REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II, ha pronunziato la seguente

N. 594/04  R.Sent.

N. 2037  R.Gen.

ANNO 1998

SENTENZA

sul ricorso n. 2037/1998 proposto da XXXXXXXXXX , rappresentato e difeso  per mandato a margine della memoria di costituzione di nuovo procuratore depositata il 10 settembre 2002 dall’avv. Antonino Lo Pinto, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Blandi, in Palermo, via Tripoli n. 3, 

CONTRO

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge;

PER L’ANNULLAMENTO

dei due provvedimenti emessi i 10 febbraio 1998, e notificati l’8 aprile 1998, con i quali il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rigettato i ricorsi gerarchici proposti dall’odierno ricorrente avverso, rispettivamente, il rapporto informativo dell’anno 1995 e quello dell’anno 1996, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

visti gli atti tutti della causa;

     designato relatore il Referendario Giovanni Tulumello;

     uditi alla pubblica udienza del 15 gennaio 2004 i procuratori delle parti come da verbale;

     ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

     Con ricorso notificato l’8 giugno 1998, e depositato il successivo 3 luglio, il ricorrente Vice Ispettore della Polizia di Stato ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

     Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione intimata.

     Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 15 gennaio 2004.

DIRITTO

     Il ricorso in esame è rivolto avverso due provvedimenti, che hanno rigettato altrettanti ricorsi gerarchici proposti dall’odierno ricorrente, Vice ispettore della Polizia di Stato avverso i rapporti informativi degli anni 1995 e 1996.

     In entrambi i casi il ricorrente contestava le valutazioni numeriche attribuitegli, ed il relativo fondamento.

     Appare evidente, ad avviso del collegio, la fondatezza del primo motivo di gravame.

     I due provvedimenti impugnati dispongono, unitariamente e cumulativamente, il rigetto di 380 ricorsi gerarchici, richiamandosi, quanto alla motivazione del rigetto, alla relazione allegata, predisposta al competente ufficio in relazione ai singoli ricorsi.

     Tale motivazione per relationem non soddisfa però lo standard motivatorio minimo posto dalla disposizione invocata (art. 3 l. 241/1990), dal momento che entrambe le relazioni allegate ai provvedimenti impugnati constano di una identica formula, predisposta a stampa ed integrata manualmente solo per quanto riguarda le generalità del singolo ricorrente e gli elementi identificativi del rapporto informativo impugnato.

     L’amministrazione intimata, in altre parole, ha utilizzato per il rigetto, al di là di una preliminare ricognizione del regime dei rapporti informativi e dei giudizi in essi contenuti, un’unica formula, genericamente predisposta (“Per quanto concerne i motivi di doglianza prodotti dal ricorrente nel contestare la valutazione di insoddisfacente ai restanti elementi di giudizio, si rileva, sempre dall’esame degli atti di cui in premessa, che anch’essi risultano infondati. Infatti, emerge con chiarezza che tali giudizi risultano ben supportati da sanzioni disciplinari inflitte al dipendente per mancanze, poste in essere nel corso dell’anno in riferimento, per illeciti deontologici corrispondenti a quelle singole voci oggetto dell’attribuzione di insoddisfacente”).

     Tale motivazione, oltre che generica (in quanto indifferentemente riferita a tutti i ricorsi scrutinati, senza alcun cenno alle peculiarità di ciascuna posizione, come si ricava dal confronto fra le due decisioni impugnate con il ricorso in esame), è meramente tautologica.

     Non è dato evincere da tale motivazione i punti fondamentali del rapporto controverso: quali siano gli addebiti mossi al ricorrente, e perché gli siano stati mossi; e, soprattutto, quali specifiche controdeduzioni abbia inteso svolgere l’amministrazione a fronte dei motivi di ricorso gerarchico, quanto meno per sostenerne l’eventuale infondatezza.

     Appare dunque assorbente il rilievo della fondatezza del primo motivo di gravame, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

     Conseguentemente, il ricorso va accolto, nel senso precisato.

      Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.---------

    Spese compensate.------------------------------------------------------

    Ordina che la presente sentenza  sia eseguita dall’Autorità amministrativa.--------------------------------------------------------------

    Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2004, con l’intervento dei signori magistrati:--------------

 
 

  depositata in segreteria il 29.03.04

Il Direttore M. Rosa Leanza