REPUBBLICA ITALIANA N. 698-04 Reg. Sent.       
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima,  ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

N. 1600 Reg. Gen.

ANNO    2000

 
 

Sul ricorso n. 1600/2000 proposto da: ************* , elettivamente dom.ti in Palermo, via Luigi Pirandello 2, presso lo studio dell'avv.to Vito Candia, che li rappresenta e difende, per mandato in calce al ricorso;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla corresponsione a decorrere dal 1.7.1990 del supplemento di indennità previsto dal D.P.R. 5.6.1990 n.147  “per il personale impiegato nei servizi esterni compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di formali ordini di servizio”.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Designato relatore alla pubblica udienza del 16 marzo 2004 il Referendario avv.to Nicola Maisano;

     Udito l'avv.to M. Miconi, in sostituzione dell’avv. Vito Candia, per i ricorrenti e l'avv. dello Stato P. La Spina, per l'Amm.ne intimata;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

     Con ricorso notificato l’8 giugno 2000, e depositato il successivo 15 giugno, i ricorrenti hanno chiesto che venga riconosciuto loro il diritto a percepire l’indennità per i servizi esterni prevista dall’art.12 del D.P.R. 5.6.1990 n.147, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

     Con memoria del 30.5.2001 l’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’infondatezza del ricorso, e che, almeno in parte, sarebbe maturata la prescrizione delle pretese economiche azionate.

     All’udienza del 16.3.2004 entrambi i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive difese, eccezioni e domande, ed il ricorso è stato posto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

     La pretesa azionata dagli odierni ricorrenti è fondata e deve essere accolta.

     Sulla questione oggetto della presente controversia si è  pronunziato, in senso favorevole alla prospettazione dei ricorrenti, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con parere reso dalla Sez. consultiva del 5.5.1999 n.169, dal quale questo Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, risultando corrette e condivisibili le argomentazioni ivi addotte.

     Ciò precisato, la pretesa degli odierni ricorrenti deve essere ritenuta fondata, nel senso di riconoscere il diritto alla percezione dell’indennità prevista dall’art.12 D.P.R. 5.6.1990 n.147 agli appartenenti alla Polizia di Stato addetti al servizio scorte, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di effettuare i relativi computi sulla base dei servizi prestati dagli odierni ricorrenti, risultanti dagli atti in suo possesso.

     In tale sede dovranno essere computati gli accessori di legge, nella misura prevista dalla vigente normativa e  considerata l’eventuale prescrizione quinquennale dei crediti azionati, ritualmente eccepita.

     In particolare per eventuali periodi antecedenti al 31.12.1994, rivalutazione ed intessi vanno computati separatamente sull’importo nominale del credito, e quindi sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né interessi legali né ulteriore rivalutazione (cfr. Cons. di Stato sez. IV 20.11.2000 n.6181); per il periodo successivo al 31.12.1994 detti accessori possono essere riconosciuti nella misura stabilita dall’art.22 co.36 legge 23.12.1994 n.724, che rinvia alla previsione dell’art. 16 co.6 legge 30.12.1991 n.412, in base al quale “l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito”.

     Il ricorso deve pertanto essere accolto, nei sensi e nei limiti sopra precisati.

     Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto riconosce la fondatezza della pretesa azionata, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.------------------------------------------

     Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.--------------------------------------------------------------------

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------

     Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 16.3.2004, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:-------------------

     - Giorgio Giallombardo       -  Presidente

     - Nicola Maisano                 -  Referendario Estensore

     - Fabio Taormina                -  Referendario

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria  il  22/04/2004

                                                              Il Funzionario

                                              Laura Malerba

I.B.