6571 REG. SENT.

ANNO 2004

n.  1855   Reg. Ric.

Anno 2002

Casella di testo: N.   6571 REG. SENT.
ANNO 2004
n.  1855    Reg. Ric.
Anno 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1855/2002 proposto da ......., rappresentato e difeso dall'.avv. Lucilla Misuri, elettivamente domiciliato nel suo studio in Firenze, V.le Spartaco Lavagnini n. 54;

c o n t r o

il MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la stessa domiciliato ex lege in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l’annullamento

-del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza - Dipartimento della Pubblica Sicurezza emesso il 7 maggio 2002 e notificato al ricorrente in data 28 giugno 2002;

-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 25 maggio 2004, il Consigliere dott.ssa Giacinta Del Guzzo;

Uditi, altresì, per le parti l'avv. Misuri per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente, ispettore capo della Polizia di Stato, ha inoltrato in data 14 marzo 2001, domanda per la concessione della croce di bronzo per anzianità di servizio.

Nella domanda rivolta al Questore di Firenze il sig. ....... premesso di essere stato arruolato in data 25 luglio 1980, ha fatto presente di aver maturato tutta la sua esperienza lavorativa presso il Commissariato di .S. di ....... ha indicato i vari servizi espletati ed ha precisato che da diversi anni gli veniva attribuito, nel rapporto informativo, il massimo del punteggio comprensivo dei due punti aggiuntivi.

La domanda è stata respinta, con decreto del Capo della Polizia 7 maggio 2002, nel presupposto della insussistenza del necessario requisito dell'onorevole servizio, avendo il Dirigente del Commissariato di P.S. di ........ espresso parere negativo sull'operato di servizio del ricorrente "visto lo scarso, se non negativo, apporto che lo stesso ha dato all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale ad esso subordinato".

Nell'atto introduttivo del giudizio, il sig. ......... richiamati i servizi svolti, gli ottimi giudizi riportati, il riconoscimento di una lode con premio in denaro nel 1993 e la presentazione in data 6 luglio 2002, di una denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nei confronti del dott. ........., dirigente del Commissariato di P.S. di .......... (per il giudizio sfavorevole ritenuto diffamatorio) avverso il diniego di concessione della croce di bronzo muove le seguenti censure:

I) Eccesso di potere per travisamento dei fatti (erronea valutazione di un presupposto di fatto);

II) Eccesso di potere per valutazione manifestamente illogica delle risultanze istruttorie;

III) Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria;

IV) Eccesso di potere per illogicità ed insufficienza della motivazione;

V) Violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio in data 3 ottobre 2002 con memoria di mera forma ed in data 14 maggio 2004 ha svolto difesa chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato - con l'adesione dell'Avvocatura dello Stato - uno scritto difensivo e documenti alla pubblica udienza tenuta il 25 maggio 2004, a seguito della quale la causa è passata in decisone.

D I R I T T O

Il ricorrente, ispettore capo della Polizia di Stato, in servizio (all'epoca dei fatti per cui è sorta controversia) presso il Commissariato di ....... e, successivamente, in servizio presso il Commissariato di ........ impugna il decreto del Capo della Polizia 8.5.2002, con il quale non è stata accolta l'istanza - formulata dal ricorrente in data 14 marzo 2001 - intesa ad ottenere la croce di bronzo per merito ed anzianità di servizio per il personale della Polizia di Stato, la cui concessione è regolata dal D.M. 5.6.1990.

L'istanza è stata respinta nel presupposto dell'inesistenza del requisito dell'onorevole servizio, inesistenza dedotta dal parere negativo espresso dal dirigente del Commissariato sul servizio prestato dall'ispettore capo ........

Con il primo motivo di doglianza si deduce "Eccesso di potere per travisamento dei fatti (erronea valutazione di un presupposto di fatto)". Il giudizio negativo del dirigente avrebbe carattere mendace e diffamatorio (al riguardo il ricorrente avrebbe presentato denuncia-querela alla competente autorità giudiziaria). In ogni caso, detto giudizio sarebbe in contrasto con i giudizi favorevoli espressi dai precedenti capi servizio nonchè l'opposta valutazione del Questore che, nell'ottobre 2001, in connessione con la richiesta della croce di bronzo, ha espresso parere favorevole, definendo il ricorrente un elemento di ottime qualità morali e professionali.

Con il secondo motivo li lamenta "Eccesso di potere per valutazione manifestamente illogica delle risultanze istruttorie". L'Autorità amministrativa nel respingere l'istanza del ricorrente avrebbe fondato il diniego sul solo parere negativo, trascurando tutta la restante documentazione favorevole.

Con il terzo motivo si deduce "Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria".

Le risultanze istruttorie avrebbero dovuto condurre l'Autorità amministrativa alla concessione della benemerenza; in ogni caso, sarebbe stato necessario un supplemento di istruttoria.

Con l'ultimo motivo il sig. ........contesta "Eccesso di potere per illogicità, incongruità ed insufficienza della motivazione". Il diniego non esporrebbe ragioni dell'accordata prevalenza al giudizio negativo dell'ultimo dirigente del ricorrente, a fronte di tutti i restanti favorevoli precedenti di servizio.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa dell'atto presupposto del diniego, atto da individuare nella relazione sfavorevole stesa dal dirigente del commissariato di ..........

L'eccezione è priva di pregio, atteso che a detta relazione non può che attribuirsi valenza di atto interno al procedimento, che si è concluso con il diniego di concessione, diniego che è l'unico provvedimento idoneo ad incidere sulla posizione giuridica del ricorrente e che, come tale, è stato ritualmente impugnato.

Nel merito, il gravame è meritevole di accoglimento, essendo fondate sia la terza che la quarta censura.

Quanto alla fondatezza della terza censura, il Collegio osserva come i documenti versati in giudizio (in particolare i rapporti informativi dall'anno 1995 all'anno 2000) attestino che il servizio prestato dal ricorrente presso il commissariato di ......... non solo, è stato giudicato ottimo dai superiori, che hanno compilato il rapporto annuale (con attribuzione dei punteggi massimi per ogni voce e del punteggio aggiuntivo), ma è stato, altresì, valutato in termini di adeguatezza allo svolgimento di particolari incarichi (nella specie, di "polizia giudiziaria", "giuridico-amministrativi").

Nei giudizi complessivi (dal 1995 al 2000) il ricorrente è stato riconosciuto elemento di ottime capacità professionali generali, con particolare conoscenza nel settore della polizia amministrativa, da lui guidato con particolare perizia. Il ricorrente viene, ancora, riconosciuto "punto di riferimento anche per gli altri uffici" ed "oggetto di stima da parte di tutti coloro con i quali viene in contatto in ragione dell'incarico ricoperto".

Con riguardo all'anno 2000, il vice questore (compilatore, in data 31.3.2001, del rapporto) afferma che il dipendente è meritevole dell'attribuzione "del punteggio aggiuntivo di due punti per l'attenta e partecipata attenzione ai problemi dell'ufficio, per il quale la competenza raggiunta nel proprio settore costituisce un esempio, e per l'attivo contributo alle scelte di impostazione delle finalità d'ufficio e di servizio da parte dei superiori".

Il giudizio complessivo dell'anno 2000 così motiva il punteggio di "60 +2": "Trattasi di dipendente che ha dato un contributo determinante ai servizi del proprio ufficio, costituendo un punto di riferimento per il personale a lui affidato". "Pertanto", - conclude il Questore Di Stefano che ha firmato il giudizio complessivo - "concordo con la valutazione espressa".

In data 31.10.2001 il Questore di Firenze pro tempore, nel trasmettere al dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno l'istanza del ricorrente intesa da ottenere la benemerenza per il servizio prestato, ha espresso parere favorevole alla concessione della croce di bronzo ed attestato che, nel periodo 1998-2000 (triennio da prendere in considerazione ai sensi del D.M. 5.6.1990), il ricorrente ha dimostrato di "essere un elemento di ottime qualità morali e professionali".

Il Questore ha trasmesso, nel contempo la relazione 14.8.2001 del dirigente pro tempore del Commissariato. Questi, dopo aver dato atto dell'assenza di sanzioni disciplinari; dell'attribuito riconoscimento della "lode e premio in denaro in data 29.1.1993", nonchè dei giudizi complessivi del triennio (punti 60/60 + 2 per ciascun anno), quanto alla "dichiarazione di onorevole servizio", si è espresso sfavorevolmente, ponendo, tra l'altro, in rilievo che, per motivi di salute (riconosciuti "per causa di servizio") il ricorrente nell'anno 2000 era stato poco presente in ufficio.

Orbene, l'evidente contrasto tra le risultanze dei rapporti informativi ed il contenuto della relazione del superiore del ricorrente (redatta con riguardo ai medesimi elementi di valutazione del servizio reso dal ricorrente oggetto, in sostanza, della valutazione riassuntiva operata nel rapporto informativo 2000) avrebbe, ragionevolmente, dovuto produrre l'effetto di indurre l'Amministrazione centrale ad effettuare un supplemento di istruttoria. Questo avrebbe consentito di pervenire all'acquisizione di oggettivi elementi di riscontro e valutazione sulla situazione dell'ufficio periferico e sull'attività dell'ispettore capo ......., al fine di un trasparente ed imparziale giudizio sulla accoglibilità della istanza del dipendente stesso.

Le considerazioni che precedono danno supporto anche alla fondatezza della quarta censura.

L'Amministrazione, in effetti, nell'adottare il diniego, ha omesso di esplicitare le ragioni per le quali ha accordato - pur in presenza di elementi tali da ingenerare perplessità - decisa prevalenza allo sfavorevole parere espresso, sul servizio prestato dal ricorrente, dal dirigente che, per ultimo, ha avuto l'ispettore capo .......alle sue dipendenze.

Ciò, giova, ribadirlo, a fronte di un rapporto informativo dell'anno 2000 (cioè del rapporto dell'anno nel quale, ad opinione dell'ultimo dirigente del Commissariato, la professionalità del ricorrente sarebbe decisamente scaduta) attestante, al contrario, il perdurare della buona qualità del servizio reso dal ricorrente.

In definitiva, alla stregua dei rilievi effettuati, il Collegio accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il diniego impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1855/2002 proposto dal sig. .........., di cui in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 25 maggio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Giovanni VACIRCA                                                     - Presidente

Giuseppe DI NUNZIO                                                  - Consigliere

Giacinta DEL GUZZO                                                   - Consigliere, est. rel.

F.to Giovanni Vacirca

F.to Giacinta Del Guzzo est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 DICEMBRE 2004

Firenze, lì 21 DICEMBRE 2004

                                              IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                           F.to Mario Uffreduzzi

 

 

 

a.g.