REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
Registro sentenze:/ 302/04
Registro Generale: 802/2001
nelle persone dei
Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente
ALBERTO PASI Cons. , relatore
CARLO TESTORI Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 20
Novembre 2003
Visto il ricorso 802/2001 proposto da:
XXXXXXXXX
rappresentato e difeso da:
MASI AVV. MARCO
con domicilio eletto in BOLOGNA
XXXXXXXXX
presso
MASI AVV. MARCO
contro
MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
MINISTERO
DELL'INTERNO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n. 22/1205/99C.M. 2^ del 4.11.1999 notificato il 29.03.2001 con il quale Regione Militare Centro a seguito di domanda regolarmente presentata dalla ricorrente in data 16.10-1997 al fine di ottenere il riconoscimento di infermità “morbo di Crohon e Ipotiroidismo Primario” dipendente da causa di servizio, si esprimeva ad unanimità di voti ed in conformità al giudizio di diniego di cui all’estratto di verbale mod. ML/ab n. 2743 datato 28.12.98 notificato il 22.3.99;
del foglio di comunicazione della Questura di Ferrara del 29.3.-2001;
di tutti gli atti comunque connessi con i precedenti;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLA DIFESA
Visti gli atti tutti della causa;
Designto relatore il Cons. Alberto Pasi;
Uditi, altresì, alla pubblica udienza
del 5.12.2002 l’avv.to F. Ravagnan in sostituzione dell’avv.to M. Masi e l’avv.to
L. Mariani;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Ricorre la sig.ra XXXXXXXXX, agente scelto della Polizia di Stato, per l’annullamento del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Morbo di Crohn e Ipotiroidismo Primario”.
Resiste l’Amministrazione.
La notifica dei verbali di visita medica collegiale di prima e seconda istanza è, evidentemente, idonea a partecipare alla richiedente l'esito negativo del giudizio medico, che l’Amministrazione non potrebbe disattendere, per cui non vi è interesse alcuno a dolersi della mancanza di un formale provvedimento di diniego, non essendo affatto preclusa in tal caso l’immediata impugnativa dei pareri contrari notificati, in quanto immediatamente lesivi (primo motivo).
La integrazione, ex art. 6 comma secondo del DPR n. 349/94, della Commissione medica da parte di un medico specialista, è una mera facoltà discrezionale dell’Amministrazione, che “può" esercitarla per “particolari infermità o lesioni",ma non costituisce affatto un obbligo per l’ufficio (terzo ed ultimo motivo).
Il difetto di motivazione, dedotto con il secondo motivo, non sussiste, relativamente alla negata dipendenza da causa di servizio dell’ ipotiroidismo primario.
Infatti, la Commissione di prima istanza, nel suo verbale del 28 dicembre ’98 (doc. 10 della P.A.), notificato all’interessata, ha dato ampie e precise indicazioni sulla differente eziologia di tale patologia (fattori genetici ed eredo-costituzionali).
Lo stesso non può dirsi per il giudizio relativo al “morbo di Crohon”, espresso in termini assolutamente generici e possibilistici: “eziologia…. a tutt’oggi ignota”, “ipotesi eziologiche” non confermate, etc. In particolare la conclusione che “non è possibile individuare con certezza nel servizio svolto …un fattore causale o …. Concausale efficiente e determinate” non è idonea a supportare, sul piano motivazionale, il diniego di riconoscimento, atteso che la giurisprudenza assolutamente prevalente è orientata a risolvere in senso favorevole al dipendente l’incertezza sulla sussistenza del nesso eziologico, essendo sufficiente un apprezzabile grado di probabilità (es. TAR Molise n. 58/94 ;TAR Lazio, sez. II, n. 695/96; Cons. Stato, Sez. VI n. 159/99), niente affatto escluso dalla riportata motivazione.
Il ricorso deve quindi essere accolto in parte annullandosi, affinché sia motivatamente rinnovato, il solo giudizio relativo al “morbo di Crohon”.
Spese compensate,
attesa la reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in
Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2003.
Presidente F .to
Bartolomeo Perricone
Cons.rel. est.
F.to Alberto Pasi
Depositata in
Segreteria in data 25/02/2004
Bologna, lì 25/02/2004
Il Segretario
F.to Silvia Lazzarini