N. 109 REG. SENT.

ANNO 2004

n.  525  Reg. Ric.

Anno 1998  

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 525/1998 proposto da XXXXXXXXXXXX, in proprio e quale esercente la patria potestà dei propri figli, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele De Paola, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze, Via de’ Medici n. 2

c o n t r o

- la Prefettura di Grosseto, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede, in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;

- l’INPDAP, in persona del Direttore pro tempore dell’Ufficio Provinciale di Grosseto, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

del diritto della ricorrente ad ottenere interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme percepite a titolo di indennità di buonuscita.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Grosseto;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 luglio 2003, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;

Uditi, altresì, l’avv. Avigliano delegato dall’avv. De Paola per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Pinna per la Prefettura di Grosseto;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

La ricorrente è vedova del sig. XXXXXXX, Assistente Capo U.P.G. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Grosseto che cessava dal servizio, per infermità riconosciuta come dipendente dal servizio stesso, in data 31 agosto 1995.

L’interessato nel luglio del 1996 intimava l’Amministrazione, non avendo sino allora percepito l’indennità di buonuscita, a corrispondergli quanto dovuto per tale titolo, ma il pagamento di detta indennità avveniva solo in data 5 settembre 1996 e quindi dopo 370 giorni dalla data di collocamento a riposo (31/8/95).

La vedova del sig. XXXXXXX col ricorso all’esame chiede, quindi, che sia accertato il proprio diritto a conseguire sulla somma tardivamente percepita a titolo di indennità di buonuscita gli emolumenti accessori costituiti dalla rivalutazione monetaria ed interessi legali.

A sostegno del ricorso è stato dedotto il vizio di violazione di legge segnatamente dell’art. 26, 5° comma DPR 29/12/73 n. 1032 e dell’art. 7 legge n. 75/80: la normativa suindicata impone all’Amministrazione l’osservanza di termini precisi in ordine alla procedura di liquidazione dell’indennità di buonuscita ma questa è stata però corrisposta oltre i termini previsti, sicché, trattandosi di un  credito lavorativo, vanno corrisposti su quanto liquidato la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, così come peraltro più volte statuito in giurisprudenza.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di Grosseto che ha in via preliminare eccepito l’estraneità dell’Amministrazione dell’Interno nel giudizio e concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.

D I R I T T O

Si può disporre l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno atteso che il soggetto cui imputare l’eventuale tardivo pagamento dell’indennità di buonuscita è da identificare, in un contesto di unitarietà della procedura erogativa di detta indennità, nell’Ente previdenziale di appartenenza (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 8/10/98 n. 1355).

Ciò premesso la pretesa fatta valere col proposto ricorso si appalesa fondata.

La normativa vigente in subjecta materia, specificatamente la legge 20/3/1980 n. 75 pone a carico dell’Amministrazione competente dei termini precisi (105 gg.) entro cui devono essere compiuti gli adempimenti relativi alla erogazione dell’indennità di buonuscita, di talché il decorrere di tali termini senza che sia stato disposto il relativo pagamento produce il maturarsi degli emolumenti accessori costituiti da rivalutazione economica e interessi legali.

Sulla spettanza di tali emolumenti aggiuntivi in ordine alle somme spettanti al dipendente cessato dal servizio per il titolo di cui sopra sussiste ormai un consolidato orientamento pienamente condiviso dal Collegio (TAR Lazio III Sezione ter 22/11/99 n. 3600; TAR Lombardia Milano 9/2/99 n. 461) e ciò anche con riferimento al principio per cui non assumono alcuna rilevanza le cause del ritardo nella corresponsione dell’importo complessivamente dovuto per buonuscita (cfr. Cons. Stato Sez. VI 9/10/89 n. 1315; TAR Puglia Lecce 3/7/99 n. 760).

Ebbene nel caso di specie i suddetti principi giurisprudenziali tornano perfettamente applicabili se è vero, com’è vero, che il pagamento dell’indennità di buonuscita è avvenuto a distanza di 370 giorni dalla data di cessazione dal servizio dell’avente causa: di qui l’insorgenza sulla somma tardivamente percepita a tale titolo degli interessi legali e rivalutazione monetaria.

Tali aggiuntivi elementi vanno liquidati nella misura prevista dalla normativa vigente e secondo le modalità di computo risultanti dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di stato n. 3 del 15/6/98(calcolo separato sull’importo nominale del credito).

In forza delle suestese notazioni il ricorso va accolto nei sensi e per gli effetti di cui sopra.

Sussistono, peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie e per l’effetto dichiara il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere i chiesti interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma già corrisposta a titolo di indennità di buonuscita, con condanna dell’INPDAP ad erogare gli emolumenti accessori in parola nella misura di cui motivazione.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 9 luglio 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Presidente f.f.

Dott.ssa Maddalena FILIPPI - Consigliere

Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere, rel.

F.to Giuseppe Di Nunzio

F.to Andrea Migliozzi

F.to Mara Vagnoli  - p.Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GENNAIO 2004

Firenze, lì 19 GENNAIO 2004

                                               p.IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                                 F.to Mara Vagnoli 
 
 
 
 
 

                                                                                                             v.g.