REPUBBLICA ITALIANA N. 267-05 Reg. Sent.       
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima,  ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

N.  680   Reg. Gen.

ANNO    2000

 
 

sul ricorso n. 680/2000 proposto da ........., rappresentati e difesi dall’Avv.to Francesca Adamo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Palermo, Via Goethe 22;

C O N T R O

il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto ministeriale N.333-D/9807.C. del 18.10.99, notificato il 29.12.99, di non accoglimento della proposta di promozione per merito straordinario formulata in favore dei ricorrenti dal Questore di Palermo

e per il riconoscimento

del diritto alla promozione per merito straordinario formulata dal Questore di Palermo in data 05.07.1999

     Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato al Ministero dell’Interno in persona del Capo della polizia – Dir. Gen. della Pubblica Sicurezza di Roma il 03/03/2000, non costituito in giudizio, e depositato il 13/03/2000;

     Visti gli atti tutti di causa;

     Designato relatore alla pubblica udienza del 28/01/2005 il Referendario Dr. Roberto Valenti;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

     Con il ricorso in epigrafe notificato il 03.03.2000 al Ministero dell’Interno in persona del Capo della polizia – Dir. Gen. della Pubblica Sicurezza di Roma e depositato il 13.03.00, i ricorrenti ....... chiedono l’annullamento del provvedimento in epigrafe con il quale non è stata accolta la proposta di promozione per merito straordinario formulata, in loro favore, dal Questore di Palermo. Premettono gli istanti di essere entrambi Agenti scelti della Polizia di Stato in servizio a Palermo: in tale qualità, in data 27.09.1998, i ricorrenti sono  intervenuti in modo risolutorio e tempestivo a salvare la vita di un uomo, aspirante suicida, sul punto di lanciarsi nel vuoto. Per i fatti di cui sopra il Questore di Palermo in data 05.07.1999 ha avanzato proposta di promozione per merito straordinario ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 335/82, non accolta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – con provvedimento n.333-D/9807.C. di cui in epigrafe.

     Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha proposto gravame, chiedendone l’annullamento,  deducendo la censura della mancanza di motivazione.

     Osservano i ricorrenti che all’Amministrazione intimata è attribuito un potere discrezionale in ordine al conferimento della promozione per merito straordinario. Stessa discrezionalità è riconosciuta altresì all’Amministrazione nel procedere all’accertamento del possesso, in capo ai promuovendi, dei requisiti necessari a ricoprire la qualifica superiore. Ciò malgrado, il diniego il diniego di promozione sulla proposta circostanziata avanzata dai superiori, deve essere adeguatamente motivata (Tar Lazio 88/423). Nella specie, il provvedimento impugnato difetta dei requisiti di legge in ordine all’obbligo di motivazione: nessuna comunicazione relativa alle motivazioni del diniego è infatti pervenuta ai ricorrenti che, viceversa, si interrogano in ordine a quali accertamenti siano stati posti a fondamento provvedimento impugnato, attesa la dettagliata relazione di sevizio circa i fatti dai quali è promanata la proposta di promozione. Data l’illegittimità del decreto in epigrafe, i ricorrenti ne chiedono l’annullamento.

     L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

     Alla pubblica udienza del 28.01.2005 il ricorso è  stato posto  in decisione.

     DIRITTO

     Ritiene, in via preliminare, il Collegio di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

     Invero il ricorso è stato notificato presso la sede del Ministero dell’Interno in persona del Capo della polizia – Dir. Ge. della Pubblica Sicurezza di Roma, e non già presso l’Avvocatura dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege: né l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, determinando effetto sanante.

     Orbene, con riguardo a siffatta evenienza la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto che “E' inammissibile il ricorso giurisdizionale notificato al domicilio dell'autorità statale emanante anziché presso quello dell'avvocatura dello Stato competente, per legge domiciliatura dei ricorsi avverso le amministrazioni dello Stato”. (T.A.R. Sardegna, 29 marzo 1995, n. 396).

     Ciò, perché “L'atto introduttivo del giudizio amministrativo va notificato all'amministrazione statale interessata presso l'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa, nella persona del ministro competente, pena la nullità, che può essere pronunciata anche d'ufficio”. (T.A.R. Piemonte  29giugno 1994, n. 736).

      Ne deriva che nel caso in esame, in cui il gravame non è stato notificato presso l'Avvocatura e non è avvenuta alcuna costituzione sanante dell’Amministrazione intimata, non si è correttamente instaurato alcun contraddittorio: alla stregua dei superiori e condivisibili principi deve essere, quindi,  dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

     Nessuna statuizione è dovuta in ordine alle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

P. Q. M.

     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.-------

     Nulla in ordine alle spese.----------------------------------------

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------

     Così deciso in Palermo il 28 Gennaio 2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:--------------------

     -  Giorgio Giallombardo, Presidente;

     - Cosimo Di Paola, Consigliere;

- Roberto Valenti, Referendario estensore,

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria  il 25/02/2005

                                                                 Il Segretario

I.B.