REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - I^ Sez.

Ha pronunciato la seguente

sezione 
 
 

n°131/05 
 
 

n°1298/1995

   

SG

prima 
 
 

reg. dec. 
 

         reg.

         ric.

 
 

SENTENZA

sul ricorso n.1298/1995 proposto da

(((((((( OMISSIS ))))))))

tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Giusto Puccini e dall’Avv. Carlo Poli ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Firenze, Via G. Pico della Mirandola n.9;

contro

il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n.4, domiciliano;

per la declaratoria 

1) del diritto dei ricorrenti distinti dai numeri da 1 a 144, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, attualmente in servizio:

a) a percepire il compenso per lavoro straordinario a fronte del “servizio istituzionale” o del “servizio di caserma” resi in eccedenza rispetto all’orario normale di servizio; ovvero

b) a percepire il compenso per lavoro straordinario a fronte del “servizio istituzionale” o del “servizio di caserma” resi oltre il monte ore annualmente prestabilito, nei casi in cui non sia praticamente possibile usufruire del c.d. riposo compensativo;

2) del diritto dei ricorrenti, distinti dai numeri da 145 a 157, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, attualmente in quiescenza:

a) a percepire in arretrato il compenso per lavoro straordinario a fronte del “servizio istituzionale” o del “servizio di caserma” resi in eccedenza rispetto all’orario normale di servizio; ovvero

b) a percepire in arretrato il compenso per lavoro straordinario a fronte del “servizio istituzionale” o del “servizio di caserma” resi oltre il monte ore annualmente prestabilito, nei casi in cui non sia praticamente possibile usufruire del c.d. riposo compensativo;

e per la condanna

dei Ministeri della Difesa e dell’Interno

- a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti sopra indicati al punto 1):

a) il compenso per lavoro straordinario a fronte del “servizio istituzionale” o del “servizio di caserma” resi in eccedenza rispetto all’orario normale di servizio; ovvero

b) il compenso per lavoro straordinario a fronte del “servizio istituzionale” o del “servizio di caserma” resi oltre il monte ore annualmente prestabilito, nei casi in cui non sia praticamente possibile usufruire del c.d. riposo compensativo;

c) a corrispondere in arretrato a ciascuno dei ricorrenti quanto dovuto a titolo di compenso per lavoro straordinario a fronte del “servizio istituzionale” o del “servizio di caserma” resi nei modi e nei casi sopra richiamati sub a) e sub b) nel corso dell’ultimo decennio, oltre alla rivalutazione monetaria del credito di lavoro e agli interessi legali sul rivalutato dalla data di effettiva insorgenza del relativo diritto al saldo;

- a corrispondere in arretrato a ciascuno dei ricorrenti indicati al precedente punto 2) quanto dovuto a titolo di compenso per lavoro straordinario a fronte del “servizio istituzionale” o del “servizio di caserma” resi nei modi e nei casi sopra richiamati sub a) e sub b) nel corso dell’ultimo decennio, oltre alla rivalutazione monetaria del credito di lavoro e agli interessi legali sul rivalutato dalla data di effettiva insorgenza del relativo diritto al saldo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 19 ottobre 2004 – relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle partii;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO  e  DIRITTO

      Con il ricorso in esame i ricorrenti, tutti appartenenti, o ex appartenenti, all’Arma dei Carabinieri, alcuni in servizio e altri in quiescenza, lamentano di aver svolto compiti e servizi – indicati esemplificativamente – rientranti nel “servizio istituzionale” o nel “servizio di caserma”, in eccedenza rispetto all’orario normale di servizio, e di essere stati frequentemente remunerati in modo illegittimo, e precisamente:

a) in alcuni casi, attraverso la corresponsione di varie indennità, quali quella di cui all’art.17 della legge n.668/1986, quelle di cui alla legge n.284/1977, e quella di missione, e non già attraverso la corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui all’art.63 della legge n.121/1981;

b) in altri casi, attraverso la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, ovvero attraverso la concessione di turni corrispondenti di riposo compensativo, soltanto per le ore di lavoro ricomprese nel tetto massimo stabilito periodicamente con provvedimento dell’Amministrazione competente, e non anche per le ore di lavoro eccedenti il tetto massimo predetto.

     Nel comportamento dell’Amministrazione indicato sub a) ravvisano la violazione e falsa applicazione degli artt.43, 13°, 14° e 16° comma, e 63 della legge n.121/1981, che stabiliscono in 40 ore lavorative settimanali l’orario dei ricorrenti, nonché l’obbligo di prestare servizio anche in eccedenza all’orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario, compenso che avrebbe dovuto essere cumulato con le indennità quali quelle testè menzionate.

     Ove, poi, gli artt. 43 e 63 della legge n.121/1981, dovessero essere interpretati nel senso della esclusione dell’applicazione al personale dell’Arma dei Carabinieri dell’orario normale di servizio e del compenso per lavoro straordinario previsti per il personale della Polizia di Stato, gli stessi sarebbero affetti da illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt.3, 36 e 97 Cost..

     Ugualmente censurabile sarebbe, inoltre, anche il comportamento indicato sub b), per violazione e falsa applicazione degli artt.63, 4° comma, e 43, 13° comma, della legge n.121/1981, essendo l’Amministrazione tenuta a corrispondere il compenso per lavoro straordinario al personale dell’Arma dei Carabinieri, a fronte dell’espletamento dei servizi rientranti nel “servizio istituzionale” e nel “servizio di caserma” , in eccedenza al monte ore di volta in volta stabilito con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro (v. art.43, 13° comma, della legge n.121/1981), nei casi in cui non sia praticamente possibile concedere il c.d. riposo compensativo.

     * * *

     Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione del difetto di legittimazione passiva dell’intimato Ministero degli Interni, sollevata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, stante l’infondatezza del ricorso nel merito.

      I ricorrenti parlano genericamente – indicandole a titolo meramente esemplificativo - di prestazioni lavorative rientranti nel “servizio istituzionale” e nel “servizio di caserma”  rese in eccedenza oltre il normale orario di lavoro, per le quali sono stati retribuiti attraverso la corresponsione di varie indennità, quali quella di cui all’art.17 della legge n.668/1986, quelle di cui alla legge n.284/1977, e quella di missione, e non già attraverso la corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui all’art.63 della legge n.121/1981.

     Manca, quindi, qualsivoglia indicazione sia del contenuto specifico delle mansioni di cui si controverte, sia del periodo in cui le stesse sono state svolte, sia delle indennità che sono state di volta in volta corrisposte.

     Tale omessa indicazione non consente di stabilire quale dovesse essere la normativa in concreto applicabile.

      L’estrema genericità degli elementi di fatto prospettati in gravame è riscontrabile, inoltre, anche per il secondo capo di domanda, in relazione al quale non vi è alcuna indicazione precisa delle prestazioni di cui si controverte, e viene omessa altresì qualsiasi indicazione sia del periodo in cui tali prestazioni sono state svolte, sia del monte orario eccedente le 40 ore settimanali.

      Ciò comporta che le pretese dei ricorrenti debbano essere respinte in quanto non provate.

      Occorre, infatti, ribadire che il processo amministrativo, in materia di prova, è tradizionalmente caratterizzato, a differenza del processo civile, che è regolato dal principio dispositivo, da un “sistema dispositivo con metodo acquisitivo”, fondato cioè sul principio non dell’onere della prova, ma dell’onere del principio di prova. E’ sufficiente, cioè, che il ricorrente prospetti al giudice una ricostruzione compiuta e coerente della sua pretesa, sostenendola anche solo con elementi probatori frammentari, seppure di seria e obiettiva consistenza, che si richiede siano più incisivi se si controverte in materia di diritti soggettivi (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 7 aprile 1992 n.251; sez. V, 6 marzo 1990 n.261): spetterà poi al Collegio stabilire se, nella concreta fattispecie, sia necessario disporre o meno d’ufficio l’acquisizione di ulteriori elementi per sopperire alle manchevolezze riscontrate (cfr., Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 1998 n.90; 6 marzo 1990 n.261).

      Tale criterio trova peraltro il suo fondamento ed il suo limite nell’ordinaria indisponibilità per la parte privata del materiale probatorio su cui fondare la propria domanda: sicchè, a contrario, il principio generale dell’onere della prova ricavabile dagli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c., opera sempre senza condizioni anche nel processo amministrativo in tutti i casi nei quali siano nella piena disponibilità della parte gli elementi di prova atti a sostenere la fondatezza della domanda giudiziale azionata (cfr., Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 1998 n.551; 24 aprile 2000 n.2429).

      In mancanza, il giudice non ha il potere-dovere di surrogarsi all’inerzia della parte onerata.

      Ora, tenuto conto che nella specie si controverte di diritti soggettivi e che non è stato fornito neppure un principio di prova delle pretese avanzate, ancorchè si tratti di elementi probatori nella piena disponibilità dei ricorrenti e cioè di circostanze documentabili dagli stessi perché afferenti le relative prestazioni lavorative, così come non è riscontrabile neanche una sufficiente articolazione delle pretese stesse, ancorché il criterio dell’onere del principio di prova imponga al ricorrente di prospettare al giudice uno schema attendibile e puntuale di ricostruzione storica, oltre che di valutazione giuridica dei fatti, il ricorso va respinto.

      Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, respinge il ricorso n.1298/1995 meglio indicato in epigrafe.

Spese compensate.

      Così deciso in Firenze il 19 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

      Giovanni Vacirca   Presidente

      Eleonora Di Santo   Consigliere rel. est. 

      Bernardo Massari    Primo Referendario

F.to Giovanni Vacirca                   F.to Eleonora Di Santo

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 GENNAIO 2005

Firenze, lì 18 GENNAIO 2005

                                        IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                      F.to Mario Uffreduzzi