REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n.  260/04
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 1946/98
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE  

 
 

- SEZIONE I -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G.R. n. 1946/98 proposto da

FARES ERNESTO, SASIA NATALINO, SALZANO ANTONIO, PARROCINI LUCIANO, SETTE FRANCESCO, SORO MICHELE, SAMBIAGIO BRUNO, MORANDINI CRISTIANO, OLIVERO BARTOLOMEO, ESENTATO GIUSEPPE, PERUZZI ANTONIO, DANDURA MICHELE, MOLINO SEBASTIANO, ALLEGRUCCI ANGELO, PANTUOSCO ANTONIO, TANGIANU BRUNO, PENSA ARMANDO, GIORDANO CARLO, LUPPINO COSMO, BRUNELLI RENATO, RUSCICA FRANZO, VASTANO ANTONIO, BORTOLI GINO, DELLA LUCIA LEO, SCALET SEBASTIANO, SOLERO ANTONIO, DELL’EVA GIUSEPPE, TOMASSINO MARIO, TOMASSINO PIERO, CAPOMONTE SALVATORE, LORENZO MICHELE, RANOCCHIA ROMEO, SANTORO GIOVANNI, MARSIGLIA GERLANDO, SILVETTI ULDERICO, SENZACQUA GINO, MELONI MARIO e TROINA GESUALDO, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Gallenca, domiciliatario in Torino, via XX Settembre, 60, come da mandato in calce al ricorso;

contro

POLIZIA DI STATO, in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro-tempore, non costituito in giudizio;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raul De Blasio di Palizzi, domiciliatario in Torino, via Cassini, 41, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;

per l’accertamento

del diritto al computo a favore dei ricorrenti, nella indennità di buonuscita erogata dall’INPDAP, della indennità pensionabile c.d. “di polizia” di cui all’art. 43, comma 2 L. 1° aprile 1981, n. 121;

e per la condanna

dell’INPDAP al pagamento a favore degli stessi ricorrenti delle somme ancora dovute a titolo di indennità di buonuscita, oltre a quella già corrisposta, con rivalutazione e interessi come per legge;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPDAP;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il I^ Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del 12 febbraio 2004 l’avv. Paolo Casetta in sostituzione dell’avv. Giuseppe Gallenca per i ricorrenti e l’avv. Raul De Blasio di Palizzi per l’INPDAP;

Ritenuto in

FATTO

I ricorrenti espongono di essere ex-dipendenti della Polizia di Stato ormai in congedo: al collocamento in quiescenza fece seguito la corresponsione dell’indennità di buonuscita, il cui calcolo non tenne però conto dell’indennità pensionabile di cui all’art. 43, comma 1 L. 1° aprile 1981, n. 121.

Con l’atto introduttivo di questo giudizio i ricorrenti chiedono la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con il computo nella sua base di clacolo dell’indennità pensionabile  “di polizia” di cui alla disposizione sopra citata.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo che denuncia Violazione e mancata applicazione di legge, con riferimento agli artt. 3, 4 e 38 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. integrato dall’art. 27, comma 1 L. 29 aprile 1976, n. 177, all’art. 43 L. 1 aprile 1981, n. 121, all’art. 143 L. 11 luglio 1980, n. 312, agli artt. 5 ed 11 D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69.

L’indennità pensionabile di polizia costituirebbe una voce integrante della retribuzione e come tale andrebbe computata nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.

L’INPDAP si è costituito in giudizio ed ha chiesto respingersi il ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti, ex-dipendenti della Polizia di Stato oggi a riposo, chiedono accertarsi il loro preteso diritto a che l’indennità di buonuscita liquidata all’atto della cessazione dal servizio ricomprenda anche l’indennità pensionabile di polizia, prevista dall’art. 43 L. 1 aprile 1981, n. 121.

A sostegno di tale assunto i ricorrenti osservano che l’emolumento è sicuramente pensionabile e che ha le caratteristiche richieste dalla legge per ricomprenderlo tra le voci retributive; esso spiega infatti efficacia sul computo della tredicesima mensilità, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare, per cui ha natura stipendiale e andrebbe conseguentemente considerato ai fini del computo della buonuscita.

Il Collegio rileva che la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva inizialmente assecondato l'argomentazione riferita, che tuttavia non pare più sostenibile dopo le decisioni 21 maggio 1996, n. 6 e 17 settembre 1996, n. 19 dell’Adunanza Plenaria.

E’ infatti prevalsa la tesi formale, dovendosi con ciò intendere che la ricomprensione di una voce nella retribuzione deriverà soltanto da un’espressa disposizione in tal senso. Si tratta di una lettura che ha inteso agevolare lo sforzo intrapreso in quegli anni per la diminuzione della spessa pubblica, e che si è basata sulla negazione della possibilità di giungere in via interpretativa ad una determinazione della retribuzione, diversa da quella stabilita dalle norme vigenti.

Dopo le decisioni citate, la giurisprudenza non ha dato segnali ulteriori di volersi discostare dalla tesi che era prevalsa, sì che il Collegio non ritiene di poter rimettere in discussione la questione (v. nello stesso senso T.A.R. Piemonte, I, 22 maggio 2001, n. 1119 e 20 giugno 2001, n. 1345).

Ne deriva che l’indennità di polizia, per quanto dichiarata pensionabile, non potrà essere ricompressa nel computo della buonuscita, perché nessuna disposizione prevede espressamente tale effetto.

Il ricorso va pertanto respinto, dovendosi peraltro compensare le spese, atteso il mutamento giurisprudenziale intervenuto in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 12 febbraio 2004 con l’intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente

Bernardo Baglietto - I^ Referendario Estensore

Paolo Peruggia - I^ Referendario

      Il Presidente L’Estensore

F.to A. Gomez de Ayala          F.to B. Baglietto

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 17 febbraio 2004

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave