REPUBBLICA   ITALIANA                                         N. 2118/1991 Reg. Ric.

     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                               N.                  Reg. Sez.

   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA    N.      31           Reg. Sent.      

     SEZIONE I                                               Anno 2004

composto dai signori:

Dott. Bartolomeo Perricone    Presidente

Dott. Alberto Pasi     Consigliere 
Dott. Carlo Testori     Consigliere rel.est.
 

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2118 del 1991 proposto da ............................, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Tellerini e Laura Grassi, presso i quali è elettivamente domiciliato in Bologna, Strada Maggiore n. 24,

contro

il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici in via G. Reni n. 4 è domiciliato,

per l'annullamento

del decreto ministeriale notificato in data 17/7/1991 - con cui, riconosciuto al ricorrente il servizio prestato nell’Esercito dal 10/1/1981 al 9/1/1983, viene disposto l’avanzamento alla qualifica di “agente scelto” della Polizia di Stato con decorrenza 1/7/1988 - limitatamente alla qualifica individuata ai fini dell’avanzamento e al disconoscimento del periodo di leva.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Cons. Carlo Testori;

Uditi alla pubblica udienza del 4 dicembre 2003 l’Avv. L. Grassi e l’Avv. dello Stato A. Cecchieri;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F   A   T   T   O     e     D   I   R   I   T   T   O

1) Con il ricorso in epigrafe il sig. ......................, dipendente della Polizia di Stato, ha impugnato il decreto ministeriale datato 25 luglio 1990 con cui è stato promosso alla qualifica di agente scelto a decorrere dall’1 luglio 1988, contestando in particolare:

a) che, in violazione dell'art. 22 della legge n. 958/1986, il Ministero dell'Interno ha illegittimamente limitato a soli due anni il riconoscimento del periodo di servizio prestato dall'interessato nell'Esercito, con esclusione dell’ulteriore anno svolto in servizio di leva;

b) che in ogni caso la maggiore anzianità riconosciuta, pari al periodo di servizio militare, doveva essere applicata alla qualifica di vicesovrintendente e non a quella di agente scelto.

2) L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma; perciò questo Tribunale, trattata la causa all'udienza del 10 aprile 2003, rilevando tra l'altro che non risultava depositato in giudizio l’impugnato decreto ministeriale (datato 25 luglio 1990 e registrato alla Corte dei Conti il 13/6/1991, registro n. 28 - Interno - foglio n. 191), nè gli atti a quello presupposti, ha disposto istruttoria a carico del Ministero dell'Interno, con ordinanza n. 40 del 29 aprile 2003.

L'Amministrazione non ha ottemperato. Il Collegio ritiene di potere comunque definire la controversia, nuovamente trattata all'udienza del 4 dicembre 2003, sulla base degli atti acquisiti al giudizio; la comunicazione datata 26 giugno 1991, allegata al ricorso, riporta infatti tutti gli elementi essenziali del decreto impugnato, compresi i riferimenti normativi necessari a ricostruire l'iter logico-giuridico che ha indotto il Ministero ad adottare il provvedimento contestato dal ricorrente; perciò si può prescindere dall'insistere nell'ordine istruttorio rimasto inottemperato, che era principalmente finalizzato ad assicurare la completezza documentale del giudizio.

3) Il ricorso è infondato.

Sotto un primo profilo il ricorrente contesta la violazione dell'art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, come sostituito dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, richiamandosi in particolare all'equiparazione dei "periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri……"; in proposito sostiene che, in base alla disposizione citata, uguale trattamento doveva essere riconosciuto, al pari degli ulteriori due anni di servizio prestato nell'Esercito dal 10/1/1981 al 9/1/1983, anche all'anno precedente prestato in ferma di leva.

Il Collegio rileva, in via preliminare, che la disposizione richiamata nel ricorso è quella di cui al comma 7 del citato art. 77, che specificamente riguarda la valutabilità dei servizi in questione nell'ambito dei "pubblici concorsi", come ulteriormente chiarito dal successivo comma 9. In secondo luogo osserva che, come espressamente indicato nella menzionata comunicazione del 26 giugno 1991, la determinazione ministeriale impugnata è stata assunta in dichiarata applicazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986 n. 668 e dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077; tali norme così dispongono:

- art. 51: "1. Per il computo dell'anzianità prevista nei decreti di attuazione della L. 1° aprile 1981, n. 121, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche e della progressione in carriera, nonché ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o a qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell'articolo 41 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. Il personale interessato è ammesso a beneficiare per una sola volta del riconoscimento di cui al precedente comma 1, che, in ogni caso, non compete a coloro che ne abbiano già usufruito anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121".

- art. 41: "Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà.

I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi.

Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive.

I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.

È abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".

Sulla base di quanto precede il Collegio ritiene che l'Amministrazione ha correttamente applicato, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 51, le previsioni dell'art. 41 del D.P.R. n. 1077/1970, che al quarto comma non fa menzione, tra i servizi militari considerati, del servizio di leva; e che su tali previsioni non incide la disposizione, successivamente intervenuta, di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 237/1964 (nella formulazione introdotta dall'art. 22 della legge n. 958/1986), che è specificamente riferita ai casi di accesso alle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso, mentre nel caso in esame si tratta di progressione in carriera. E la scarsa giurisprudenza in materia conforta tale conclusione laddove esclude dal computo dell'anzianità degli appartenenti alla Polizia di Stato il servizio militare di leva (TAR Pescara 26 marzo 1993 n. 119) e sottolinea il carattere rigido e tassativo della casistica riguardante i servizi militari valutabili ex art. 41 citato (Consiglio di Stato, Sez. I, 8 marzo 2000 n. 33).

Anche per quanto concerne l'ulteriore profilo dedotto il ricorso non può essere accolto. Sostiene il ricorrente che, in ogni caso, il riconoscimento del servizio militare prestato avrebbe dovuto applicarsi alla qualifica di vicesovrintendente e non a quella di agente scelto, con riferimento alla circostanza che già nel 1988 l'interessato era in possesso dei requisiti di anzianità richiesti per l'accesso al corso per la qualifica superiore, che tuttavia gli era stato negato nel presupposto dell'insussistenza dei requisiti medesimi. Ad avviso del Collegio la mancata impugnazione delle determinazioni all'epoca adottate dall'Amministrazione in senso sfavorevole al sig. .....................pregiudicano la possibilità di far valere in questa sede pretese contrastanti con situazioni ormai intangibili.

4) Per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.

Sussistono validi motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.   Q.   M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 4 dicembre 2003.

Presidente F.to Bartolomeo Perricone

Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori

Depositata in Segreteria in data 19/01/04

Bologna, li 19/01/04

                        Il Segretario

                        F.to Silvia Lazzarini