REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 349/05

R.G. 1863-99

 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

- I sezione -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1863-99 proposto da .......rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Gozzi, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, Via Simone de Saint Bon n. 61;

contro

il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino,  presso cui domicilia in Corso Stati Uniti 45,

la Direzione della Casa Circondariale di Torino "Le Vallette", in persona del Direttore pro tempore;

per il riconoscimento

e la declaratoria, in favore di tutti i ricorrenti, del diritto al miglior trattamento economico dovuto a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute nell'espletamento del servizio di traduzione "fuori sede" dei detenuti della Casa Circondariale di Torino "Le Vallette", nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto alla restituzione delle somme loro dovute per il medesimo titolo ed indebitamente trattenute ai medesimi dalla liquidazione delle tabelle di missione dal Direttore pro tempore della Casa Circondariale di Torino "Le Vallette", con la conseguente pronuncia di condanna restitutoria; nonché, per l'effetto,

per la condanna

dell'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti di tutte le somme agli stessi dovute – oltre interessi legali e rivalutazione come per legge – a titolo di differenza tra quanto dagli stessi percepito a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del servizio di traduzione "fuori sede" dei detenuti della Casa Circondariale di Torino "Le Vallette", e quanto invece loro spettante in virtù del riconoscimento del diritto richiesto.

Visto il ricorso proposto dagli interessati con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato e i documenti depositati in ottemperanza all’ordinanza di questa Sezione del 26.1.2000;

Visti tutti gli atti e i documenti;

Relatore, all’udienza pubblica del 3 febbraio 2005, il Referendario Paolo Lotti e udito, altresì, per l’Amministrazione l’avv. Carotenuto;

FATTO

     I ricorrenti prestano servizio nel Corpo di polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale di Torino "Le Vallette" e vengono periodicamente impiegati nell'espletamento del servizio di  traduzione "fuori sede" dei detenuti ivi ristretti ad altri istituti aventi sede sul territorio nazionale.

     Come risulta dalle note loro indirizzate dal Direttore della C.C. di appartenenza, i ricorrenti sostengono di aver espletato il suddetto servizio, più volte verso il N..C. Roma "Rebibbia" anche nel corso dell'anno 1996 e, nonostante la produzione dei relativi fogli di viaggio, si sono visti opporre dal Direttore della C.C. di appartenenza il diniego del rimborso delle spese di viaggio sostenute, il cui ammontare è stato detratto dalla  liquidazione delle successive tabelle di missione.

     Con ricorso notificato in data 12.10.1999 e depositato in data 10.11.1999, i ricorrenti chiedevano il rimborso delle somme suddette per i seguenti motivi:

     - Violazione di legge – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – travisamento ed erronea valutazione dei presupposti.

     Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso.

     All’udienza pubblica del 3 febbraio 2005 il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

     Sostengono i ricorrenti che il diritto vantato in ricorso troverebbe il suo fondamento nella Circolare n. 3440/5890 del 21.10.1996 del Direttore Generale dell'Ufficio Centrale del Personale – Divisione V Sezione I – del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria secondo cui, "al fine di garantire una univoca e corretta procedura, nella liquidazione del trattamento economico di missione e nel rimborso delle spese sostenute dal personale in oggetto indicato, comandato in servizio fuori sede", fornendo un  testo riepilogativo delle norme procedurali vigenti e da applicarsi nella materia de qua.

     Nel caso in esame, l'Autorità che dispone l'invio in servizio fuori sede del dipendente è tenuta ad indicare nel provvedimento dispositivo "c) – se il dipendente è tenuto a fruire di vitto e di alloggio a carico dell'Amministrazione"; l'art.  4 della Circolare stabilisce, inoltre, che "in mancanza della specificazione di cui al punto sub "c" deve intendersi che il dipendente possa fruire, nel luogo di missione delle strutture alberghiere e di ristorazione consentite con conseguente rimborso, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, delle spese sostenute e documentate".

     Infine, sempre secondo i ricorrenti, l'art. 8, comma 2, del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 1990 per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri.

      La tesi dei ricorrenti è infondata.

      In effetti, dalla documentazione relativa alle disposizioni sulla liquidazione delle indennità di missione per il personale di polizia penitenziaria addetto al nucleo traduzioni, prodotta dall’Avvocatura, in ottemperanza all’ordinanza di questa Sezione del 26.1.2000, si desume, in primo luogo, che l'Amministrazione Centrale ha disposto, in via prioritaria, l'obbligo di usufruire, per alloggio e vitto, delle strutture esistenti presso gli Istituti Penitenziari del territorio nazionale, senza, quindi, alcuna spesa di vitto e alloggio.

     A seguito di tali disposizioni, pertanto, la Direzione C.C. di Torino non ha provveduto a rimborsare al personale richiedente alcune spese sostenute presso esercizi commerciali pubblici (per alloggio e/o vitto).

     Invece, le spese di viaggio sostenute dal personale sono state interamente rimborsate senza alcuna trattenuta, così come l'indennità oraria prevista.

     Le decurtazioni indicate dai dipendenti sono derivate, contrariamente a quanto essi sostengono, da richieste eccessive di anticipi di missione a fronte di documentazione probatoria non valida, con conseguente saldo negativo a debito dei dipendenti medesimi.

     La domanda proposta è, dunque, priva di fondamento e, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

     Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,  I sezione, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3 febbraio 2005, con l'intervento dei signori magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala, Presidente

Bernardo Baglietto,Consigliere

Paolo Lotti, Referendario estensore

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

f.to. Gomez de Ayala     F.to P. Lotti

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 21 febbraio 2005

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave