N. 24/04 Reg. Sentenze

N. 2149/02 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA

                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania - Sezione Seconda - nelle persone dei magistrati

dott. Vincenzo Zingales - Presidente

dott. Rosalia Messina - Componente, rel. est.

dott. Michelangelo Francavilla - Componente

ha pronunciato la seguente 
 

                                                  SENTENZA

su:

ricorso n. 2149/02 R.G.;

ricorrente: XXXXXXXXXXX (difens. l'avv. Francesco Castello, domiciliatario l'avv. Giuseppe La Malfa); amministrazione resistente: Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S. - Direzione centrale per le risorse umane (difens. l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege);

controinteressato: XXXXXXXXXXXX (difens. l'avv. Antonino Galasso, domiciliatario);

interveniente: XXXXXXXXXXXX - con sede presso la Questura di Catania (difens. l'avv. G. La Malfa, domiciliatario);

oggetto: annullamento del provvedimento dagli estremi non noti, di nomina del predetto controinteressato quale Comandante della sottosezione di Polizia stradale di XXXXXXXXXX;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore la dott. Rosalia Messina;

Uditi, alla udienza pubblica del 7 Novembre 2003, i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue FATTO E DIRITTO 
 

1. Premesse di fatto . 
 

Con istanza 26 Gennaio 2002 XXXXXXXX, odierno ricorrente, aveva rappresentato alla p.a. della quale è dipendente (egli è Ispettore superiore della Polizia di Stato, in servizio presso la sottosezione di Polizia stradale di XXXXXXXXXXXXX ) di aspirare all'avvicendamento al precedente Comandante, che sarebbe stato collocato in quiescenza nel mese di Aprile 2002. Integrava detta istanza con successiva istanza 19 Marzo 2002, sottolineando il vantaggio economico che rappresenterebbe per l'amministrazione il conferimento dell'incarico a persona - come appunto esso istante - residente in sede.

Con successiva istanza 19 Aprile 2002 il XXXXXXX - rimaste le su descritte istanze senza riscontro da parte del l'amministrazione. ed essendo stato nominato al posto di Comandante sopra specificato l'odierno controinteressato, XXXXXXXX -chiedeva la revoca di tale nomina, nell'assunto dell'illegittimità della stessa.

Interloquiva nella vicenda, con telegramma, il sindacato XXXXXX-odierno interveniente - che chiedeva la sospensione dell'efficacia della nomina del XXXXXXX, facendo presente di ritenerla illegittima.

Perdurava il silenzio dell'amministrazione.

Il XXXXXX proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, deducendo le censure di violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 335/1982 come mod. dal D.l.vo n. 197/1995 (primo motivo); violazione dell'art. 1/1 L. n. 241/1990, dell'art. 4/3, lett. c), L. n. 59/1997 (c.d. Bassanini 1): violazione art. 2/1, lett. a), D.l.vo n. 165/2001; violazione art. 511 D.l.vo n. 165/2001; violazione del .principio di economicità (secondo motivo); violazione dell'art. 2 L. n. 241/1990; violazione del principio dell'affidamento (terzo motivo); violazione dell'art. 22 L. n. 241/1990; violazione del principio di trasparenza; violazione del principio di imparzialità (quarto motivo); eccesso di potere per macroscopica irragionevolezza e per sviamento; violazione del principio di buon andamento; eccesso di potere per carente istruttoria e sviamento (quinto motivo); violazione del principio di ragionevolezza sotto altro profilo (sesto motivo); eccesso di potere per violazione della prassi, violazione ingiustificata del principio dell'auto-limite; violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990;

eccesso di potere per difetto di motivazione, arbitrarietà, ingiustizia manifesta (settimo motivo); violazione del principio dell'affidamento in senso oggettivo; eccesso di potere per violazione dell'obbligo di correttezza, per arbitrarietà e per manifesta ingiustizia (ottavo motivo); eccesso di potere per contraddittorietà; violazione del principio di ragionevolezza (nono motivo).

Si costituiva in giudizio la difesa erariale per l'amministrazione dell'Interno, depositando documenti e relazione proveniente dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio ordinamento e contenzioso, Divisione 11, con la quale sono state contestate le deduzioni di parte ricorrente.

Si è pure costituito in giudizio il controinteressato XXXXXXX, per difendere la legittimità dell'impugnata nomina.

Con successive memorie, tutte le parti predette hanno esplicato ulteriori difese.

E' da ultimo intervenuto adesivamente il sindacato XXXXXXX.

2. Esame delle questioni sottoposte al collegio.

a) Eccezione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Parte controinteressata ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto dell'interesse processuale in capo al ricorrente, che ha chiesto ed ottenuto, nelle more del giudizio, il trasferimento ad altro ufficio.

L'eccezione è infondata.

Innanzitutto il ricorrente ha chiesto il predetto trasferimento -come risulta dalla documentazione in atti - con espressa riserva degli effetti della decisione del ricorso in epigrafe.

Va in secondo luogo rilevato che si ha sempre interesse alla positiva definizione di una controversia dalla quale potrebbe scaturire un'azione risarcitoria.

Infine, è innegabile, ad avviso del collegio, l'interesse almeno morale del dipendente pubblico alla decisione riguardante una pretesa dal cui accoglimento sarebbe derivato il miglioramento della propria situazione professionale, o comunque il riconoscimento di qualità e idoneità professionali.

b) Contestazione sull'ammissibilità e ricevibilità dell'intervento del XXXXXXX.

La difesa del controinteressato ha contestato, in camera di consiglio, l'ammissibilità e la ricevibilità dell'atto di intervento del XXXXXX, per non essere stato notificato presso il difensore costituito del medesimo controinteressato, e comunque oltre i termini di legge.

Le eccezioni sono in parte fondate, in quanto, come subito si preciserà, l'intervento del XXXXXXX non è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 22/2 L. n. 1034/1971 ("Chi ha interesse nella contestazione può intervenire con l'osservanza delle nonne di cui agli artt. 37 ss. del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge. La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria... Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti.", ed all'art. 38 RD. n. 642/1907, come modificato dall'art. 1 L. n. 205/2000, che recita: "La domanda d'intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, e deve essere depositata in segreteria entro dieci giorni successivi a quello della notificazione".

Ritiene il collegio che, pur in assenza di una norma che ponga un limite temporale entro il quale può essere proposta la domanda di intervento, questo deve essere presentato entro il termine di venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza di discussione del ricorso, termine previsto per la produzione di documenti dall'art. 23, comma 4, della legge, n. 1034/1971 e successive modifiche (cfr.: T.a.r. Bolzano, n. 199/2002; T.a.r. Bologna, 11, n. 708/1997).

Tale termine è stato, nella specie, rispettato, poiché l'atto di intervento è stato notificato in data 10 e 11 Ottobre 2003, e depositato il successivo 13 Ottobre, laddove l'udienza pubblica era stata fissata per il giorno 7 Novembre 2003.

E' invece palese la violazione delle disposizioni su richiamate sotto il profilo della effettuazione della notificazione al controinteressato non presso il domicilio eletto, e quindi non presso il difensore costituito.

L'intervento del XXXXX va, pertanto, dichiarato inammissibile.

c) Esame delle censure dedotte.

Va innanzitutto osservato che la circostanza che le istanze di parte ricorrente non' siano state, come già esposto nel precedente paragrafo, esaminate e riscontrate dall'amministrazione rende palesemente fondate le censure di violazione dell'art. 2 L. n. 241/1990 (di cui al terzo motivo di ricorso) e di violazione dell'art. 3 della medesima legge (di cui al settimo motivo di ricorso).

E' infatti obbligo dell'amministrazione provvedere sulle istanze dei privati che non appaiano manifestamente infondate (T.a.r. Lecce, 1523/2002).

Nel caso di specie, tale manifesta infondatezza delle istanze del XXXXXX  non può ravvisarsi, attesa la imminente vacanza di un posto apicale nel medesimo ufficio in cui il dipendente ha prestato e presta servizio, ed in relazione al quale posto egli ha svolto funzioni vicarie del superiore nei periodi di assenza di quest'ultimo. Ammesso che l'istanza in questione sia da qualificare - come sostenuto dalle parti resistenti - come irrituale, non essendovi un procedimento concorsuale in itinere per la copertura di quel posto, tuttavia i principi di trasparenza (imparzialità) e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost. non possono essere obliterati.

Se, dunque, deve ritenersi che l'amministrazione non poteva esimersi dal provvedere, la mancata considerazione dell'istanza del XXXXXXX si riflette negativamente sulla legittimità dell'impugnata nomina del controinteressato, inficiandola.

Oltretutto, l'omessa risposta alle istanze del XXXXXXX comporta mancanza di esternazione delle ragioni per le quali la sua istanza non poteva essere accolta; pertanto, anziché procedere ad inammissibili integrazioni postume della motivazione, che in sede giurisdizionale non possono trovare ingresso, l'amministrazione avrebbe dovuto esplicitare gli eventuali motivi di fatto e di diritto ostativi all'accoglimento dell'istanza in questione.

Anche sotto il profilo della violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'obbligo di motivazione ivi previsto, pertanto, il ricorso appare fondato.

La natura assorbente delle censure che sono state ritenute fondate esime il collegio dalla disamina degli ulteriori motivi di gravame. 
 

3. Conclusioni.

Il ricorso deve, per le ragioni che sono state illustrate nel precedente paragrafo, essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnato trasferimento del controinteressato, salvi gli ulteriori legittimi e motivati provvedimenti del l'amministrazione.

Appare equo compensare le spese fra le parti private, mentre deve condannarsi l'amministrazione a corrispondere al ricorrente, a titolo di spese giudiziali, la somma liquidata in dispositivo. 
 

                                              P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. II) - così statuisce:

1) dichiara inammissibile l'intervento adesivo spiegato dal XXXXXX;

2) accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi precisati in parte motiva, per l'effetto annullando l'impugnata nomina e trasferimento del controinteressato, salvi gli ulteriori legittimi e motivati provvedimenti dell'amministrazione;

3) pone le spese di giudizio a carico dell'amministrazione resistente, nella misura complessiva e forfettaria di euro 1.500 (millecinquecento), compensandole fra le parti private.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Cosi deciso in Catania, in camera di consiglio, in data 7 Novembre 2003. 
 
 

IL PRESIDENTE

F.to Vincenzo Zingales 
 

L’ESTENSORE 

F.to Rosalia Messina