REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - I^ Sez.

ha pronunciato la seguente

sezione 
 
 

n° 1875/05 
 
 

n°2069/1997 
 

SG

prima 
 
 

reg. dec. 
 
 

reg. ric.

 
 

SENTENZA

sul ricorso n. 2069/1997 proposto da

(omissis) (omissis)

rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro L. Frisani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Firenze, P.zza Madonna degli Aldobrandini n.1;

contro

il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domicilia in Firenze, Via degli Arazzieri n.4;

per l’annullamento

- del rapporto informativo per l’anno 1995 della Questura di Firenze, redatto in data 14 novembre 1996 a firma del Vice Questore vicario, comunicato al ricorrente in data 11 marzo 1997;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorché incognito al ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Vista la memoria prodotta dal Ministero dell’Interno a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza in data 1° dicembre 2004 - relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

     Con il ricorso in esame il ricorrente – agente della Polizia di Stato, in servizio presso l’ufficio prevenzione generale della Questura di Firenze – ha impugnato il rapporto informativo per l’anno 1995 redatto in data 14 novembre 1996 a firma del Vice Questore Vicario, con il quale gli è stato attribuito il punteggio complessivo di 25 ed il conseguente giudizio di “mediocre”, in luogo del giudizio di “distinto” riportato nell’anno precedente, sulla scorta della seguente motivazione: “Elemento dotato di normali capacità professionali. Nell’anno in esame è incorso in una grave violazione disciplinare, che ha evidenziato un insoddisfacente senso del dovere, ed ha determinato un giudizio negativo, in relazione al suo rendimento complessivo”.

     Deduce l’interessato a sostegno del gravame “Violazione e falsa applicazione degli artt.62 e 63 del D.P.R 335/1982. Eccesso di potere per motivazione illogica, contraddittoria, perplessa e insufficiente”.

     Assume, in buona sostanza, che lì dove è stato attribuito un solo punto alle qualità interpersonali all’esterno dell’amministrazione (elemento D4), la motivazione sarebbe del tutto contraddittoria e perplessa, essendosi ritenuto che la condotta del ricorrente sarebbe censurabile per avere quest’ultimo frequentato “per motivi di servizio” persone di dubbia correttezza.

     Con riferimento poi alle altre sottovoci giudicate insufficienti, anziché fornire una motivazione “chiara, congrua ed esauriente”, come impartito dalla circolare esplicativa del D.M. 6 maggio 1996 (N.333-A/9807.B.B.1), al fine di consentire al destinatario di cogliere inequivocabilmente la reale ragione della differente valutazione rispetto all’anno precedente, l’Amministrazione si sarebbe limitata alla semplice testuale ripetizione in chiave negativa delle qualità o del tipo di condotta che intendeva valutare, senza tuttavia fornire la pur minima motivazione dei presupposti che tale valutazione aveva determinato.

     Il ricorso è infondato.

     Quanto al primo profilo, è evidente che si è in presenza di un mero errore materiale, errore che l’Amministrazione ha provveduto a rettificare secondo la procedura prevista per la correzione delle iscrizioni matricolari. Pertanto, la formulazione corretta del citato punto D4 risulta essere la seguente: “Nel corso dell’anno ha frequentato, non per motivi di servizio, persone di dubbia correttezza”.

     Quanto, poi, agli ulteriori profili, la motivazione della variazione di punteggio rispetto al rapporto informativo precedente risulta molto precisa - “Nell’anno in esame ha demeritato sotto il profilo morale e di attaccamento al dovere, fornendo un rendimento complessivo negativo” - e vengono dettagliatamente indicati tutti gli elementi in relazione ai quali il ricorrente ha riportato un punteggio “insoddisfacente”, pari a 1, che hanno concorso alla formulazione del suindicato giudizio [(D4) “nel corso dell’anno ha frequentato, non per motivi di servizio, persone di dubbia correttezza”; (E2) “non ha dimostrato di possedere sufficienti principi di lealtà e rettitudine”; (E3) “ha demeritato curando poco l’aspetto esteriore”; (E4) “ha dimostrato insufficiente spirito di sacrificio ed abnegazione”; (E5) “nel corso dell’anno ha fornito un rendimento complessivo insufficiente dando un apporto molto limitato al buon andamento dell’Ufficio”].

     Ora, tenuto conto che l’Amministrazione gode nella materia de qua di ampio potere discrezionale, e che l’autonomia dei rapporti informativi annuali non rende necessaria una particolare motivazione per giustificare un giudizio meno favorevole rispetto a quello attribuito negli anni precedenti, la variazione in termini peggiorativi dei punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio in contestazione risulta nella specie sufficientemente motivata.

     La valutazione della congruità della motivazione, inoltre, nel caso in esame non può andare disgiunta dalla circostanza – cui, peraltro, si fa esplicito riferimento solo nel giudizio complessivo – che il ricorrente nel corso del 1995 ha subito un procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione della sospensione dal servizio per due mesi, irrogata, con provvedimento del 20 febbraio 1996, per la mancanza sintetizzata nella seguente motivazione: “Faceva uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, risultante da certificazione medico legale”, mancanza accertata il 7 dicembre 1995. E’ evidente, infatti, che l’apprezzamento negativo attribuito ai sopraindicati elementi di giudizio e le relative motivazioni, ancorché non si faccia esplicito riferimento al procedimento disciplinare in questione, evochino e debbano necessariamente inquadrarsi nel contesto della grave vicenda in cui è incorso il ricorrente, e che, alla luce di questa, acquisiscano un ancor più significativo spessore motivazionale.

     Il ricorso va, pertanto, respinto.

     Sussistono, tuttavia, equi motivi per dichiarare compensate tre le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, respinge il ricorso n.2069/97, meglio indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, in data 1° dicembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

     Giovanni Vacirca    Presidente

     Eleonora Di Santo    Consigliere rel. est.

     Bernardo Massari     Primo Referendario 
 

F.to Giovanni Vacirca                           F.to Eleonora Di Santo

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APRILE 2005

Firenze,  26 APRILE 2005

                                          IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                              F.to Mario Uffreduzzi