non è stato consentito alla generalità dei candidati di integrare adeguatamente le domande già presentate.

      A tanto consegue una palese alterazione della par condicio fra i concorrenti che vizia insanabilmente la procedura concorsuale. Né è possibile argomentare – come fa l’Avvocatura dello Stato – che la documentazione relativa al possesso dei titoli da parte dei candidati, pur se trasmessa successivamente alla data inizialmente fissata, è rimasta comunque ancorata alla data di scadenza del bando di concorso, cioè al 27.1.2001.

      E’ ovvio, infatti, che la documentazione concernente servizi svolti, incarichi ricoperti e altri titoli non potesse riguardare requisiti maturati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda; la circostanza, però, che solo ad alcuni candidati, e non a tutti, sia stato consentito di integrare le domande già presentate, documentando titoli posseduti prima della scadenza di detto termine, determina la illegittimità della procedura concorsuale.

4.- In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto del Capo della Polizia in data 4.12.2000 con cui è stato indetto un concorso interno, per titoli, a n. 1122 posti per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui 336 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo, nonché di tutti gli atti successivi della procedura concorsuale, compresa la graduatoria finale ed i relativi atti di approvazione.

5.- Si ravvisano tuttavia ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il decreto del Capo della Polizia in data 4.12.2000 con cui è stato indetto un concorso interno, per titoli, a n. 1122 posti per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui 336 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo, nonché tutti gli atti successivi della procedura concorsuale, compresa la graduatoria finale ed i relativi atti di approvazione.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.

      Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Vincenzo Sammarco - Presidente

Dott. Luigi Ranalli - Consigliere

Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, estensore 
 
 

      Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno - 1 AGO 2005

      Ancona, - 1 AGO 2005

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

- -

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REG. DEC.

N. 757 Reg. Ric.

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 757 del 2001 proposto da ........, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Discepolo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona alla Via Matteotti n.99;

contro

- il CAPO della POLIZIA, in persona del titolare pro-tempore dell’Uf-ficio, non costituito in giudizio;

- il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, è domiciliato ex lege;

- la COMMISSIONE ESAMINATRICE del concorso interno a n. 1122 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

di ........, nonché di tutti i candidati inclusi nella graduatoria della suddetta procedura concorsuale, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della graduatoria del concorso interno a n. 1122 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, e dei relativi atti di approvazione, adottati in data ignota al ricorrente e da lui conosciuti nel luglio 2001, nella parte in cui al ricorrente medesimo è stato attribuito un punteggio insufficiente a classificarlo come vincitore, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Viste le proprie ordinanze 24 ottobre 2001, n.493, 5 dicembre 2001, n. 551 e 13 aprile 2004, n. 100;

      Visti i motivi aggiunti proposti dal ricorrente con atto notificato il 31.1.2002, e l’1.2.2002, depositato il 14.3.2002;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

      Udito l’avv. Maurizio Discepolo per il ricorrente;

      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

      Con decreto del Capo della Polizia in data 4.12.2000 è stato indetto un concorso interno, per titoli, a n. 1122 posti per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui 336 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo.

      La Commissione esaminatrice del predetto concorso, con verbale n. 2 in data 28.3.2001, ha fissato i criteri di massima generali e quelli specifici di tutti i settori professionali, ad eccezione del settore dell’informatica, ed una volta acquisita la documentazione relativa ai concorrenti ha proceduto alla valutazione dei titoli.

      Con D.M. in data 5.7.2001 è stata approvata la graduatoria del concorso, successivamente pubblicata, in data 10.7.2001, nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Interno (supplemento straordinario 1/15).

      Il suddetto provvedimento, unitamente a quelli presupposti e connessi (ivi compreso il decreto d’indizione della procedura concorsuale ed il D.M. 15 gennaio 1998, n. 57, recante le modalità di svolgimento della medesima) è stato impugnato, con atto notificato il 3 e il 5.10.2001, depositato il 15.10.2001, dal sig. Rossi Rossano, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, successivamente integrati mediante la proposizione di motivi aggiunti.

      Costituitosi in giudizio il Ministero dell’Interno, ha dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

      Con ordinanza 24 ottobre 2001, n. 493, il Tribunale ha disposto l’espletamento di incombenti istruttori e con successiva ordinanza 5 dicembre 2001, n. 551, ha accolto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, e per l’effetto ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione tecnico-professionale in argomento; infine con ordinanza 13 aprile 2004, n. 100 il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nelle forme della notifica per pubblici proclami, nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria della suddetta procedura concorsuale.

DIRITTO

1.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.- Il Collegio ritiene fondate, in primo luogo, le censure di cui al motivo B1 (violazione e falsa applicazione del D.M. Interno 18 luglio 1985 ed eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà manifesta, sviamento di potere e della causa tipica) dedotte nei confronti del bando di concorso.

      Ai sensi del D.M. 18 luglio 1985, nel ruolo dei revisori tecnici sono previste distinte figure professionali ascritte alla figura di vice revisore tecnico, e per ciascuna di esse è previsto uno specifico profilo professionale, presupponendosi in capo a ciascuna figura professionale il possesso di particolari professionalità nell’ambito di ciascuno dei settori tecnici individuati dalla denominazione del profilo.

      Con il bando oggetto di impugnazione, invece, è stato previsto (art. 1) che al concorso possono essere ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per il quale concorrono, precisandosi inoltre (art. 2) che per tutti i posti di vice revisore tecnico le corrispondenze tra i posti messi a concorso ed i profili professionali delle varie qualifiche del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici vengono definite in termini identici per tutti i profili professionali di ogni singolo settore. Ciò significa che ad ognuno dei candidati che hanno maturato esperienza in una qualsiasi delle specializzazioni è stato consentito di accedere a tutti i concorsi per vice revisore tecnico del settore nel quale il profilo di appartenenza è ricompreso. Vale a dire, in termini pratici, che nel settore motorizzazione l’operatore tecnico manutentore di aeromobili può concorrere (e risultare vincitore) per i posti di vice revisore tecnico elettricista, carrozziere e carpentiere navale, nel settore equipaggiamento l’operatore tecnico manutentore addetto ai natanti può concorrere per i posti di vice revisore tecnico armaiolo, nel settore telecomunicazioni l’operatore tecnico manutentore di impianti ed apparecchiature radioelettriche, televisive, di amplificazione e registrazione può concorrere per i posti di vice revisore tecnico radiotelegrafista-goniometrista.

2.1.- Tanto non può essere ritenuto ammissibile, producendo conseguenze palesemente irragionevoli.

      Osserva il Collegio che l’art. 15 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 337 definiva le mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici, affermando che detto personale “svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito di direttive di massima ricevute”. Nella fattispecie, è possibile che molti vincitori del concorso si troveranno a svolgere un’attività professionale completamente diversa rispetto a quella in precedenza svolta, con pregiudizio allo stesso interesse pubblico, in considerazione del sostanziale azzeramento dell’esperienza e delle specifiche cognizioni acquisite nel ruolo degli operatori tecnici e collaboratori tecnici, ed in spregio al principio per cui nei concorsi interni deve attribuirsi rilievo alla professionalità acquisita nello specifico settore di appartenenza.

      Aggiungasi, in relazione allo specifico interesse del ricorrente, che l’ampliamento a dismisura della platea dei concorrenti per ognuno dei settori contemplati dal bando, per profili omogenei che non tengono in debito conto la formazione, la capacità lavorativa e l’esperienza acquisite nei profili professionali di precedente appartenenza, riduce notevolmente la possibilità di risultare vincitori, in particolare per gli aspiranti provenienti dai profili professionali di maggiore specializzazione, che si vedono costretti a concorrere (eventualmente con esito sfavorevole) con altri operatori e collaboratori tecnici in possesso di minore qualificazione, che hanno la possibilità di collocarsi in graduatoria in posizione pozione, perché in possesso di maggiori titoli, ancorché non attinenti alle specifiche mansioni del posto da occupare.

2.2.- L’Avvocatura dello Stato obietta che è l’Amministrazione dell’Interno che deve provvedere, con decreto ministeriale, a fissare di volta in volta la compatibilità tra il profilo di provenienza e quello cui si aspira di accedere, e che tanto è stato effettuato nel decreto ministeriale con cui è stato indetto il concorso in questione.

      L’obiezione non coglie nel segno.

      Non si nega che, ai sensi della vigente normativa, all’Ammi-nistrazione dell’Interno spetti, in occasione delle singole procedure concorsuali indette per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici, la facoltà di fissare la compatibilità tra il profilo di provenienza e quello cui gli interessati aspirano di accedere (l’art. 3, comma 1, del regolamento approvato con D.M. 15 gennaio 1988, n. 57 dispone infatti che “sono ammessi al concorso gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono che abbiano compiuto, al 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono le vacanze, almeno quattro anni di effettivo servizio”); si vuole solo dire che tale facoltà deve essere esercitata secondo criteri logici e razionali, nel rispetto del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

      E non è chi non veda, nella fattispecie che occupa, come sia fuori da ogni logica la possibilità, consentita dal bando de quo, di concorrere a posti di profili professionali eterogenei rispetto all’attività specialistica svolta nelle qualifiche di operatore e collaboratore tecnico (si pongano a mente gli esempi sopra menzionati) ancorché ritenuti omogenei dall’Amministrazione, ed ascritti al medesimo settore, con la conseguenza che candidati in possesso di specifica professionalità si vedono postergati rispetto ad altri aspiranti che possono vantare una minore conoscenza specialistica in un determinato profilo, ma sono in possesso di maggiori titoli, pur non attinenti alle mansioni del posto per cui si concorre. E ciò, come si è detto, in palese contrasto con la ratio delle procedure concorsuali interne, secondo cui devono essere valorizzate la professionalità e l’esperienza acquisite nello specifico settore di competenza.

3.- L’accoglimento della censura esaminata è di per sé integralmente satisfattivo dell’interesse del ricorrente, comportando l’annullamento del bando della procedura concorsuale e di tutti gli atti successivi del procedimento, compresa la graduatoria finale ed i relativi atti di approvazione.

      Il Collegio, peraltro, ritiene palesemente fondate le censure di cui al motivo C (violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e disparità di trattamento) in relazione alla determinazione dell’Amministrazione di riaprire i termini per la presentazione della documentazione da allegarsi alle domande di partecipazione.

      Si deve evidenziare, in proposito, che l’art. 3 del bando aveva stabilito che le domande di partecipazione al concorso, con allegata la documentazione relativa ai titoli di cui all’art. 4, avrebbero dovuto essere prodotte entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso, e quindi entro il 27.1.2001.

      Con circolare in data 20.12.2000 prot. n. 333-B/13E.6 è stato altresì stabilito che gli uffici presso i quali le domande erano state inoltrate avrebbero dovuto farle pervenire entro il termine, espressamente dichiarato perentorio, del 16.2.2001.

      Con successiva circolare del 19.5.2001, di identico numero di protocollo, è stato affermato che “Continuano a pervenire documenti integrativi della posizione giuridica degli aspiranti al concorso in oggetto, a corredo delle domande acquisite. Atteso che si rende necessario perfezionare la procedura concorsuale entro brevissimo termine, si richiama l’attenzione delle SS.LL. affinché vengano completati i prescritti adempimenti entro e non oltre il 31 maggio p.v. mediante l’invio di tutta la documentazione. Si precisa che l’eventuale carteggio inviato oltre il suddetto termine non potrà essere preso in considerazione”.

      La circolare da ultimo trascritta dimostra che, nell’ambito della procedura concorsuale de qua, sono state alterate le condizioni di partecipazione tra i concorrenti, determinando da un lato un’implicita sanatoria della documentazione pervenuta successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto (che, se allegata alle domande, sarebbe dovuta pervenire al Ministero entro il 16.2.2001) e dall’altro riaprendo espressamente tali termini, che sono stati rifissati molto a breve (la circolare reca la data del 19.5.2001, e stabilisce che l’invio della documentazione debba essere completato entro il 31.5.2001), sicché, tenendo conto dell’incertezza circa la conoscibilità di tali ulteriori disposizioni, non è stato consentito alla generalità dei candidati di integrare adeguatamente le domande già presentate.

      A tanto consegue una palese alterazione della par condicio fra i concorrenti che vizia insanabilmente la procedura concorsuale. Né è possibile argomentare – come fa l’Avvocatura dello Stato – che la documentazione relativa al possesso dei titoli da parte dei candidati, pur se trasmessa successivamente alla data inizialmente fissata, è rimasta comunque ancorata alla data di scadenza del bando di concorso, cioè al 27.1.2001.

      E’ ovvio, infatti, che la documentazione concernente servizi svolti, incarichi ricoperti e altri titoli non potesse riguardare requisiti maturati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda; la circostanza, però, che solo ad alcuni candidati, e non a tutti, sia stato consentito di integrare le domande già presentate, documentando titoli posseduti prima della scadenza di detto termine, determina la illegittimità della procedura concorsuale.

4.- In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto del Capo della Polizia in data 4.12.2000 con cui è stato indetto un concorso interno, per titoli, a n. 1122 posti per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui 336 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo, nonché di tutti gli atti successivi della procedura concorsuale, compresa la graduatoria finale ed i relativi atti di approvazione.

5.- Si ravvisano tuttavia ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il decreto del Capo della Polizia in data 4.12.2000 con cui è stato indetto un concorso interno, per titoli, a n. 1122 posti per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui 336 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo, nonché tutti gli atti successivi della procedura concorsuale, compresa la graduatoria finale ed i relativi atti di approvazione.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.

      Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Vincenzo Sammarco - Presidente

Dott. Luigi Ranalli - Consigliere

Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, estensore 
 
 

      Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno - 1 AGO 2005

      Ancona, - 1 AGO 2005

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

N.0937

ANNO 2005

REG. DEC.

N. 843 Reg. Ric.

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.843 del 2001, proposta da ..........., rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Discepolo, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Ancona alla Via Matteotti n. 99;

contro

- il CAPO della POLIZIA, in persona del titolare pro-tempore dell’Uf-ficio, non costituito in giudizio;

- il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, è domiciliato ex lege;

- la COMMISSIONE ESAMINATRICE del concorso interno a n. 1122 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

di ........., nonché di tutti i candidati inclusi nella graduatoria della suddetta procedura concorsuale, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della graduatoria del concorso interno a n. 1122 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, e dei relativi atti di approvazione, adottati in data ignota ai ricorrenti e da essi conosciuti nel luglio 2001, nella parte in cui ai ricorrenti medesimi sono stati attribuiti punteggi insufficienti a classificarli come vincitori, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Viste le proprie ordinanze 5 dicembre 2001, n. 544 e 13 aprile 2004, n. 101;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

      Udito l’avv. Maurizio Discepolo per i ricorrenti;

      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

      Con decreto del Capo della Polizia in data 4.12.2000 è stato indetto un concorso interno, per titoli, a n. 1122 posti per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui 336 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo.

      La Commissione esaminatrice del predetto concorso, con verbale n. 2 in data 28.3.2001, ha fissato i criteri di massima generali e quelli specifici di tutti i settori professionali, ad eccezione del settore dell’informatica, ed una volta acquisita la documentazione relativa ai concorrenti ha proceduto alla valutazione dei titoli.

      Con D.M. in data 5.7.2001 è stata approvata la graduatoria del concorso, successivamente pubblicata, in data 10.7.2001, nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Interno (supplemento straordinario 1/15).

      Il suddetto provvedimento, unitamente a quelli presupposti e connessi (ivi compreso il decreto d’indizione della procedura concorsuale ed il D.M. 15 gennaio 1998, n. 57, recante le modalità di svolgimento della medesima) è stato impugnato, con atto notificato il 9 e il 10.11.2001, depositato l’8.11.2001dal sig. Cucinella Carlo e da altri 41 consorti in lite (in epigrafe indicati), che ne hanno chiesto l’annul-lamento, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

      Costituitosi in giudizio il Ministero dell’Interno, ha dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

      Con ordinanza 5 dicembre 2001, n. 544, il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, e per l’effetto ha disposto l’ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di formazione tecnico-professionale in argomento.

      La decisione cautelare è stata confermata dal Consiglio di Stato, (Sez. IV) con ordinanza 21 maggio 2002, n. 2101.

      Con successiva ordinanza 13 aprile 2004, n. 101 il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nelle forme della notifica per pubblici proclami, nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria della suddetta procedura concorsuale, nonché l’acquisizione di documentazione attinente alla procedura concorsuale medesima.

DIRITTO

1.- Rileva anzitutto il Collegio che – secondo quanto documentato dalla resistente Amministrazione – nelle more del presente giudizio:

- la ricorrente Mozzarelli Simona è stata dichiarata vincitrice del concorso in argomento;

- le ricorrenti Barberio Rosalba, Marchio Maria Teresa, Meles Monica e Vigorelli Manuela, già ammesse con riserva per effetto dell’ordinanza di questo Tribunale 5 dicembre 2001, n. 544, sono state dimesse dal corso di formazione ed ammesse a quello successivo, essendo state collocate in astensione obbligatoria dal servizio ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;

- le ricorrenti Natale Immacolata, Malchiodi Claudia e Riboni Mirella sono state dimesse a domanda dal citato corso di formazione.

      Ne deriva che il gravame proposto dalle ricorrenti summenzionate deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, non potendo le medesime più conseguire alcuna utilità dal suo accoglimento.

2.- Il gravame proposto dagli altri ricorrenti merita accoglimento.

      Il Collegio ritiene fondate, in primo luogo, le censure di cui al motivo B1 (violazione e falsa applicazione del D.M. Interno 18 luglio 1985 ed eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà manifesta, sviamento di potere e della causa tipica) dedotte nei confronti del bando di concorso.

      Ai sensi del D.M. 18 luglio 1985, nel ruolo dei revisori tecnici sono previste distinte figure professionali ascritte alla figura di vice revisore tecnico, e per ciascuna di esse è previsto uno specifico profilo professionale, presupponendosi in capo a ciascuna figura professionale il possesso di particolari professionalità nell’ambito di ciascuno dei settori tecnici individuati dalla denominazione del profilo.

      Con il bando oggetto di impugnazione, invece, è stato previsto (art. 1) che al concorso possono essere ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per il quale concorrono, precisandosi inoltre (art. 2) che per tutti i posti di vice revisore tecnico le corrispondenze tra i posti messi a concorso ed i profili professionali delle varie qualifiche del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici vengono definite in termini identici per tutti i profili professionali di ogni singolo settore. Ciò significa che ad ognuno dei candidati che hanno maturato esperienza in una qualsiasi delle specializzazioni è stato consentito di accedere a tutti i concorsi per vice revisore tecnico del settore nel quale il profilo di appartenenza è ricompreso. Vale a dire, in termini pratici, che nel settore motorizzazione l’operatore tecnico manutentore di aeromobili può concorrere (e risultare vincitore) per i posti di vice revisore tecnico elettricista, carrozziere e carpentiere navale, nel settore equipaggiamento l’operatore tecnico manutentore addetto ai natanti può concorrere per i posti di vice revisore tecnico armaiolo, nel settore telecomunicazioni l’operatore tecnico manutentore di impianti ed apparecchiature radioelettriche, televisive, di amplificazione e registrazione può concorrere per i posti di vice revisore tecnico radiotelegrafista-goniometrista.

2.1.- Tanto non può essere ritenuto ammissibile, producendo conseguenze palesemente irragionevoli.

      Osserva il Collegio che l’art. 15 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 337 definiva le mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici, affermando che detto personale “svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito di direttive di massima ricevute”. Nella fattispecie, è possibile che molti vincitori del concorso si troveranno a svolgere un’attività professionale completamente diversa rispetto a quella in precedenza svolta, con pregiudizio allo stesso interesse pubblico, in considerazione del sostanziale azzeramento dell’esperienza e delle specifiche cognizioni acquisite nel ruolo degli operatori tecnici e collaboratori tecnici, ed in spregio al principio per cui nei concorsi interni deve attribuirsi rilievo alla professionalità acquisita nello specifico settore di appartenenza.

      Aggiungasi, in relazione allo specifico interesse dei ricorrenti, che l’ampliamento a dismisura della platea dei concorrenti per ognuno dei settori contemplati dal bando, per profili omogenei che non tengono in debito conto la formazione, la capacità lavorativa e l’esperienza acquisite nei profili professionali di precedente appartenenza, riduce notevolmente la possibilità di risultare vincitori, in particolare per gli aspiranti provenienti dai profili professionali di maggiore specializzazione, che si vedono costretti a concorrere (eventualmente con esito sfavorevole) con altri operatori e collaboratori tecnici in possesso di minore qualificazione, che hanno la possibilità di collocarsi in graduatoria in posizione pozione, perché in possesso di maggiori titoli, ancorché non attinenti alle specifiche mansioni del posto da occupare.

2.2.- L’Avvocatura dello Stato obietta che è l’Amministrazione dell’Interno che deve provvedere, con decreto ministeriale, a fissare di volta in volta la compatibilità tra il profilo di provenienza e quello cui si aspira di accedere, e che tanto è stato effettuato nel decreto ministeriale con cui è stato indetto il concorso in questione.

      L’obiezione non coglie nel segno.

      Non si nega che, ai sensi della vigente normativa, all’Ammini-strazione dell’Interno spetti, in occasione delle singole procedure concorsuali indette per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici, la facoltà di fissare la compatibilità tra il profilo di provenienza e quello cui gli interessati aspirano di accedere (l’art. 3, comma 1, del regolamento approvato con D.M. 15 gennaio 1988, n. 57 dispone infatti che “sono ammessi al concorso gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono che abbiano compiuto, al 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono le vacanze, almeno quattro anni di effettivo servizio”); si vuole solo dire che tale facoltà deve essere esercitata secondo criteri logici e razionali, nel rispetto del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

      E non è chi non veda, nella fattispecie che occupa, come sia fuori da ogni logica la possibilità, consentita dal bando de quo, di concorrere a posti di profili professionali eterogenei rispetto all’attività specialistica svolta nelle qualifiche di operatore e collaboratore tecnico (si pongano a mente gli esempi sopra menzionati) ancorché ritenuti omogenei dall’Amministrazione, ed ascritti al medesimo settore, con la conseguenza che candidati in possesso di specifica professionalità si vedono postergati rispetto ad altri aspiranti che possono vantare una minore conoscenza specialistica in un determinato profilo, ma sono in possesso di maggiori titoli, pur non attinenti alle mansioni del posto per cui si concorre. E ciò, come si è detto, in palese contrasto con la ratio delle procedure concorsuali interne, secondo cui devono essere valorizzate la professionalità e l’esperienza acquisite nello specifico settore di competenza.

3.- L’accoglimento della censura esaminata è di per sé integralmente satisfattivo dell’interesse dei ricorrenti, comportando l’annullamento del bando della procedura concorsuale e di tutti gli atti successivi del procedimento, compresa la graduatoria finale ed i relativi atti di approvazione.

      Il Collegio, peraltro, ritiene palesemente fondate le censure di cui al motivo C (violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e disparità di trattamento) in relazione alla determinazione dell’Amministrazione di riaprire i termini per la presentazione della documentazione da allegarsi alle domande di partecipazione.

      Si deve evidenziare, in proposito, che l’art. 3 del bando aveva stabilito che le domande di partecipazione al concorso, con allegata la documentazione relativa ai titoli di cui all’art. 4, avrebbero dovuto essere prodotte entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso, e quindi entro il 27.1.2001.

      Con circolare in data 20.12.2000 prot. n. 333-B/13E.6 è stato altresì stabilito che gli uffici presso i quali le domande erano state inoltrate avrebbero dovuto farle pervenire entro il termine, espressamente dichiarato perentorio, del 16.2.2001.

      Con successiva circolare del 19.5.2001, di identico numero di protocollo, è stato affermato che “Continuano a pervenire documenti integrativi della posizione giuridica degli aspiranti al concorso in oggetto, a corredo delle domande acquisite. Atteso che si rende necessario perfezionare la procedura concorsuale entro brevissimo termine, si richiama l’attenzione delle SS.LL. affinché vengano completati i prescritti adempimenti entro e non oltre il 31 maggio p.v. mediante l’invio di tutta la documentazione. Si precisa che l’eventuale carteggio inviato oltre il suddetto termine non potrà essere preso in considerazione”.

      La circolare da ultimo trascritta dimostra che, nell’ambito della procedura concorsuale de qua, sono state alterate le condizioni di partecipazione tra i concorrenti, determinando da un lato un’implicita sanatoria della documentazione pervenuta successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto (che, se allegata alle domande, sarebbe dovuta pervenire al Ministero entro il 16.2.2001) e dall’altro riaprendo espressamente tali termini, che sono stati rifissati molto a breve (la circolare reca la data del 19.5.2001, e stabilisce che l’invio della documentazione debba essere completato entro il 31.5.2001), sicché, tenendo conto dell’incertezza circa la conoscibilità di tali ulteriori disposizioni, non è stato consentito alla generalità dei candidati di integrare adeguatamente le domande già presentate.

      A tanto consegue una palese alterazione della par condicio fra i concorrenti che vizia insanabilmente la procedura concorsuale. Né è possibile argomentare – come fa l’Avvocatura dello Stato – che la documentazione relativa al possesso dei titoli da parte dei candidati, pur se trasmessa successivamente alla data inizialmente fissata, è rimasta comunque ancorata alla data di scadenza del bando di concorso, cioè al 27.1.2001.

      E’ ovvio, infatti, che la documentazione concernente servizi svolti, incarichi ricoperti e altri titoli non potesse riguardare requisiti maturati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda; la circostanza, però, che solo ad alcuni candidati, e non a tutti, sia stato consentito di integrare le domande già presentate, documentando titoli posseduti prima della scadenza di detto termine, determina la illegittimità della procedura concorsuale.

4.- In conclusione, l’impugnativa in esame deve essere dichiarata improcedibile relativamente alle ricorrenti Mozzarelli Simona, Barberio Rosalba, Marchio Maria Teresa, Meles Monica, Vigorelli Manuela, Natale Immacolata, Malchiodi Claudia e Riboni Mirella, mentre deve essere accolta per gli altri ricorrenti, con conseguente annullamento del decreto del Capo della Polizia in data 4.12.2000 con cui è stato indetto un concorso interno, per titoli, a n. 1122 posti per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui 336 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo, nonché di tutti gli atti successivi della procedura concorsuale, compresa la graduatoria finale ed i relativi atti di approvazione.

5.- Si ravvisano tuttavia ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, pronunziando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara improcedibile per le ricorrenti Mozzarelli Simona, Barberio Rosalba, Marchio Maria Teresa, Meles Monica, Vigorelli Manuela, Natale Immacolata, Malchiodi Claudia e Riboni Mirella e lo accoglie relativamente agli altri ricorrenti, e per l’effetto annulla il decreto del Capo della Polizia in data 4.12.2000 con cui è stato indetto un concorso interno, per titoli, a n. 1122 posti per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui 336 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo, nonché tutti gli atti successivi della procedura concorsuale, compresa la graduatoria finale ed i relativi atti di approvazione.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.

      Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Vincenzo Sammarco - Presidente

Dott. Luigi Ranalli - Consigliere

Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, estensore 
 
 

      Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno - 1 AGO 2005

      Ancona, - 1 AGO 2005

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

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