REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER  L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA  
 

SEZIONE I  
 

Registro sentenze:/ 302/04

            Registro Generale: 802/2001  
 
 

nelle persone dei Signori: 
 

BARTOLOMEO PERRICONE Presidente 

ALBERTO PASI Cons. , relatore

CARLO TESTORI Cons.  
 

ha pronunciato la seguente  
 

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del 20 Novembre 2003  
 

Visto il ricorso 802/2001 proposto da:

XXXXXXXXX
 

rappresentato e difeso da:

MASI AVV. MARCO

con domicilio eletto in BOLOGNA

XXXXXXXXX

presso

MASI AVV. MARCO  
 

contro 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO   
 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n. 22/1205/99C.M. 2^ del 4.11.1999 notificato il 29.03.2001 con il quale Regione Militare Centro  a seguito di domanda regolarmente presentata dalla ricorrente in data 16.10-1997 al fine di ottenere il riconoscimento di infermità “morbo di Crohon e Ipotiroidismo Primario” dipendente da causa di servizio, si esprimeva ad unanimità di voti ed in conformità al giudizio di diniego di cui all’estratto di verbale mod. ML/ab n. 2743 datato 28.12.98 notificato il 22.3.99;

del foglio di comunicazione della Questura di Ferrara del 29.3.-2001;

di tutti gli atti comunque connessi con i precedenti;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: 
 

MINISTERO DELLA DIFESA

Visti gli atti tutti della causa;

Designto relatore il Cons. Alberto Pasi;

Uditi, altresì, alla pubblica udienza del 5.12.2002 l’avv.to F. Ravagnan in sostituzione dell’avv.to M. Masi e  l’avv.to L. Mariani; 
 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Ricorre la sig.ra XXXXXXXXX, agente scelto della Polizia di Stato, per l’annullamento del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Morbo di Crohn e Ipotiroidismo Primario”.

Resiste l’Amministrazione.

La notifica dei verbali di visita medica collegiale di prima e seconda istanza è, evidentemente, idonea a partecipare alla richiedente l'esito negativo del giudizio medico, che l’Amministrazione non potrebbe disattendere, per cui non vi è interesse alcuno a dolersi della mancanza di un formale provvedimento di diniego, non essendo affatto preclusa in tal caso l’immediata impugnativa dei  pareri contrari notificati, in quanto immediatamente lesivi (primo motivo).

La integrazione, ex  art. 6 comma secondo del DPR n. 349/94, della Commissione medica da parte di un medico specialista, è una mera facoltà discrezionale dell’Amministrazione, che “può"  esercitarla per “particolari infermità o lesioni",ma non costituisce affatto un obbligo per l’ufficio (terzo ed ultimo motivo).

Il difetto di motivazione, dedotto con il secondo motivo, non sussiste, relativamente alla  negata dipendenza da causa di servizio dell’ ipotiroidismo primario.

Infatti, la Commissione di prima istanza, nel suo verbale del 28 dicembre ’98 (doc. 10 della P.A.), notificato all’interessata, ha dato ampie e precise indicazioni sulla differente eziologia di tale patologia (fattori genetici ed eredo-costituzionali).

Lo stesso non può dirsi per il giudizio relativo al “morbo di Crohon”, espresso in termini assolutamente generici e possibilistici: “eziologia…. a tutt’oggi ignota”, “ipotesi eziologiche” non confermate, etc. In particolare la conclusione che “non è possibile individuare con certezza nel servizio svolto …un fattore causale o …. Concausale efficiente e determinate” non è idonea a supportare, sul piano motivazionale, il diniego di riconoscimento, atteso che la giurisprudenza assolutamente prevalente è orientata a risolvere in senso favorevole al dipendente l’incertezza sulla sussistenza del nesso eziologico, essendo sufficiente un apprezzabile grado di probabilità (es. TAR Molise n. 58/94 ;TAR Lazio, sez. II, n. 695/96; Cons. Stato, Sez. VI n. 159/99), niente affatto escluso dalla riportata motivazione.

Il ricorso deve quindi essere accolto in parte annullandosi, affinché sia motivatamente rinnovato, il solo giudizio relativo al “morbo di Crohon”.

Spese compensate, attesa la reciproca parziale soccombenza. 
 

P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2003. 
 

    Presidente  F .to Bartolomeo Perricone 
 

    Cons.rel. est. F.to  Alberto Pasi 
 

    Depositata in Segreteria in data 25/02/2004 
 

    Bologna, lì 25/02/2004

                             Il Segretario

          F.to Silvia Lazzarini