REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA – LECCE - SEZ. III

                                                      Sent. n. 1539/05 
 

Composto dai Sigg. Magistrati:

EVASIO SPERANZA        PRESIDENTE 

LUIGI COSTANTINI        CONSIGLIERE

PATRIZIA MORO             REFERENDARIO-RELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n.222/1999 proposto da: 
 

................, rappresentato e difeso dall’avv.G.iovanni Gabellone, elettivamente domiciliato in Lecce alla via San Francesco D’Assisi n.33 presso lo studio dell’avv. Sticchi Damiani

Contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica;

Questore di ....... p.t.,

Rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliati in Lecce alla via Rubichi,23 presso la sua sede

Per l’accertamento e la declaratoria

Del diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive spettatigli per l’attività di lavoro straordinario espletata nei mesi di febbraio,maggio,giugno,agosto, settembre,ottobre, novembre e dicembre 1997 e quindi per la condanna, previo provvedimento cautelare anche ex art.700 cpc, del Ministro dell’Interno alla liquidazione di tutte le somme a tale titolo dovute oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione a dì del soddisfo.

FATTO

Il ricorrente è Vice Sovrintendente della Polizia di Stato presso la Squadra mobile della Questura di ........ attualmente in forza alla Sezione Volanti.

Deduce il ricorrente di aver svolto lavoro straordinario nei mesi indicati in epigrafe e purtuttavia ha percepito una retribuzione per un numero di ore di straordinario inferiore a quelle effettivamente prestate.

Con il ricorso odierno il sig. ..........  rivendica l’accertamento ed il riconoscimento delle proprie ragioni e pertanto deduce i seguenti motivi di ricorso:

Violazione dei principi e delle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dell’Amm.ne della P.S.

Violazione e falsa applicazione del D.Legs. 12.5.1995 di attuazione della L.6.3.92 n.216.

Con atto di rito depositato il 5.2.1999 l’Avvocatura dello Stato ha provveduto alla costituzione in giudizio.

Nella camera di Consiglio del 16.7.99 il Tar ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

Con nota del 4.4.2000 il  Ministero ha comunicato la corresponsione del compenso concernente le ore di straordinario rese nel periodo suindicato, in attesa della definizione del merito del ricorso.

Nella pubblica udienza del 16.12.2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso proposto dal sig. ............ (tendente al riconoscimento del diritto al compenso per prestazioni lavorative rese dal ricorrente in eccedenza all’orario prescritto, quantificato nella somma di L.5.620.960 oltre interessi e rivalutazione monetaria) è fondato e va accolto.

Al riguardo si deve però preliminarmente affermare che, alla stregua di insegnamento giurisprudenziale consolidato, che il Collegio condivide, ai fini della retribuibilità del lavoro straordinario dei pubblici dipendenti in linea generale è necessaria l’autorizzazione formale e preventiva delle prestazioni in plus orario, al fine di controllare, nel rispetto dell’art.97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di servizio; in via eccezionale, per contro, e solo in caso di prestazioni rese per improcrastinabili esigenze di servizio, è ipotizzabile che l’autorizzazione (normalmente formale e preventiva) intervenga successivamente a sanatoria (cfr. ex plurimis tra le decisioni più recenti Cons. di Stato, Sez. VI, 10/4/2003, n.1899; 14/3/2002, n.153).

Premesso quanto sopra in generale, con specifico riguardo al caso in esame, va evidenziato che con nota del 13.5.1999, depositata il 22.5.1999, il Questore di ........ ha evidenziato quanto segue:

la Questura di ........gestisce un monte ore mensile per retribuire prestazioni di lavoro straordinario. Lo stesso viene distribuito fra i vari uffici dal Questore,tenuto conto del carico di lavoro di ciascuno di essi. La squadra Mobile, come altri uffici operativi dispone di un monte ore mensile assegnato in considerazione dell’organico e del tipo di attività cui è preposta.Il lavoro straordinario prestato dagli appartenenti alla Squadra Mobile è praticamente sempre di tipo emergente, cioè consequenziale ai fatti-reato per i quali è necessario l’intervento e dai quali scaturiscono poi operazioni in flagranza di reato o indagini coordinate dall’autorità giudiziaria.

Non è possibile,quindi, predeterminare il reale carico di lavoro mensile della Squadra Mobile, tenuto conto della realtà criminale che caratterizza la provincia di ....... …Perciò, spesso e necessariamente si fa ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e non sempre si è riusciti nel periodo in riferimento a contenerlo nei limiti del mote ore assegnato”.

Con la suddetta nota veniva allegato il prospetto delle ore di lavoro straordinario riferite al V.Sov. della P.S............o, per i mesi indicati in ricorso nel quale, effettivamente si riconosceva che le ore di lavoro straordinario rese dal ricorrente, nei periodi febbraio-dicembre 1997, risultavano essere in totale  536, delle quali 313 liquidate.

Tali circostanze  inducono il Collegio a ritenere che la tipologia del servizio prestato  che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente non fossero in qualche modo da lui evitabili, e fossero piuttosto in un certo senso imposte e tali sostanzialmente da doverle ritenere preventivamente autorizzate.

In ogni caso, lo straordinario in questione risulta documentato anche dai prospetti trasmessi dal Questore in data 11.3.1999, contenenti l’ordine di servizio e la ragione dello stesso.

Le considerazioni svolte sono sufficienti per accogliere il ricorso, dichiarandosi il diritto del ricorrente al compenso per le ore di lavoro straordinario prestate nel periodo febbraio-dicembre 1997, e non pagate, come risultante dal prospetto di cui sopra , allegato alla nota del 13.5.1999,prot.0369.2/AC, a firma del Questore di ........ depositata preso la Segreteria del Tar il 22.5.1999.

E’ da aggiungere, per quanto attiene specificamente ai profili monetari accessori, che il Tribunale, aderendo all’insegnamento espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (decisione n.3 del 15 giugno 1998), ritiene applicabile il divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione sancito dall’art.22, comma XXXVI, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 per i crediti retributivi (e in precedenza dall’art. 16, comma VI, della legge 30 dicembre 1991 n.412 per quelli previdenziali), trattandosi di credito sorto dopo tale data, con la conseguenza che spettano al ricorrente solo gli interessi legali, mentre la rivalutazione monetaria può essere attribuita, a titolo di maggior danno, unicamente se (e nella misura in cui) risulti superiore al tasso dell’interesse legale.

Il ricorso proposto dunque dev’essere accolto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- sede di Lecce- III sez. definitivamente pronunciando su ricorso descritto in epigrafe, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.


 
 
 
 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce il 16.12.2004

DOTT. EVASIO SPERANZA     PRESIDENTE

DOTT.SSA PATRIZIA MORO   ESTENSORE

PUBBLICATO MEDIANTE DEPOSITO IN

SEGRETERIA IL 18.03.2005