N. 1455 REG. SENT.

ANNO 2005

n.  64  Reg. Ric.

Anno 1997

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 64/1997 proposto da (omissis), rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo D’Antone e Giancarlo Altavilla, con domicilio presso la Segreteria del TAR;

c o n t r o

-la QUESTURA DI (omissis), in persona del Questore pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Firenze, via degli Arazzieri n. a

-il VICE QUESTORE VICARIO DI (omissis), non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

del rapporto informativo per l’anno 1995 redatto dal Vice Questore Vicario  e del giudizio complessivo espresso dal Questore di (omissis);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 27 ottobre 2004, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;

Uditi, altresì, per le parti l’avv. Matteo Spatocco in sostituzione C. D’Antone e G. Altavilla per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Lumetti per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

La ricorrente dott.ssa (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), Commissario della polizia di stato riferisce di aver prestato servizio negli ultimi anni presso il Commissariato di P.S di ........ conseguendo nell’anno 1994, quanto alle note di qualifica, il punteggio massimo con la variazione di + 2 e il giudizio di ottimo.

Per l’anno 1995 invece sia il rapporto informativo che il giudizio complessivo sono stati diversi e peggiori rispetto a quelli degli anni precedenti e segnatamente del 1994, lì dove, in particolare, alla ricorrente è stato attribuito il giudizio di “distinto”.

L’interessata ha impugnato gli atti recanti la valutazione e il giudizio per l’anno 1995, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di compilazione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi e sotto il profilo dell’eccesso di potere per mancanza assoluta dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione ì, travisamento dei fatti, illogicità, perplessità e ingiustizia manifesta: il rilievo contenuto nel rapporto informativo secondo cui la ricorrente avrebbe evidenziato carenze nell’attitudine alla gestione del personale è del tutto infondato avendo la dott.ssa ....... mantenuto durante il 1995 ottimi rapporti con la cittadinanza e i dipendenti dell’ufficio, e ciò è suffragato da varie attestazioni.

Le valutazioni in questione sono in netta contraddizione con i giudizi conseguiti dalla ricorrente nell’anno precedute e risultano formulati senza un oggettivo riscontro;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7/8/2000 n. 241 e sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancanza di motivazione ed illogicità: gli atti impugnati sono privi di motivazioni in quanto non consentono di conoscere le reali ragioni del loro contenuto.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

D I R I T T O

Col primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente contesta in concreto, la fondatezza dei rilievi contenuti nelle note di qualifica lì dove, in particolare le si imputano carenze nell’attitudine alla gestione del personale e in generale nei rapporti all’interno e all’esterno dell’ufficio.

Orbene, al riguardo occorre qui osservare come nella materia di che trattasi torna applicabile il principio, più volte affermato in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. II 8/3/95 n. 951; Sez. VI 10/6/87 n. 977; TAR Lazio – Sez. II 25/3/2003) secondo cui il giudizio sul servizio svolto rappresenta il frutto di una valutazione discrezionale non censurabile, come tale, nel merito se non per vizi macroscopicamente logici e tali ultime manchevolezze non sono rinvenibili nel caso all’esame.

L’assenza di illogicità è peraltro rilevabile dal fatto che gli “addebiti” mossi sul punto sono in linea con i coefficienti di valutazione espressi dal compilatore del rapporto informativo lì dove a proposito della capacità organizzativa i coefficienti attribuiti per gestione del personale e capacità di motivare e coinvolgere i collaboratori sono rispettivamente 1 e 2 equivalenti ad insoddisfacente e positivo.

Ora è fuori di dubbio che tali elementi di giudizio sono rimessi, appunto, all’attività discrezionale degli organi della P.A. deputati appunto a giudicare il servizio reso dall’impiegato, sicchè detta valutazione, “ratione officii” non appare suscettibile, quanto all’apprezzamento in sè espresso, di sindacato di merito.

Nè la ricorrente può eccepire il fatto che il giudizio reso sia in contrasto con quello riportato nell’anno precedente: è il caso di ricordare qui l’ormai più che consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le note di qualifica sono autonome e non collegabili con quelle degli anni precedenti di talchè l’Amministrazione relativamente al periodo interessato può pervenire, avuto riguardo al servizio svolto, a valutazioni anche diverse proprio in relazione al fatto che i risultati del lavoro compiuto da un pubblico dipendente lungo il corso del tempo non sono necessariamente costanti (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI 4/7/1997 n. 1071; TAR Lazio Ia Sezione 8/7/2000 n. 5750; idem IIa Sezione 8 luglio 2000 5750).

Col secondo motivo di gravame parte ricorrente rileva a carico degli atti impugnati una carenza di motivazione, ma un siffatto vizio di legittimità appare nella specie insussistente.

Invero, avuto riguardo alla regola dell’autonomia di ogni rapporto informativo annuale rispetto a quello riguardante l’anno precedente, in sede di compilazione delle note di qualifica, l’Amministrazione non ha alcun obbligo di motivare l’oscillazione dei coefficienti di valutazione da un anno all’altro, trattandosi, appunto, di un evento, per così dire fisiologico, a meno che la variazione e la “riduzione” della valutazione sia di notevole entità (cfr. Cons. stato Sez. IV 22 settembre 2002 n. 4912, idem 26/6/92 n. 647), ma quest’ultima ipotesi non ricorre nel caso di specie lì dove la summenzionata dott. (omissis) ha comunque riportato il giudizio complessivo di distinto. V’è di più: a ben vedere l’Amministrazione ha avuto cura, come rilevasi dalla lettura del provvedimento qui gravato di fornire a supporto del giudizio formulato una motivazione che ben lungi dall’essere stereotipa e striminzita, in realtà dà piena contezza da un lato delle pregevoli doti professionali del funzionario, mettendo ciò nondimeno in evidenza qualche lacuna che di per sè appare idonea a giustificare legittimamente l’attribuzione di un giudizio che si discosta, in misura leggermente riduttiva da quello riportato l’anno precedente.

In forza delle suestese notazioni il ricorso in quanto infondato, va rigettato.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 287 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Giovanni VACIRCA - Presidente

Giacinta DEL GUZZO - Consigliere

Andrea MIGLIOZZI - Consigliere, est. rel.

F.to Giovanni Vacirca

F.to Andrea Migliozzi

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 MARZO 2005

Firenze, lì 23 MARZO 2005

                                                        IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                                       F.to Mario Uffreduzzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.g.

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Ric. n. 64/1997