REPUBBLICA ITALIANA N. 700-04 Reg. Sent.       
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima,  ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

N.  4027 Reg. Gen.

ANNO    2000

 
 

sul ricorso n. 4027/2000 proposto dalla sig.ra **********, elettivamente dom.ta in Palermo, Via *******, presso lo studio dell'avv.to Saverio ******, che la rappresenta e difende per mandato a margine della memoria di costituzione;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rapp.to e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

per l'annullamento

del provvedimento n. 4.13.10/1-3/4093 del 2.08.2000, di assegnazione della ricorrente alla Questura di *******.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per l’amm.ne intimata;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv.to S. ****, in sostituzione dell’avv. C. *****, per la ricorrente;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Designato relatore alla pubblica udienza del 20.01.2004 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;

     Uditi l'avv.to D. Fecarotti, in sostituzione dell’avv. S. Lo Monaco, per la ricorrente e l'avv.to dello Stato G. Pignatone per l'Amm.ne intimata;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

     Con ricorso notificato il 13.11.2000, e depositato il successivo 9.12., la ricorrente espone di essere stata vincitrice di un pubblico concorso per allievo-agente della Polizia di Stato e di essere stata assegnata a prestare servizio presso la Questura di ******, nonostante avesse espresso la preferenza per l’assegnazione in tre sedi della regione Calabria, presso le quali sono stati inviati altri agenti collocatisi in graduatoria in posizioni successive alla propria. Deduce censure di eccesso di potere per ingiustizia, disparità di trattamento e carenza di motivazione con riferimento al mancato accoglimento delle preferenze espresse.

     Con ordinanza n. 320 del 22.02.2001 è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

     Con memoria depositata il 9.01.2004, l’amm.ne intimata ha dedotto che l’assegnazione della ricorrente alla sede di Trapani risulta conforme alle prescrizioni del bando, secondo le quali i vincitori non avrebbero potuto essere inviati nelle province di origine e di residenza, ed al criterio di inviare i vincitori nelle sedi geograficamente più prossime a quelle di provenienza.

     Con memoria depositata in pari data, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.

     Alla pubblica udienza del 20.01.2004 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.

DIRITTO

     Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e nei sensi di seguito spiegati.

     Osserva, infatti, il Collegio che il bando di concorso si limitava ad operare una prescrizione “in negativo” relativa alla impossibilità di prima assegnazione nelle province di origine o residenza e di trasferimento prima del decorso di un determinato lasso di tempo; nulla, invece, viene detto “in positivo” in ordine ai criteri di assegnazione della prima sede di servizio.

     E se il criterio dell' assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria non assurge al rango di principio generale, specie quando l'Amministrazione non abbia ritenuto di limitare preventivamente la sfera della propria discrezionalità fissando criteri di massima, potendo legittimamente derogarvi in relazione a prevalenti motivi di interesse pubblico, quali, ad esempio, la migliore qualità del servizio (Cons. Stato, sez. VI, n. 860 del 7 novembre 1992), la giurisprudenza ha avuto modo di affermare l’illegittimità del provvedimento di assegnazione della prima sede a vincitore di concorso a posti di pubblico impiego che non tenga in alcun conto le preferenze espresse dall' impiegato su sollecitazione dell' Amministrazione (TAR Piemonte, sez. I, n. 34 del 3 febbraio 1994 e TAR Calabria, Catanzaro, n. 307 dell’11.03.1994).

     Ed invero, nella fattispecie all’esame, risulta che l’amm.ne – pur non essendovi espressamente tenuta per previsione del bando – abbia richiesto ai vincitori di esprimere alcune preferenze ai fin dell’assegnazione della prima sede di servizio, con ciò ingenerando in questi una aspettativa ed, in qualche modo, autovincolandosi alla valutazione delle preferenze acquisite.

     Detta condotta, dalla quale non poteva di certo discendere il diritto dei vincitori all’assegnazione di una delle sedi prescelte, imponeva però all’amministrazione un obbligo di motivazione in ipotesi di mancata assegnazione ad una di quelle.

     Né la motivazione mancante nell’atto impugnato, così come adottato in sede di assegnazione della prima sede di servizio, può essere integrata in modo postumo attraverso le deduzioni svolte dall’amm.ne in sede di esecuzione dell’O.C.I. n. 18/01 o attraverso gli scritti difensivi.

     All’accoglimento, nei termini precisati, del gravame consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione.

     Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.-----------------------------------------------------------------

     Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.--------------------------------------------------------------------

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------

     Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2004, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:--------------

     - Salvatore Veneziano                  -  Presidente Estensore

     - M. Cristina Quiligotti                   - Primo Referendario

     - Nicola Maisano                           -  Referendario

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria  il  22/04/2004

                                                              Il Funzionario

                                              Laura Malerba

I.B.