REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

SEZIONE UNICA DI CAMPOBASSO 
 

Calogero PISCITELLO     Presidente

Rita TRICARICO      Componente

Antonio Massimo MARRA     Componente 
 

SENTENZA

sul  ricorso n. 426 del 2000 proposto da

(omissis)  (omissis) (omissis),

rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni de Notariis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, via De Attellis n. 5;

contro

il MINISTERO dell’INTERNO – DIPARTIMENTO della P.S. – DIREZIONE CENTRALE e del PERSONALE – SERVIZIO TRATTAMENTO PENSIONE e di PREVIDENZA,

in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso i suoi uffici in Campobasso, via Garibaldi n. 124;

per la corresponsione ed il pagamento

dell’equo indennizzo di tab. B, riconosciuto al ricorrente con decreto 10.4.2000, n. 219/F, nella misura minima, per la menomazione dell’integrità fisica in servizio di agente della Polizia dello Stato, ma senza erogazione del pagamento, per effetto della compensazione, ad opera del Ministero, con l’indennizzo percepito dal ricorrente stesso dall’Assicurazione INA ASSITALIA, in asserita applicazione dell’art. 50, 2° comma del D.P.R. 3.5.1957, n. 686, con svalutazione monetaria ed interessi legali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designata quale relatore, alla pubblica udienza del 4.5.2005, la dott.ssa  Rita Tricarico;

Uditi per il ricorrente l’Avv. de Notariis e per il Ministero resistente l’Avv. dello Stato Albano;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, già assistente capo della Polizia di Stato a decorrere dal 1983, attualmente, a far data dal 26.11.2001, è inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno, nel profilo professionale di operatore amministrativo contabile, e svolge il proprio lavoro presso la Questura di Campobasso.

In data 8.5.1995 lo stesso ha riportato delle ferite, in occasione di un incidente stradale occorsogli a bordo della propria autovettura di ritorno dal lavoro al proprio luogo di residenza.

A seguito di pareri favorevoli da parte della Commissione medica ospedaliera presso l’Ospedale militare di Caserta in data 27.11.1997 e del Comitato per le Pensioni privilegiate ordinarie in data 9.3.1999, con decreto del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale del Personale – Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza 10.4.2000, n. 219/F, in relazione a tali ferite gli è stato riconosciuto l’equo indennizzo di tabella B, nella misura minima, per un importo pari a £ 653.930.

Tuttavia detta somma non gli è stata corrisposta, avendo egli percepito, per le medesime lesioni, l’importo di £ 654.000 da parte dell’INA ASSITALIA.

Con il presente ricorso questi chiede che gli venga pagata la suddetta somma calcolata quale equo indennizzo, maggiorata degli accessori, deducendo: violazione e falsa applicazione di legge, in specie dell’art. 50, 2° comma del D.P.R. 3.5.1957, n. 686.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, eccepisce l’irricevibilità del ricorso, per essere stato lo stesso proposto oltre il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza del citato decreto, e confuta le deduzioni di parte avversaria.

Alla pubblica udienza del 4.5.2005 il ricorso viene trattenuto in decisione.   

DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame si chiede la corresponsione dell’importo quantificato a titolo di equo indennizzo con il decreto n. 219/F del 10.4.2000, maggiorato degli accessori, non versato al ricorrente per aver questi percepito dall’INA ASSITALIA una somma maggiore, quale risarcimento, per le medesime lesioni dallo stesso riportate.

Deve dirsi al riguardo che, a seguito di riesame della pratica effettuato dall’Amministrazione intimata successivamente alla proposizione del presente gravame, con decreto del Capo della Polizia 14.2.2001, n. 221, il citato decreto n. 219/F è stato annullato in parte qua, limitatamente alla parte in cui non si è data esecuzione alla liquidazione della somma, e l’importo medesimo è stato corrisposto al ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile, quanto alla sorte capitale.

2 - Per quanto concerne gli interessi dalla data di maturazione sino al soddisfo, dalla lettura del decreto n. 221/2001 non risulta che ne fosse disposta la corresponsione.

Si rende, pertanto, necessario, verificare la fondatezza del presente ricorso, ritenuta la quale sarebbero dovuti al ricorrente gli interessi sull’importo già versato in suo favore, non senza però aver prima disaminato l’eccezione di irricevibilità del gravame stesso sollevata dall’Avvocatura erariale.

3 - Con riguardo alla suddetta eccezione, va rilevato in primo luogo che il ricorso in esame rientra nell’ambito della giurisdizione in materia di impiego alle dipendenze della P.A., devoluta in via esclusiva alla cognizione del giudice amministrativo per questioni sorte sino alla data del 30.6.1998 e sempre che i ricorsi fossero proposti non oltre il 15.9.2000, condizioni entrambe verificate per l’ipotesi in esame.

Deve aggiungersi – non senza conseguenze - che nella specie si verte pacificamente in materia di diritti soggettivi, per i quali vale unicamente il termine prescrizionale – qui rispettato- atteso che la controversia inerisce alla liquidazione o meno di quanto già determinato a titolo di equo indennizzo, perciò già riconosciuto nell’esercizio di potere discrezionale da parte dell’Amministrazione.

Qui, in applicazione dell’art. 50, 2° comma del D.P.R. 3.5.1957, n. 686, si è soltanto verificato se per lo stesso episodio il dipendente avesse o meno già percepito una qualche somma “in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione”, per decurtare tale somma da quanto 

4 - Nel merito, ripercorrendo il testo della disposizione richiamata, deve rilevarsi che il cumulo di somme che s’intende prevenire ed impedire è quello riferito all’importo determinato a titolo di equo indennizzo con quanto corrisposto al pubblico dipendente a seguito ed in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra Pubblica amministrazione, e non già di un soggetto terzo privato, come si registra incontrovertibilmente nel caso in esame.

La funzione assolta da tale disposizione normativa è perciò unicamente quella di non cumulare l'equo indennizzo con le indennità e rendite dell'Inail per i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria, in quanto il cumulo delle due provvidenze, tipicamente indennitarie, costituirebbe una grave anomalia del sistema, foriera di disparità di trattamento.

Pertanto, come ha rilevato la stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr.: Cons.Stato - Ad.Plen- 16.7.1993, n. 9), l'eventuale versamento, in favore del pubblico dipendente, di indennità assicurative o di altre somme a titolo di risarcimento del danno subito da parte di soggetti estranei all'Amministrazione, non comporta alcun effetto sulla determinazione della somma da liquidare al medesimo a titolo di equo indennizzo.

Ne consegue che illegittimamente l’Amministrazione, con il decreto impugnato in questa sede, ha denegato la liquidazione della somma quantificata quale equo indennizzo, in virtù del visto divieto di cumulo, ed invece correttamente, quanto meno per ciò che riguarda la sorte capitale, successivamente, con il decreto n. 221/2001, la stessa ha provveduto all’annullamento parziale del precedente ed alla liquidazione dell’importo dovuto a tale titolo.

5 - Tuttavia, secondo quanto si deduce dalla statuizione contenuta nel provvedimento citato in ultimo, resta ancora  da corrispondere al ricorrente il quantum allo stesso spettante a titolo di interessi, da calcolarsi, nella misura legale, dalla data di maturazione del credito (data del decreto di riconoscimento dell’equo indennizzo) sino al soddisfo, mentre nulla è dovuto a titolo di rivalutazione, atteso il carattere indennitario e non retributivo della somma in questione.

6 - Infine, con riguardo alle spese di giudizio ed all’onorario di difesa, essi vanno posti a carico dell’Amministrazione, in virtù delle considerazioni sopra svolte, e vanno quantificati come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe ed in parte lo accoglie, per l’effetto, ordinando all’Amministrazione intimata di corrispondere al ricorrente la somma dovuta a titolo di interessi legali sulla somma determinata quale equo indennizzo.

Ordina, altresì, all’Amministrazione di versare al ricorrente la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), a titolo di spese di giudizio ed onorario di difesa, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 4 maggio 2005.

Calogero PISCITELLO -  Presidente;

Rita TRICARICO - Giudice estensore.