REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - I^ Sez.

ha pronunciato la seguente

sezione 
 
 

n° 135/05 
 
 

n°563/2000

   

SG

prima 
 
 

reg. dec. 
 

         reg.

         ric.

 
 

SENTENZA

sul ricorso n.563/2000 proposto da

.......

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv. Gian Luca Romani del Foro di Firenze e dall’Avv. Arnaldo Bolognesi del Foro di Forlì ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Via Ridolfi n.4;

contro

il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n.4, domicilia;

per l’annullamento 

del D.C.P. 333.E/270.0/10 prot. 2087/I del 15 novembre 1999, notificato in data 20 dicembre 1999, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – respinge il ricorso amministrativo presentato dall’Agente ........avverso il provvedimento ministeriale n. 333.E/270.0/10 prot.8074/I del 25 maggio 1999 con il quale era stata rigettata l’istanza formulata dal dipendente per transitare nella corrispondente qualifica del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 19 ottobre 2004 – relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle partii;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO  e  DIRITTO

     Con istanza in data 26 ottobre 1998 l’Agente ........Agente di Polizia di Stato in servizio presso l’........ Polizia di Stato di ......., aveva chiesto, ai sensi dell’art.3 del decreto legge 23 ottobre 1996 n.554, convertito in legge 23 dicembre 1996 n.653, di essere inquadrato nella corrispondente qualifica dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica.

     Con nota del 25 maggio 1999 gli veniva comunicato che la sua domanda di inquadramento nei ruoli tecnici non poteva essere accolta in ragione del fatto che “le mansioni svolte dal medesimo non sono riconducibili a quelle previste dai profili professionali dei tecnici della Polizia di Stato, quali risultano fissati dal D.M. 18.7.1985”.

     Avverso il suddetto provvedimento di diniego l’interessato proponeva ricorso gerarchico, che veniva peraltro respinto con decreto del Capo della Polizia in data 15 novembre 1999, notificato il 20 dicembre 1999, con cui veniva comunicata all’interessato l’inaccoglibilità della sua istanza di transito nei ruoli tecnici della Polizia di Stato “in quanto le mansioni svolte dal medesimo non sono riconducibili ad uno dei profili professionali di cui al D.M. 18.7.1985”.

     Contro tale ultimo provvedimento l’interessato ha quindi esperito il gravame in esame deducendo i seguenti motivi di ricorso:

     1) motivazione carente, illogica, contraddittoria.

     Nel provvedimento impugnato, così come nel provvedimento a suo tempo impugnato in via gerarchica, ci si limita a non ritenere le mansioni svolte dal ricorrente riconducibili ai profili professionali dei ruoli tecnici, senza dare conto delle ragioni che conducono a simili conclusioni, ancorché vi siano attività, quale l’inserimento dati al terminale utilizzato per la gestione contabile, che non possono ritenersi estranee ai profili professionali dei ruoli tecnici.

     2) violazione di legge – art.4 del D.P.R. 24 aprile 1982 n.337.

     Nel provvedimento impugnato non si è tenuto conto che le uniche mansioni richieste per l’inserimento nei ruoli tecnici di operatori e collaboratori tecnici sono mansioni meramente esecutive, seppur di natura tecnica, senza che per l’operatore vi sia nemmeno la necessità dell’effettivo utilizzo di mezzi e strumenti, bensì solo la capacità di utilizzazione dei predetti. In altri termini, non è condizione necessaria per l’inserimento nel ruolo tecnico la effettiva utilizzazione dello strumento o del mezzo tecnico, ma è sufficiente che l’operatore sia in grado, al bisogno, di utilizzarlo.

     E che il ricorrente possegga tale capacità di utilizzazione è implicitamente comprovato dall’avere il medesimo svolto mansioni richieste per il transito nei ruoli tecnici.

     3) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

     E’ sufficiente una mera comparazione fra le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente nell’ufficio di contabilità e quelle previste nei profili professionali dei ruoli tecnici per evincere che le prime rientrano a pieno titolo nelle seconde.

     * * *

     Il ricorso è infondato.

     L’art.3, 3° comma, del D.L. 23 ottobre 1996 n.554, convertito in legge 23 dicembre 1996 n.653, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, consente agli appartenenti ai ruoli del personale che svolge funzioni di polizia, adibiti da almeno due anni ad attività tecniche, di transitare nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

     Le attività idonee a consentire il transito nei ruoli tecnici sono quelle riconducibili al contenuto dei profili professionali individuati nel D.M. 18 luglio 1985.

     Appare evidente come la ratio della norma sia quella di consentire al personale che in concreto svolga dette attività tecniche, da un tempo tale (almeno due anni) da far presumere acquisite capacità teorico-pratiche adeguate a quelle previste per il personale appartenente ai ruoli tecnici, di transitarvi per essere immediatamente impiegato (non è previsto alcun corso di qualificazione) in tutte le mansioni previste dal profilo professionale attribuitogli.

     Ne discende, come necessario corollario, che l’attività tecnica svolta nel ruolo di provenienza deve avere il carattere della continuità e delle esclusività, o quanto meno della prevalenza rispetto alle altre attività di istituto, perché sia assicurato che la competenza acquisita “per almeno due anni” sia approfondita ed adeguata al futuro impiego del dipendente, una volta transitato nei ruoli tecnici.

     Ciò premesso, nel caso di specie già dalla prima relazione del direttore dell’Autocentro di Polizia di Firenze in data 27 novembre 1998 emerge un utilizzo meramente strumentale (da parte del ricorrente) di strumenti informatici, finalizzato cioè al raggiungimento dei fini dell’”Ufficio Amministrazione”, presso il quale il dipendente risultava all’epoca impiegato.

     Più dettagliatamente lo stesso direttore dell’Autocentro, con nota del 3 settembre 1999, nel fornire i necessari elementi di controdeduzione in ordine al ricorso gerarchico presentato dal dipendente in data 22 luglio 1999 e respinto con Decreto del Capo della Polizia in data 15 novembre 1999, ha poi precisato le mansioni svolte dal ricorrente presso quell’Autocentro, evidenziando il prioritario espletamento da parte del .........di servizi non utili all’inquadramento nei ruoli tecnici (gestione  burocratica dei buoni cedola carburante – servizi di autista – vigilanza esterna) rispetto a quelli utili all’inquadramento (uso dei computer).

     Non risultando pertanto soddisfatte le condizioni cui è subordinato il transito nei ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, l’istanza di inquadramento è stata legittimamente rigettata.

     Alla stregua delle suesposte considerazioni è evidente, infatti, che il denegato inquadramento del ricorrente nei ruoli tecnici si poneva, in realtà, come atto dovuto per l’Amministrazione, essendo la stessa vincolata ad agire in tal senso dalle surrichiamate disposizioni normative.

     Il ricorso va dunque respinto.

      Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, respinge il ricorso n.563/2000 meglio indicato in epigrafe.

     Spese compensate.

      Così deciso in Firenze il 19 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

      Giovanni Vacirca   Presidente

      Eleonora Di Santo   Consigliere rel. est. 

      Bernardo Massari    Primo Referendario

F.to Giovanni Vacirca                   F.to Eleonora Di Santo

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 GENNAIO 2005

Firenze, lì 18 GENNAIO 2005

                                         IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                      F.to Mario Uffreduzzi