T.A.R. Sardegna

SENTENZA 13.09.2004 n.1321

sul ricorso n. 1521/2002 proposto da ...rappresentata e difesa dall'avv ..., con domicilio eletto in Cagliari, ...n. 1, presso ...;
contro
MINISTERO GRAZIE E GIUSTIZIA, DIRETTORE GENERALE AA.GG. DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E COMMISSIONE ESAMI ABILITAZIONE AVVOCATO ANNO 2002/2003, rappresentati e difesi dall'avvocatura Distrettuale dello Stato;
e nei confronti
CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI CAGLIARI, non costituito in giudizio
per l'annullamento
della delibera della Commissione per gli esami di Avvocato che, nella seduta del 29 novembre 2002, ha deciso di non ammettere la ricorrente agli esami di esercizio della professione legale per l'anno 2002; nonché della delibera della stessa Commissione del 15 dicembre 2003, che ha confermato la precedente decisione (impugnata con motivi aggiunti) e gli atti conseguenti e successivi a tali determinazioni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 7 luglio 2004 il consigliere Rosa Panunzio;
UDITI altresì i legali di parte, come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

F A T T O

La ricorrente ha presentato domanda per essere ammessa a sostenere gli esami per l'abilitazione alla professione di Avvocato; la domanda veniva corredata dalla documentazione relativa al compimento della pratica, per un periodo di tre mesi, quale praticante legale e, per un periodo di un anno e nove mesi, quale magistrato onorario di Tribunale.
La Commissione per gli esami di Avvocato deliberava di non ammettere l'interessata a sostenere gli esami perché non in possesso del requisito previsto dall'art. 18, comma secondo, R.D.L. 27/11/33 n. 1578, consistente nell'aver prestato servizio per almeno due anni quale giudice onorario di Tribunale e perchè l'attestazione di avere svolto pratica forense, nel periodo dal 6/11/2000 al 7/2/2001, non poteva essere presa in considerazione.
Contro tale determinazione propone, l'interessata, ricorso giurisdizionale deducendo i seguenti motivi di censura.
Errata interpretazione dell'art. 18, secondo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578; la disposizione, che equipara alla pratica il servizio prestato per almeno due anni da magistrato, deve ritenersi riferito ai casi in cui il magistrato non abbia svolto alcuno periodo di praticantato legale, perché in tale ultimo caso i servizi devono essere cumulati ai fini del conseguimento della compiuta pratica, richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione.
Anche l'argomentazione relativa all'art. 4, n. 7, del D.M. del 10/7/02 per cui la ricorrente avrebbe dovuto presentare un certificato dell'amministrazione presso la quale aveva prestato servizio per comprovare il requisito prescritto, attiene esclusivamente ad un mero adempimento probatorio, senza alcuna rilevanza sulla situazione sostanziale dedotta in ricorso.
Con atto, notificato il 27 febbraio 2004 e depositato in data 9 marzo 2004 ha proposto, il procuratore della parte attrice, motivi aggiunti contro:
a) la determinazione della Commissione di esami adottata il 15 dicembre 2003, nella parte in cui ha ritenuto di non modificare il precedente provvedimento e ha deliberato di rigettare l'istanza della ricorrente, b) la graduatoria definitiva degli idonei, nella parte in cui pur avendo inserito fra gli stessi la ricorrente, ha apposto, affianco al suo nome, la postilla "con riserva"; c) l'illegittima composizione della Commissione d'esame.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che, per il tramite della difesa erariale, controdeduce alle tesi esposte ricorso e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 23/03 è stata accolta la domanda dell'interessata di ammissione, con riserva, alle prove scritte degli esami di esercizio della professione legale.
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, presenti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.

D I R I T T O

La questione posta all'attenzione del Collegio attiene all'interpretazione dell'art. 18 del R.D.L. 27/11/33, n. 1578.
In particolare, l'articolo prevede al primo comma: "Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'università della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro di grazia e giustizia". Ed al secondo comma: " E' equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni da magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo, o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, dai vicepretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere".
Dalla lettura delle disposizioni sopra riportate emerge che il legislatore non ha disciplinato l'ipotesi di cumulo delle attività ivi previste con l'attività di pratica legale, compete, quindi, all'interprete verificare se tale cumulo sia o meno consentito.
Il Collegio ritiene che tale cumulo sia possibile, trattandosi di attività tra loro omogenee, come espressamente afferma l'art. 18 del R.D.L. 27/11/33, n. 1578, che parla di "equiparazione" fra il servizio prestato in qualità di giudice onorario e la pratica forense.
In mancanza di espresse disposizioni contrarie, la norma va, quindi, intesa nel senso che i due tipi di servizi possono essere sommati al fine di raggiungere il requisito dei due anni di pratica, richiesti dalla legge per sostenere l'esame di abilitazione.
Conclusivamente, si ritiene che il periodo di tre mesi di pratica forense espletata dalla ricorrente possa essere cumulato con quello di ventuno mesi di servizio dalla stessa prestato quale magistrato onorario presso l'amministrazione giudiziaria, e che la somma dei due periodi (raggiungendo i due anni) configuri il requisito prescritto dal bando.
In relazione all'ulteriore ragione di non ammissione all'esame, contestata dalla difesa attrice, concernente l'attestazione di avvenuta pratica, ritenuta dalla Commissione non idonea, perché relativa a soli tre mesi, deve il Collegio rilevarne l'infondatezza.
L'art. 6 lett. a) del D.P.R. 10.5.90 n. 101, invocato dalla Commissione, si limita a prescrivere che i praticanti procuratori devono tenere un apposito libretto in cui devono annotare le udienze alle quali il praticante ha assistito e che tale assistenza non può essere inferiore a 20 udienze per ogni semestre.
Questo significa esclusivamente che vi deve essere una certa concentrazione di frequenza nell'assistere alle udienze, ma non che periodi inferiori ai sei mesi non contino ai fini della compiuta pratica; pertanto, per un trimestre di pratica non si potrà sicuramente scendere al di sotto delle 10 presenze in aula.
Nel caso di specie, come dichiarato dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari, nel libretto della pratica forense della ricorrente risultano annotate 13 udienze, a copertura di un periodo di pratica intercorrente dal 6 novembre 2000 al 7 febbraio 2001.
Tale periodo deve, quindi, ritenersi utile ai fini che qui interessano.
Alla stregua delle considerazioni svolte ed assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso è accolto, conseguentemente sono annullati i provvedimenti della Commissione d'esame, che non hanno ammesso la ricorrente alle prove d'esame.
Gli altri atti impugnati, meramente esecutivi delle suddette determinazioni, seguono la sorte dei provvedimenti annullati.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno, inoltrata con i motivi aggiunti, ritiene il Collegio debba essere respinta, da un lato, in quanto l'accoglimento della domanda cautelare ha consentito all'interessata di sostenere "con riserva" le prove d'esame e, dall'altro, in quanto non è provata la perdita economica per il mancato avvio dell'attività professionale per il periodo richiesto (dal momento del superamento delle prove d'esame alla decisione del presente ricorso).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati: deliberazione del 29.11.2002 e del 15.12.2003, impugnata con i motivi aggiunti.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in ? 2.000,00 (duemila/00), piu IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7.7.2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Manfredo Atzeni, Pres. f.f.
Rosa Panunzio, Cons. est.
Alessandro Maggio, Cons.
Depositata in segreteria oggi:13 settembre 2004
Il Direttore di segreteria