REPUBBLICA ITALIANA N. 264-05 Reg. Sent.       
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima,  ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

N.  5033  Reg. Gen.

ANNO    2004

 
 

sul ricorso R.G. n. 5033/2004 proposto dalla sig.ra ......, rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso dall’Avv.to Saverio Lo Monaco, presso lo studio del quale, in Palermo via S.Meccio n.25, è elettivamente domiciliata;

C O N T R O

- il Ministero dell’Interno,  in persona del Ministro pro tempore, rapp.to e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

e NEI CONFRONTI DI

......., non costituiti in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO

- del provvedimento n.333.D/23945 del 20/7/2004 con il quale, in forza della sentenza del T.A.R.  Sicilia Sez. Palermo n.700/04, viene annullato il provvedimento ministeriale n.4.13.19/1 – 3/4093 del 2/8/2000 di assegnazione della ricorrente alla Questura di Trapani, più precisamente nella parte in cui con decorrenza 1/11/2000 la ricorrente viene rassegnata, al termine del 152° Corso di Formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, alla Questura di Trapani.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per l’amm.ne intimata;

     Designato relatore alla camera di consiglio del 2.12.2004 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano per la trattazione della istanza incidentale cautelare;

     Uditi l'avv.to S. Lo Monaco per la ricorrente e l'avv.to dello Stato M. Mango per l'Amm.ne intimata;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

     Con ricorso notificato i dì 5./9.11.2004, e depositato il successivo 19.11., la ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe lamentando di essere stata rassegnata a prestare servizio presso la Questura di Trapani nonostante la sentenza n. 700/04 di questa Sezione avesse annullato la precedente, conforme, assegnazione.

     Deduce vizi di violazione del giudicato e di eccesso di potere sotto molteplici profili, rilevando che l’atto impugnato costituisce sostanziale elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 700/2004, della quale chiede l’esecuzione, anche nelle forme proprie dell’ottemperanza.

     L’amm.ne intimata si è costituita in giudizio senza spiegare difese scritte.

     Alla camera di consiglio del 2.12.2004 il ricorso è stato assunto in decisione ai sensi degli artt. 21 e 26 l. n. 1034/1971, come modificati dalla l. n. 205/2000, sussistendo i presupposti di legge.

DIRITTO

1. Rileva il Collegio che il ricorso all’esame, sebbene proposto nelle forme proprie di un autonomo giudizio di impugnazione dell’atto lesivo, si configura quale giudizio di esecuzione rispetto alla sentenza n. 700/2004 resa inter partes dalla Sezione, della quale non appare necessario verificare il formale passaggio in giudicato in considerazione degli autonomi poteri di esecuzione delle proprie sentenze, non sospese, concesse a questo Tribunale dall’art. 10 l. n. 205/2000.

2. Ed invero il provvedimento impugnato costituisce evidente elusione della citata pronunzia, con la quale si era disposto l’annullamento dell’originaria assegnazione della ricorrente, al termine del 152° Corso di Formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, alla Questura di Trapani sul presupposto che l’Amm.ne aveva richiesto ai vincitori di esprimere alcune preferenze ai fin dell’assegnazione della prima sede di servizio, con ciò ingenerando in questi una aspettativa ed, in qualche modo, autovincolandosi alla valutazione delle preferenze acquisite, e che detta condotta, dalla quale non poteva di certo discendere il diritto dei vincitori all’assegnazione di una delle sedi prescelte, imponeva però all’amministrazione un obbligo di motivazione in ipotesi di mancata assegnazione ad una di quelle.

3. Con l’atto impugnato l’Amm.ne, in formale esecuzione della citata pronunzia, reitera l’assegnazione alla Questura di Trapani in asserito contemperamento delle esigenze di servizio, delle preferenze espresse e di un criterio di prossimità geografica autonomamente assunto dalla stessa Amm.ne.

     Ritiene, però, il Collegio che il provvedimento non sfugga alle censure dedotte ove si rilevi che l’amm.ne continua a sovrapporre, ed a privilegiare, rispetto al criterio di prioritaria considerazione delle presenze manifestate, un criterio di prossimità geografica autonomamente assunto; e ciò, a quanto è dedotto, non solo nei confronti (ed in danno) della ricorrente, ma anche nei confronti dei soggetti che sono stati assegnati nelle sedi dalla stessa indicate.

     Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, e l’atto impugnato deve essere annullato, con specifica indicazione all’amministrazione che il criterio da seguire per la corretta esecuzione della citata sentenza n. 700/22004 di questa Sezione deve essere quello di privilegiare le indicazione espresse, su richiesta, dalla ricorrente che potranno risultare recessive solo a fronte di specifici ed oggettivi profili ostativi, discendenti dal bando o da oggettive esigenze di servizio, e non a fronte di altri criteri autonomamente assunti dall’amm.ne.

     Il Collegio fissa, quindi, un termine di giorni trenta, dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, per la corretta esecuzione della citata sentenza n. 700/2004.

     Per l’ipotesi di eventuale, ulteriore inadempienza alla scadenza del termine, nomina sin d’ora il Dott. Piero Marcellino, Prefetto della Repubblica a riposo, residente in Palermo, via P.pe di Paternò n. 101, quale Commissario ad acta per l'adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi nel termine di giorni sessanta dalla scadenza del termine in precedenza fissato a carico e spese dell'Amm.ne inadempiente.

     Condanna l'Am.ne intimata al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.500,00 (euro millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A., in favore della ricorrente.

P. Q. M.

     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe.----------------------------------

     Dichiara l'obbligo del Ministero dell’Interno, Dip.to della Pubblica Sicurezza, di dare esecuzione alla sentenza n. 700/2004 resa inter partes da questa Sezione, nel termine indicato in motivazione.---------------------------------------------------------------

     Nomina, sin d’ora, il Dott. Piero Marcellino, Prefetto della Repubblica a riposo, residente in Palermo, via P.pe di Paternò n. 101, quale Commissario ad acta per il compimento dei necessari atti di esecuzione, a carico e spese dell'Amm.ne inadempiente, nell'ulteriore termine in motivazione indicato.------------------------

     Condanna l'Amm.ne intimata al pagamento della somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A., in favore della ricorrente per spese del giudizio.------------------------

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------

     Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2004, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:-------------

     - Giorgio Giallombardo      -  Presidente;

     - Salvatore Veneziano     -  Consigliere Estensore;

     - Nicola Maisano                -  Referendario.

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria  il 25/02/2005

                                                                 Il Segretario

I.B.